Sentenza del 04/03/2020 n. 6016 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione di un avviso bonario e successiva cartella per omessa/errata compilazione del modello CNM (quadro CC, righi indicati) concernente l'utilizzo di crediti trasferiti alla tassazione di gruppo; questione se l'omessa indicazione dei crediti nella dichiarazione della consolidante costituisca irregolarità sostanziale (inemendabile) o mero errore formale emendabile; dedotta anche la rilevanza retroattiva della disciplina sopravvenuta (D.L. n.16/2012).
La decisione
la Corte di cassazione ha accolto il motivo di diritto (secondo motivo) ritenendo che la dichiarazione della consolidante sia una dichiarazione di scienza e, pertanto, emendabile; l'omessa compilazione dei righi del quadro CC è qualificata come errore formale emendabile anche successivamente (anche in sede processuale). La sentenza della CTR del Veneto è cassata e la causa rinviata alla CTR in diversa composizione; il primo motivo è dichiarato assorbito.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
artt. 117-122 (in particolare artt. 118, 121, 122)
disciplinano il consolidato nazionale; la dichiarazione della consolidante rientra tra le dichiarazioni dei redditi e va qualificata come dichiarazione di scienza, emendabile in caso di errori formali nella indicazione dei crediti trasferiti al gruppo.
D.M. 9 giugno 1994, art. 7
richiamato dalle parti sul tema dell'indicazione dei crediti; la Corte ritiene che le previsioni regolamentari non impediscano l'emendabilità delle dichiarazioni in caso di errori materiali.
D.M. 9 giugno 2004, art. 7
citato nel ricorso come normativa relativa all'indicazione dei dati; la Corte considera che tali norme non trasformino in sostanziale l'omessa indicazione quando si tratta di errori materiali emendati.
D.L. 3 marzo 2012, n. 16, art. 2 (convertito L. 26 aprile 2012, n. 44)
invocato dal ricorrente come disposizione interpretativa e retroattiva; la Corte rileva che la questione è irrilevante dopo aver riconosciuto l'emendabilità della dichiarazione, quindi non decide sulla retroattività.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 43-ter
precedenti decisioni avevano attribuito natura sostanziale ad omissioni richieste dall'art. 43-ter; la Corte qui chiarisce che, se si tratta di meri errori materiali emendati, la dichiarazione della consolidante resta emendabile.
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 10
richiama il principio di buona fede nei rapporti con l'Amministrazione; coerente con la qualificazione della dichiarazione come dichiarazione di scienza emendabile.
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17
riguarda la compensazione dei crediti d'imposta; la Corte distingue tra contestazione sull'esistenza del credito (sostanziale) e omissione formale di indicazione (emendabile).
Cass., Sez. U., 30 giugno 2016, n. 13378 (giurisprudenza)
richiamata dalla Corte a conferma del principio che il contribuente può, anche in sede contenziosa, opporsi a pretese dell'amministrazione allegando errori della dichiarazione e proponendo la rettifica; supporta l'emendabilità delle dichiarazioni fiscali.
Massime di principio
- La dichiarazione della società consolidante (modello CNM) è una dichiarazione di scienza: se contiene omissioni o errori materiali relativi all'indicazione di crediti trasferiti al consolidato, tali errori sono in linea di principio emendabili anche mediante dichiarazione integrativa o in sede contenziosa.
- La distinzione rilevante è tra contestazione dell'effettiva esistenza del credito (problema sostanziale) e omissione nella riportazione di un credito esistente (errore formale). Solo la prima giustifica il recupero del credito; la seconda può essere sanata.
- La possibilità di emendare la dichiarazione della consolidante preserva la parità di trattamento rispetto ai contribuenti non aderenti al consolidato e evita soluzioni discriminatorie basate sulla diversa qualificazione formale della stessa tipologia di dichiarazione.
- La sopravvenienza di norme interpretative o integrative (es. D.L. n.16/2012) può essere rilevante, ma diventa spesso irrilevante se il contribuente dimostra l'emendabilità e la concreta esistenza del credito: è prudente non fare affidamento esclusivo su eventuale retroattività normativa.
- In casi analoghi, il contribuente dovrebbe tempestivamente documentare l'esistenza del credito, presentare dichiarazione integrativa o sollevare l'eccezione in sede giudiziaria, distinguendo chiaramente fra contestazione sull'esistenza del credito e mera omissione formale nella compilazione del modello.
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