Cassazione Civile, Ordinanza n. 00087/2023 del 03/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (emittente)
La controversia
La controversia riguarda due buoni postali fruttiferi trentennali della serie Q/P, acquistati nel 1987 e materialmente emessi su supporto cartaceo della precedente serie P con apposizione di timbri che indicavano la nuova serie e i nuovi tassi. Il sottoscrittore ha chiesto la corresponsione degli interessi secondo la tabella risultante dalla parte del vecchio testo a stampa dei buoni della serie P rimasta visibile, soprattutto per l'ultimo decennio di durata dei titoli, mentre la società emittente ha sostenuto che dovesse applicarsi la disciplina della serie Q prevista dal D.M. 13 giugno 1986. In primo e secondo grado la domanda del sottoscrittore era stata accolta. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 173 del d.P.R. n. 156/1973 e dei principi affermati da Cass. n. 13979/2007, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente fatto prevalere il dato testuale non sopresso del vecchio modulo sulla disciplina ministeriale sopravvenuta, mentre per i buoni Q/P la volontà negoziale e la normativa applicabile imponevano l'uso dei tassi della serie Q.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura relativa alla determinazione degli interessi sui buoni Q/P. Ha affermato che la Corte d'appello aveva letto in modo non corretto i precedenti delle Sezioni Unite, poiché nel caso in esame non vi era un buono della vecchia serie privo di elementi idonei a richiamare la disciplina sopravvenuta, ma un titolo espressamente contrassegnato come serie Q/P, con timbro sostitutivo e richiamo alla disciplina della nuova serie. La Suprema Corte ha quindi ritenuto applicabile la normativa del D.M. 13 giugno 1986 e non la stampigliatura residua della precedente serie P, cassando la decisione impugnata; dal testo fornito non emerge oltre il dispositivo finale completo, ma il ricorso risulta accolto per la fondatezza del motivo.
Norme richiamate
art. 173 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
"Le variazioni del saggio d'interesse ... hanno effetto per i buoni di nuova serie ... e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie"
Norma considerata cogente e idonea a consentire la modifica dei tassi di interesse dei buoni postali anche per serie precedenti, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale; il meccanismo opera come sostituzione del contenuto negoziale, non come mera integrazione facoltativa.
art. 1339 c.c.
Richiamato per spiegare il meccanismo di inserzione automatica o sostituzione delle clausole difformi nel contratto; nel caso dei buoni postali è evocato per chiarire che la disciplina ministeriale sostituisce la pattuizione incompatibile.
art. 1372 c.c.
Richiamato per ribadire che il contratto ha forza di legge tra le parti e che una modifica del suo contenuto può avvenire solo in forza di una norma cogente che ne consenta la sostituzione automatica.
art. 1362 c.c.
Usato per affermare che la pretesa di combinare parti del vecchio testo e della nuova disciplina non ha fondamento né sul piano letterale né su quello dell'intenzione delle parti.
art. 1342 c.c., comma 1
Richiamato in via argomentativa per affermare che, nei moduli predisposti, le clausole aggiunte e incompatibili prevalgono su quelle preesistenti non cancellate.
art. 2002 c.c.
Richiamato nel solco dei precedenti per qualificare i buoni postali fruttiferi come titoli di legittimazione e non come titoli di credito.
art. 1433 c.c.
Evocato per escludere che la fattispecie integri un errore sulla dichiarazione o sulla trasmissione della volontà rilevante ai fini della tutela dell'affidamento.
art. 1428 c.c.
Richiamato insieme all'art. 1433 c.c. per escludere la riconducibilità del caso all'errore rilevante sulla dichiarazione.
art. 81 Cost.
Richiamato per evidenziare le esigenze di bilancio e di programmazione economica sottese alla disciplina dei buoni postali fruttiferi.
art. 47 Cost.
Richiamato per sottolineare la tutela costituzionale del risparmio, che concorre al bilanciamento degli interessi nella disciplina dei buoni postali.
L. 25 novembre 1974, n. 588
Legge di conversione del d.l. n. 460/1974, che ha modificato l'art. 173 del testo unico postale ampliando la possibilità di estendere le variazioni di tasso anche a serie precedenti.
D.L. 30 settembre 1974, n. 460
Fonte della novella dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973, ritenuta decisiva per comprendere la possibilità di estensione delle variazioni di interesse a serie precedenti.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284, art. 7, comma 3
Richiamato per l'abrogazione della disciplina previgente e per la regolazione dei rapporti già in essere secondo le norme anteriori fino all'entrata in vigore dei nuovi decreti.
D.M. 13 giugno 1986
Decreto centrale nella decisione: ha istituito la serie Q, disciplinato i buoni Q/P e stabilito l'applicazione dei nuovi tassi ai buoni della serie P emessi dal 1 luglio 1986; la Corte lo considera applicabile ai titoli in contestazione.
D.M. 19 dicembre 2000
Richiamato come successivo intervento regolatorio in materia di buoni postali fruttiferi, nell'ambito della ricostruzione normativa generale.
Massime di principio
- Nei buoni postali fruttiferi, quando la legge attribuisce efficacia cogente alle variazioni di tasso disposte con decreto ministeriale, la disciplina sopravvenuta può sostituire le condizioni originarie del titolo anche per le serie precedenti, secondo il meccanismo della sostituzione automatica della clausola incompatibile.
- Il buono postale fruttifero va qualificato come titolo di legittimazione e il rapporto tra sottoscrittore ed emittente ha natura negoziale, ma il contenuto contrattuale può essere integrato o sostituito da norme imperative richiamate dalla disciplina speciale.
- Quando il titolo reca espressamente un contrassegno che lo ricollega alla nuova serie disciplinata dal decreto sopravvenuto, non è consentito ricavare gli interessi combinando parti del vecchio testo a stampa con la nuova disciplina; prevale la regolazione normativa richiamata dal titolo stesso.
- Non può essere invocata la tutela dell'affidamento incolpevole per opporre il testo residuo di un modulo cartaceo alla disciplina risultante dal decreto e dal timbro che identifica la serie effettivamente applicabile, se il titolo manifesta in modo sufficiente la nuova regolazione.
- L'interpretazione del buono postale deve seguire i canoni letterali e teleologici del contratto, ma la ricostruzione non può portare a una disciplina ibrida e incompatibile tra vecchie e nuove serie quando la fonte normativa ha previsto espressamente la sostituzione dei tassi.
- Le pronunce delle Sezioni Unite sui buoni postali vanno lette secondo la specificità del caso concreto: il principio sulla rilevanza del testo del titolo opera solo quando non vi siano elementi formali idonei a richiamare la disciplina sopravvenuta.
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