Cassazione Penale, Ordinanza n. 00441/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 187, comma 8, d.lgs. 285/1992. Con due motivi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso la relativa disciplina e che ricorrevano i presupposti per il proscioglimento per tenuità. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non deducibili in sede di legittimità e, comunque, infondati nella parte in cui contestavano la valutazione di merito sui requisiti della particolare tenuità e della non abitualità del comportamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che non era vero che la Corte d'appello avesse ritenuto incompatibile in astratto l'art. 131-bis c.p.; inoltre, la doglianza mirava a rimettere in discussione una valutazione di merito, essendo stato correttamente rilevato dal giudice territoriale che gli indici richiesti dalla norma non consentivano di qualificare il fatto come di particolare tenuità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
disposizione incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello, richiamata solo per individuare il titolo di reato contestato.
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; il giudice deve verificarne la coesistenza sulla base degli indici della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo valutati ex art. 133, primo comma, c.p.
art. 133, primo comma, c.p.
criterio direttivo per apprezzare gli indici della particolare tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.
art. 616 c.p.p.
richiamato implicitamente nel dispositivo per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per fondare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.
Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv. 265449-01
precedente citato a sostegno del principio secondo cui la particolare tenuità richiede la concorrente presenza della tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. presuppone cumulativamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; non è sufficiente il solo ricorrere di uno dei due requisiti.
- La verifica della particolare tenuità va compiuta mediante gli indici della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, valutati secondo i criteri di cui all'art. 133, primo comma, c.p.
- In sede di legittimità non è consentito censurare come violazione di legge una doglianza che, in realtà, mira soltanto a rivalutare il giudizio di merito compiuto dal giudice territoriale sulla sussistenza dei presupposti dell'art. 131-bis c.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di ragioni di esonero, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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