Sentenza del 06/02/2020 n. 97 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMU Aree edificabili - Trasformazione dei terreni da agricoli a fabbricabili - Mancata conoscenza da parte del proprietario - Omessa comunicazione da parte della Pubblica amministrazione - Rilevanza - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione dell'Avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2012 per mancata comunicazione individuale della trasformazione dei terreni da agricoli a fabbricabili (ai sensi dell'obbligo previsto dall'art. 31, comma 20, L. 289/2002) e per eccessiva attribuzione del valore economico dei terreni (valore iniziale €40,00/mq contestato, con richiamo alla successiva deliberazione comunale che ha ridotto il valore a €26,00/mq). Le appellanti deducevano che la mancata comunicazione le aveva prejudicate nel diritto di difesa e ne chiedevano l'annullamento o la rideterminazione del valore.
La decisione
l'appello è stato parzialmente accolto: la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che la mancata comunicazione individuale della trasformazione da agricolo a fabbricabile non invalida l'atto impositivo in assenza della dimostrazione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa, in quanto l'obbligo di pubblicazione all'Albo pretorio è ritenuto sufficiente e impone solo un maggiore onere di diligenza al contribuente. Tuttavia è stata accolta la doglianza sull'eccessiva valutazione dei terreni: il valore è stato ridotto a €26,00/mq in base alla deliberazione comunale n. 4 del 23/03/2018 e alla stima tecnico-collegiale dell'ente. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 20, legge n. 289/2002
prevede l'obbligo di comunicazione dell'attribuzione della natura di area edificabile
l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione non comporta di per sé la nullità dell'atto impositivo IMU se il contribuente non dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa; la pubblicazione all'Albo pretorio è considerata forma di pubblicità idonea per atti relativi alla zonizzazione
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/06/2012 (Comune di ...)
delibera originaria che attribuì il valore di €40,00/mq alle aree della zona Dl
atto comunale di determinazione del valore iniziale contestato; la pubblicazione degli atti urbanistici è prevista come modalità generale di pubblicità
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 23/03/2018 (Comune di ...)
riduzione del valore dei terreni della zona Dl a €26,00/mq per crisi economica e contrazione del settore edile
la successiva riconsiderazione e rideterminazione del valore da parte dell'ente, effettuata da commissione tecnica, è stata ritenuta elemento probatorio e attendibile per dimostrare l'eccessività della precedente valutazione
Giurisprudenza citata (Cass. Sez. 5, sent. n. 20124/2019, Rv. 654955-01)
principio secondo cui la mancata comunicazione dell'attribuzione della natura edificabile non incide sulla validità dell'atto in assenza di danno al diritto di difesa
Massime di principio
- La mancata notifica individuale di una deliberazione che modifica la destinazione d'uso (da agricolo a edificabile) non invalida automaticamente un avviso di accertamento IMU: il contribuente deve dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa per ottenere l'annullamento.
- La pubblicazione all'Albo pretorio è considerata una forma di pubblicità idonea per le modifiche urbanistiche che coinvolgono un ampio numero di soggetti; ciò impone al contribuente un maggiore onere di informazione e diligenza.
- Le determinazioni comunali di valore delle aree, se frutto di una valutazione tecnico-collegiale e motivate (anche se successivamente modificate), costituiscono prova attestante la congruità o l'eccessività delle stime e possono essere utilizzate per rideterminare il valore ai fini IMU.
- Per contrastare una valutazione comunale è preferibile produrre perizie convincenti e tempestive; perizie tardive in appello e firmate da un solo ausiliario hanno minore efficacia.
- In presenza di esiti contrastanti e di questioni giuridiche complesse o non univoche, i giudici possono compensare integralmente le spese fra le parti.
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