Cassazione Penale, Sentenza n. 30963/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Coppola ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato il suo appello avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per euro 615.425,40. Ha dedotto due profili principali: (1) il blocco dei conti correnti sarebbe stato eseguito dalla polizia giudiziaria senza una specifica indicazione nel provvedimento originario, rendendolo illegittimo e producendo un vincolo "sine die" che impedisce all'azienda di operare e di incassare somme suscettibili di restituzione; e (2) per la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, il sequestro poteva riguardare solo beni esistenti nel patrimonio dell'indagato al momento del provvedimento, non beni o somme posteriormente affluiti sui conti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile per genericità il rilievo relativo ai conti intestati alla società (cfr. distinzione tra patrimonio della persona giuridica e dell'indagato) e ha confermato il principio secondo cui le somme affluite sui conti della persona giuridica beneficiaria del reato costituiscono profitto e possono essere sottoposte a confisca diretta anche se confluite dopo la commissione del reato. Quanto ai conti personali, la Corte ha affermato che, quando il sequestro ha ad oggetto un valore e non un bene determinato, spetta all'organo esecutore individuare i beni materiali da vincolare; pertanto non v'è motivo di annullare per la presunta iniziativa della polizia giudiziaria senza ordine specifico. Inoltre, la Corte ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale recente che ammette il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente anche su somme affluite successivamente alla commissione del reato, come valore corrispondente al profitto non rinvenuto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 74 del 2000
artt. 4 e 10, comma 2-quater
Le disposizioni in tema di delitti tributari e confisca per equivalente sono state applicate nel senso che le somme costituenti profitto del reato, anche se affluite successivamente nel conto della persona giuridica beneficiaria, possono costituire oggetto di confisca
codice di procedura penale
Richiamato nella doglianza come norma sulla disciplina delle misure cautelari reali; la Corte ha rimarcato che, quando il sequestro concerne un valore e non un bene specifico, spetta all'organo esecutore la discrezionalità nell'individuazione dei beni da sottoporre a vincolo
codice di procedura penale
Invocato dal ricorrente in tema di modalità esecutive del sequestro; la Corte non ha ritenuto fondato il profilo in mancanza di elementi concreti che dimostrassero illegittima iniziativa della polizia giudiziaria
codice di procedura penale
Norma che disciplina l'impugnazione cautelare ex art. 322-bis; il ricorrente ha proposto il gravame ex tale disposizione, che però è stato rigettato in sede di riesame e poi confermato in cassazione
codice di procedura penale
La Corte ha applicato l'art. 616 c.p.p. per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Massime di principio
- Sui conti intestati alla persona giuridica che si è avvantaggiata del reato, le somme affluite anche successivamente alla commissione del reato possono costituire profitto e essere oggetto di confisca diretta.
- Quando il sequestro ha ad oggetto un valore (importo), l'organo esecutore ha discrezionalità nell'individuare i beni materiali da sottoporre a vincolo; non ogni contestazione sull'intervento della polizia giudiziaria è fondata senza elementi materiali specifici.
- Il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente può riguardare beni o somme pervenute successivamente alla commissione del reato assumendo la natura di valore corrispondente al profitto non rinvenuto, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente.
- Le doglianze generiche, prive di adeguata specificazione dei fatti materiali, sono suscettibili di inammissibilità per genericità; gli argomenti devono essere concreti e documentati.
- Se vi sono provvedimenti giudiziali di restituzione parziale, va valutato con precisione l'oggetto del vincolo e l'operatività del dissequestro; in mancanza di puntuali deduzioni processuali la censura può risultare inefficace.
- Chi impugna è esposto al rischio di condanna per spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.) se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile.
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