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Sentenza

Sentenza del 08/02/2023 n. 3841 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'assoggettabilità all'imposta di registro, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 art. 22, dell'operazione relativa all'aumento di capitale deliberato dalla Pomezia Immobiliare Srl per Euro 6.100.000,00, finanziato con versamenti effettuati dalla socia A.A. Spa. L'Agenzia delle Entrate e la CTR hanno qualificato i precedenti versamenti come finanziamenti soci soggetti a tassazione con rinuncia successiva del credito; la contribuente ha sostenuto che si trattava di versamenti a fondo perduto/versamenti in conto futuro aumento di capitale, già destinati a capitale e quindi non imponibili. In Cassazione è stata discussa la corretta interpretazione dell'art. 22 DPR 131/1986 (enunciazione negli atti), l'efficacia probatoria dei bilanci, delle note integrative e della rettifica notarile, e se gli effetti del finanziamento fossero cessati per effetto dell'atto assembleare che ha imputato le somme a capitale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (omesso esame di fatto) e accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, l'enunciazione di un contratto verbale non soggetto a registrazione non dà luogo all'imposizione quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il finanziamento aveva cessato i suoi effetti in conseguenza dell'imputazione della somma a capitale (mutamento della causa della datio/estinzione dell'obbligo restitutorio), sicché non era dovuta l'imposta di registro. Ha quindi cassato la sentenza impugnata della CTR Lazio, deciso nel merito a favore della contribuente (Pomezia Immobiliare Srl) e compensato le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22

    L'enunciazione di contratti verbali contenuti in un atto soggetto a registrazione può rendere imponibile l'atto enunciato; tuttavia, ai sensi del comma 2, se gli effetti del contratto verbale sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta non si applica. La Corte ha interpretato il requisito della 'identità di parti' in senso a-tecnico: rileva la partecipazione degli stessi soggetti all'atto enunciante (assembl�a) e all'atto enunciato (finanziamento). Nel caso specifico, avendo l'atto assembleare determinato l'estinzione degli effetti del finanziamento tramite imputazione a capitale, opera l'esenzione di cui al comma 2.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 3

    Citato rispetto al perimetro applicativo della registrazione: il contratto verbale in esame non rientrava tra quelli soggetti a registrazione in termine fisso ai sensi di altra norma, rendendo operativa la disciplina speciale di cui all'art. 22.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88

    Richiamato tra le norme richiamate dalla ricorrente in materia tributaria; non costituisce il punto centrale della decisione ma figura nel quadro normativo posto a fondamento delle censure.

  • Codice civile, art. 1813

    Richiamato per la natura del mutuo: contratto reale che si perfeziona con la consegna della somma. La Corte ha osservato che gli effetti di tale contratto (obbligo di restituzione) vengono meno quando la somma è imputata a capitale societario, configurando così estinzione degli effetti del finanziamento.

  • Codice civile, art. 2700

    Evidenziata la limitazione dell'efficacia probatoria dell'atto pubblico: l'atto pubblico vale fino a querela di falso per gli elementi estrinseci, ma non vincola in ordine alle valutazioni intrinseche o alle qualificazioni economico-giuridiche contenute nell'atto, delle quali è ammessa prova contraria.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Richiamato come norma sostanziale del ricorso per cassazione (omesso esame di un fatto decisivo). La Corte ha ritenuto il motivo infondato e l'ha rigettato.

  • Codice di procedura civile, artt. 116 e 221

    Norme processuali richiamate nelle censure; la Corte le ha considerate nel complesso delle questioni procedurali dedotte ma la decisione si è fondata prevalentemente sull'interpretazione dell'art. 22 DPR 131/1986 e sulla qualificazione dei fatti.

Massime di principio

  • Se versamenti di un socio sono stati successivamente imputati a capitale per deliberazione assembleare e tale imputazione determina l'estinzione dell'obbligo restitutorio, l'enunciazione del finanziamento nel verbale non comporta l'imposizione dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 22, comma 2, DPR 131/1986.
  • L'enunciazione in sede di verbale assembleare può rendere rilevante il finanziamento ai fini dell'art. 22 solo se gli effetti del finanziamento persistono; se invece l'atto assembleare fa cessare quegli effetti, opera l'esenzione prevista dal comma 2.
  • Il requisito dell'identità delle 'parti' tra atto enunciante e atto enunciato va inteso in senso sostanziale/a-tecnico: rileva che gli stessi soggetti (soci e società) partecipino all'assemblea e siano gli stessi coinvolti nell'operazione enunciata.
  • La prova documentale (bilanci, note integrative, rettifiche notarili) deve essere valutata dal giudice di merito; la semplice qualificazione contenuta in un atto pubblico non è insuperabile: l'atto pubblico ha efficacia probatoria limitata agli elementi estrinseci e ammette prova contraria sul contenuto intrinseco salvo querela di falso.
  • Per evitare il rischio di tassazione, è importante che la cessazione degli effetti del finanziamento (imputazione a capitale, rinuncia contestuale del credito, compensazione) risulti con chiarezza dall'atto che enuncia l'operazione o da documentazione contestuale e probatoria dell'evento.
  • Se la rinuncia al credito è soltanto successiva e non contestuale all'atto che enuncia il finanziamento, può sussistere il rischio di applicazione dell'imposta se l'effetto estintivo non può considerarsi prodotto dall'atto enunciante.
  • In caso di operazioni societarie complesse conviene predisporre e conservare documentazione chiara e tempestiva (verbali, delibere, imputazioni contabili con evidenza temporale, eventuali atti notarili integrativi) per dimostrare che gli effetti del finanziamento sono cessati in virtù dell'atto enunciante e non successivamente in modo separato.

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