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Sentenza

Sentenza n. 75/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento - dell'esito negativo della prova orale espletata in data 8 ottobre 2022 presso il plesso di scuola primaria di via Borsellino dell'Istituto Comprensivo Montalto Uffugo Taverna, nell'ambito del Concorso ordinario STEM 2022 - Classe di concorso A028 matematica e scienze.

Giustizia amministrativa202201600

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito negativo della prova orale del concorso ordinario STEM 2022 per la classe A028, con votazione insufficiente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo avere superato la prova scritta e quella pratica, ha contestato l'esito negativo della prova orale, cui era stato attribuito un punteggio insufficiente. Con il ricorso principale ha dedotto il difetto di motivazione, lamentando l'omessa pubblicazione dei quadri di riferimento predisposti dalla Commissione nazionale almeno dieci giorni prima della prova e l'omessa comunicazione delle valutazioni attribuite per ciascun ambito della prova pratica e orale. Con motivi aggiunti ha contestato nel merito le valutazioni della commissione esaminatrice, sostenendo che i punteggi attribuiti nella prova pratica agli ambiti relativi alla competenza progettuale, all'analisi dei risultati e all'argomentazione fossero incoerenti rispetto al punteggio assegnato all'uso di metodologie, strumenti e tecniche. Ha inoltre sostenuto che l'elaborato fosse chiaro, coerente e privo di errori, che la presentazione orale fosse completa e metodologicamente corretta e che il giudizio negativo sulla lingua inglese non fosse adeguato alle domande formulate. A sostegno delle censure ha prodotto una perizia redatta da un insegnante esperto nelle classi di concorso interessate.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alle censure del ricorso principale, ha rilevato che l'amministrazione aveva dimostrato la regolare pubblicazione dei quadri di riferimento sul sito dell'Ufficio Scolastico per la Calabria e che i verbali delle prove riportavano il punteggio attribuito per ciascuna area di valutazione. Le relative doglianze sono state quindi ritenute infondate. Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ha confermato la valutazione già espressa in sede cautelare: le valutazioni della commissione nelle prove concorsuali sono espressione di elevata discrezionalità tecnica e non possono essere sostituite da una diversa valutazione del giudice o del candidato. Il sindacato giurisdizionale è ammesso soltanto in presenza di chiari profili di illogicità, irragionevolezza, sviamento logico o errore di fatto, che nella fattispecie non sono emersi. La perizia di parte non è stata ritenuta idonea a dimostrare tali vizi. Le spese della fase di merito sono state compensate, considerata l'assenza di specifiche attività processuali dell'amministrazione dopo la fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 7 d.m. 9 novembre 2021, n. 326

    La disposizione è richiamata quale base per la predisposizione dei quadri di riferimento da parte della Commissione nazionale.

  • decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 5 gennaio 2022, n. 23

    È richiamato quale fonte dell'obbligo di pubblicare i quadri di riferimento sul sito ministeriale almeno dieci giorni prima della prova; il TAR ha accertato che tale pubblicazione era avvenuta.

Massime di principio

  • Le valutazioni delle commissioni esaminatrici nelle prove concorsuali, espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto quando risultino manifestamente illogiche, irragionevoli, affette da sviamento logico o fondate su un errore di fatto; non è consentito sostituire la valutazione giudiziale a quella della commissione.
  • La contestazione del punteggio concorsuale non può limitarsi a contrapporre alla valutazione della commissione il diverso apprezzamento del candidato o di un consulente di parte, ma deve individuare concreti e chiari profili di disfunzionalità, illogicità o irragionevolezza dell'operato valutativo.
  • La censura relativa all'omessa pubblicazione dei quadri di riferimento è infondata quando l'amministrazione dimostri che tali quadri sono stati pubblicati, nei tempi prescritti, sul sito dell'ufficio scolastico competente.
  • L'obbligo di trasparenza delle valutazioni concorsuali risulta assolto quando i verbali documentano il punteggio attribuito per ciascuna area o ambito di valutazione previsto dalla procedura.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTrasparenza e pubblicitàDifetto di motivazione

Testo integrale

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