Sentenza n. 7333/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna, Sez. I, n. 1121/2025, che aveva annullato il diniego di rideterminazione del canone e il conseguente ordine di introito per il 2022, disponendo l’applicazione dei criteri tabellari in luogo dei valori OMI
Esito
Favorevole al resistente (concessionaria demaniale)
Prevale il privato
La controversia
L’Autorità di Sistema Portuale ha appellato la sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso della concessionaria contro il diniego del 30 giugno 2022 di applicare la rideterminazione del canone prevista dall’art. 100, commi 2 e 3, del d.l. n. 104/2020 e contro l’ordine di introito di € 83.691,34 per il 2022. Con il primo motivo, articolato in tre profili, l’Autorità ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 100, commi 2 e 3, ed erroneità interpretativa e motivazionale: la disciplina avrebbe dovuto essere limitata alle concessioni anteriori al 2007, per le quali il passaggio ai valori OMI aveva alterato l’equilibrio economico; non avrebbe dovuto applicarsi alla concessionaria, che gestiva strutture già realizzate dallo Stato senza aver sostenuto investimenti per costruirle; e non avrebbe riguardato una concessione per la sola gestione di strutture per la nautica da diporto, distinta dalle concessioni turistico-ricreative richiamate dal comma 2. Con il secondo motivo l’Autorità ha dedotto che il canone, essendo stato offerto in una procedura a evidenza pubblica e maggiorato del 100%, non potesse essere modificato senza violare l’immodificabilità dell’offerta, la par condicio e la concorrenza; ha inoltre richiamato l’art. 72, par. 4, della direttiva 2014/24/UE e l’art. 107 TFUE sugli aiuti di Stato, quest’ultima censura senza specifica argomentazione nel corpo del motivo. La concessionaria ha chiesto il rigetto dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha respinto il primo motivo in tutti i suoi profili: il testo dell’art. 100 non distingue tra concessioni anteriori e posteriori al 2007 e la ratio della disciplina è l’abbandono del criterio OMI, ritenuto eccessivamente oneroso, sicché la rideterminazione interessa entrambe le categorie; escludere le concessioni successive determinerebbe inoltre un trattamento concorrenziale deteriore per i concessionari post-2007. Ha ritenuto che il comma 3 estenda il criterio tabellare anche alle concessioni per la gestione di strutture per la nautica da diporto già appartenenti al demanio: una lettura limitata alla realizzazione di opere da parte del concessionario renderebbe sostanzialmente priva di effetto l’estensione legislativa, poiché per le opere realizzate dal concessionario il criterio tabellare era già applicabile secondo la ricostruzione derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 29/2017. Ha inoltre chiarito che la congiunzione «e» nella formula «realizzazione e gestione» individua due fattispecie distinte, entrambe assoggettate al criterio tabellare, e che il comma 3 estende alle concessioni per la nautica da diporto la disciplina richiamata dal comma 2. Ha respinto il secondo motivo: la rideterminazione deriva direttamente da una norma generale e si applica a tutti gli operatori interessati, non da una modifica consensuale dell’offerta o delle condizioni di gara; lo ius superveniens si applica ai rapporti concessori di durata anche quando introduce modifiche favorevoli. La censura sugli aiuti di Stato è stata ritenuta generica e comunque infondata, perché la misura ha portata generale e non selettiva. Spese del grado d’appello integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 100, commi 2 e 3, d.l. n. 104/2020, convertito con l. n. 126/2020
Dunque, l’art. 100, comma 3, del d.l. n. 104/2020 va interpretato nel senso che esso estende il criterio tabellare previsto dall’art. 03, comma 1, lett. b), punto 1.3, del d.l. n. 400/1993 alle concessioni per la realizzazione (e qui la disposizione è meramente ripetitiva di quanto già affermato dalla Corte costituzionale) e la gestione (e qui invece la disposizione ha portata innovativa) delle strutture per la nautica da diporto, dove la congiunzione “e” non ha valore di endiadi, ma indica due fattispecie distinte, che sono accomunate dall’assoggettamento alla disciplina sul calcolo dei canoni basata sul criterio tabellare.
Il comma 3 estende alle concessioni per la nautica da diporto il criterio tabellare anche quando l’oggetto è la sola gestione di strutture già esistenti e appartenenti al demanio; la previsione riguarda due fattispecie distinte, realizzazione e gestione.
art. 03, comma 1, lett. b), punti 1.3 e 2.1, d.l. n. 400/1993, convertito con l. n. 494/1993
A fronte di ciò, risulta più lineare la ricostruzione operata dal T.A.R. (pur con alcune aporie dipendenti dal testo non cristallino del citato art. 100, comma 3), poiché da essa si evince che il concessionario, se all’inizio del rapporto concessorio trova strutture dedicate alla nautica da diporto già esistenti e dunque già di proprietà dello Stato, in quanto pertinenze demaniali, versa per le stesse non più il canone derivante dai valori OMI, ma quello previsto per le opere di difficile rimozione (alle quali le suindicate pertinenze sono equiparate quoad canonem), in ciò consistendo la portata innovativa della nuova disciplina di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 100 del d.l. n. 104/2020, conv. con l. n. 126/2020.
Per le pertinenze demaniali già esistenti all’avvio della concessione per la nautica da diporto, il canone va determinato secondo il criterio tabellare previsto per le opere di difficile rimozione, anziché in base ai valori OMI.
art. 107 TFUE
La misura introdotta dall’art. 100 del d.l. n. 104/2020, invece, ha portata generale, cioè si applica indistintamente a tutte le concessioni demaniali marittime aventi pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione, nonché, per il richiamo espresso del comma 3, a quelle per la nautica da diporto.
La rideterminazione del canone non integra un aiuto selettivo a una singola impresa quando, come nel caso esaminato, la norma si applica indistintamente a tutte le concessioni rientranti nelle categorie individuate.
Massime di principio
- La rideterminazione dei canoni introdotta dall’art. 100, commi 2 e 3, del d.l. n. 104/2020 si applica sia alle concessioni anteriori sia a quelle posteriori al 2007: la disposizione non prevede una distinzione temporale tra le concessioni e la sua ratio consiste nell’abbandono del criterio OMI per le pertinenze demaniali.
- Per le concessioni di beni demaniali destinati alla nautica da diporto, il criterio tabellare previsto dall’art. 100, comma 2, si applica, per effetto dell’estensione disposta dal comma 3, anche alla sola gestione di strutture già esistenti e appartenenti al demanio. La locuzione «realizzazione e gestione» identifica due fattispecie autonome, entrambe comprese nella disciplina.
- La modifica legislativa generale dei criteri di determinazione del canone concessorio si applica ai rapporti concessori di durata in corso e non viola l’immodificabilità dell’offerta o la par condicio quando opera ex lege e indistintamente nei confronti di tutti gli operatori interessati.
- Una disciplina di rideterminazione del canone applicabile in via generale a tutte le concessioni appartenenti alle categorie previste non costituisce, per ciò solo, un aiuto di Stato selettivo.
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