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Sentenza

Sentenza n. 1959/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 43/2023, pubblicata in data 5 giugno 2023, del Tribunale Civile di Roma;

Giustizia amministrativa202413935

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o ritardata esecuzione della sentenza n. 43/2023 del Tribunale Civile di Roma

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 43/2023 del Tribunale Civile di Roma, lamentando la mancata esecuzione della decisione da parte dell'INPS. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha eccepito e provato l'avvenuta integrale esecuzione della sentenza; tale circostanza è stata confermata in udienza dal difensore della ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio. Ha tuttavia condannato l'INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 700,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, poiché l'esecuzione della sentenza è intervenuta soltanto dopo la notificazione e il deposito del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state poste a favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la declaratoria conseguente alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione dimostra l'integrale esecuzione della decisione oggetto del giudizio e tale esecuzione soddisfa la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • La sopravvenuta esecuzione della decisione nel corso del giudizio non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese quando l'adempimento sia intervenuto solo dopo la notificazione e il deposito del ricorso per ottemperanza, rendendo necessaria l'iniziativa processuale del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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