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Sentenza

Sentenza n. 177/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento dell'ordinanza di applicazione sanzione pecuniaria n.-OMISSIS-dell'1 dicembre 2015.

Giustizia amministrativa201600092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di irrogazione di una sanzione pecuniaria di 15.000 euro per inottemperanza a un ordine di demolizione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (responsabili dell'abuso)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sanzione pecuniaria irrogata dal Comune nel 2015 per l'inottemperanza a un'ordinanza di demolizione del 25 ottobre 2011. Hanno dedotto l'applicazione retroattiva della sanzione introdotta dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, nonché difetto di istruttoria e di motivazione. Il Comune non si è costituito. Il giudice ha accertato che l'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale era intervenuta nel 2012, prima dell'entrata in vigore della disposizione sanzionatoria, avvenuta il 12 novembre 2014.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e l'atto sanzionatorio è stato annullato. Il giudice ha applicato il principio enunciato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 16/2023, secondo cui la sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 riguarda un illecito amministrativo omissivo propter rem, permanente e distinto dall'illecito edilizio originario; trattandosi di sanzione con finalità punitiva, essa non può essere applicata retroattivamente quando il termine di 90 giorni per ottemperare all'ordine di demolizione sia inutilmente decorso prima del 12 novembre 2014, anche se l'inottemperanza è stata accertata successivamente. Nel caso concreto, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale era intervenuta nel 2012: da tale momento i ricorrenti avevano perso la disponibilità giuridica del bene e non potevano più adempiere all'ordine di demolizione. La sanzione del 2015 è stata quindi ritenuta illegittima perché riferita a un'omissione giuridicamente non più sussistente. Le spese sono state compensate in ragione della natura formale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro a carico del responsabile che non ottempera all'ordine di demolizione

    La disposizione, introdotta dalla legge n. 164/2014 ed entrata in vigore il 12 novembre 2014, configura una sanzione punitiva per un illecito amministrativo omissivo propter rem, permanente e distinto dall'illecito edilizio originario; non è applicabile retroattivamente a un'inottemperanza già perfezionata prima della sua entrata in vigore.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    90 giorni previsti per ottemperare all'ordine di demolizione

    Il decorso inutilmente del termine per demolire rileva ai fini dell'accertamento dell'inottemperanza; tuttavia, se tale decorso e la successiva acquisizione gratuita sono anteriori all'entrata in vigore della sanzione pecuniaria, la nuova sanzione non può essere applicata retroattivamente.

  • sentenza Adunanza plenaria Consiglio di Stato n. 16/2023

    La sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. 380/2001 non può colpire retroattivamente chi abbia lasciato decorrere inutilmente, prima del 12 novembre 2014, il termine per ottemperare all'ordine di demolizione, anche se l'inottemperanza sia stata accertata dopo tale data.

Massime di principio

  • La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. 380/2001 ha natura punitiva e si applica esclusivamente alle inottemperanze maturate dopo la sua entrata in vigore, il 12 novembre 2014; non può quindi essere irrogata retroattivamente per il decorso del termine di 90 giorni già perfezionatosi anteriormente.
  • L'inottemperanza all'ordine di demolizione costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, con effetti permanenti, distinto dall'illecito edilizio originario; la natura permanente non consente tuttavia di applicare retroattivamente una sanzione introdotta successivamente alla consumazione dell'omissione rilevante.
  • Quando l'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale sia intervenuta prima dell'entrata in vigore della sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. 380/2001, il responsabile perde la disponibilità giuridica del bene e non può più adempiere all'ordine di demolizione; una sanzione successivamente irrogata per tale inottemperanza è illegittima perché riferita a un'omissione giuridicamente non più sussistente.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioni
RamiEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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