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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5883/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il P.M. ha impugnato la sentenza del G.U.P. che ha dichiarato, ai sensi dell'art. 425 c.p.p., non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato originariamente contestato ex art. 640 bis c.p. e ricondotto all'art. 7 d.l. 4/2019, ritenendo che difettassero elementi di prova idonei a dimostrare la mancanza del requisito della residenza in Italia per almeno 10 anni. Il P.M. ha contestato la diversa qualificazione giuridica e ha sollevato questioni interpretative, evocando anche la regola sulla successione nel tempo delle leggi penali (art. 2 c.p.), sostenendo che le argomentazioni del G.U.P. non fossero convincenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il ricorrente non ha dedotto una violazione di legge specifica rilevante né ha individuato uno dei vizi indicati dall'art. 606 c.p.p. La Corte ha rilevato che molte questioni sollevate dal P.M. erano interpretative e non attinenti alla motivazione effettiva del provvedimento impugnato; il G.U.P. aveva fondato la decisione sul difetto di elementi per provare l'assenza della residenza stabile in Italia, non su una prognosi di condanna o su effetti di abrogazione normativa. Pertanto il ricorso è stato respinto per inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 425 cod. proc. pen.

    Norma sulla dichiarazione di non doversi procedere: il G.U.P. l'ha applicata per concludere che, per mancanza di prova sulla carenza del requisito della residenza, non sussistono i presupposti per procedere.

  • art. 640 bis cod. pen.

    Titolo originario della imputazione (truffa aggravata per indebita percezione di prestazioni a danno dello Stato); la diversa ricostruzione del fatto ad opera del G.U.P. non ha inciso sul profilo probatorio fondamentale relativo alla residenza.

  • art. 7 d.l. 4/2019

    Normativa specifica richiamata nella qualificazione alternativa dei fatti (relativa a disposizioni sul reddito di cittadinanza/indebita percezione); la Corte ha ritenuto che la diversa qualificazione non elimini l'esame probatorio sul requisito della residenza.

  • art. 2 cod. pen.

    Principio sulla successione nel tempo delle leggi penali evocato dal P.M.; la Corte ha ritenuto la questione non decisiva né sufficientemente collegata alla motivazione del G.U.P.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i vizi rilevanti ai fini del ricorso per cassazione: la Corte ha concluso che il ricorrente non ha indicato uno dei vizi previsti da questa norma, rendendo il ricorso inammissibile.

  • citazione riportata nel ricorso

    "ritiene che non può comunque essere rinviata a giudizio l'imputata poiché manca una prognosi di condanna considerando che la fattispecie non rientra tra i ragionevoli epiloghi del procedimento in quanto dal 1.1.2024 la pronuncia, anche se esecutiva, sarebbe travolta dall'abrogazione " - pag. 3 del ricorso

    Passaggio richiamato dal P.M. come presunta motivazione del G.U.P.; la Corte osserva che tale rifermento è in distonia con la vera motivazione del G.U.P., che si è basata su elementi probatori relativi alla residenza.

Massime di principio

  • Se il giudice a primo grado dichiara non doversi procedere per difetto probatorio su un elemento fattuale essenziale (es. residenza), la corte di legittimità richiede che il ricorso indichi errori di diritto specifici o vizi motivazionali rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; mere argomentazioni interpretative non collegati alla motivazione sono inammissibili.
  • La diversa qualificazione giuridica del fatto (es. ricondurre la condotta a una norma diversa) non annulla l'esigenza di dimostrare i presupposti fattuali per la sussistenza della responsabilità penale: l'appello in Cassazione deve focalizzarsi su errori di diritto o vizi di motivazione relativi a quegli elementi fattuali.
  • Chi impugna deve aderire alla motivazione effettiva del giudice di merito e contestarla punto per punto: riferirsi a ragionamenti non contenuti nella motivazione del provvedimento impugnato espone il ricorso al rigetto per inammissibilità.
  • Nelle controversie su prestazioni assistenziali (es. reddito di cittadinanza) il requisito della residenza stabile è spesso decisivo; la mancanza di prove sulla sua carenza può giustificare la dichiarazione di non doversi procedere.
  • Nel formulare un ricorso per cassazione è essenziale indicare con precisione la norma violata e il tipo di vizio (art. 606 c.p.p.): osservazioni generiche o disamine teoriche sulla successione delle leggi penali non bastano senza collegamento concreto alla decisione impugnata.

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