Sentenza n. 10133/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento del preavviso di diniego prot. -OMISSIS- del 9 novembre 2022, con cui la Guardia di Finanza Centro Informatico Amministrativo Nazionale - ufficio trattamento economico personale in servizio – ha negato al M.llo -OMISSIS-, in congedo per limiti di età a far data dall’8 settembre 2021, la monetizzazione di n. 2 gg di licenza ordinaria non fruita nell’anno 2020 e n. 29 gg nell’anno 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: preavviso di diniego della monetizzazione di 2 giorni di licenza ordinaria non fruiti nel 2020 e di 29 giorni non fruiti nel 2021
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione datrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il preavviso di diniego adottato dalla Guardia di Finanza, deducendo eccesso di potere e violazione del d.lgs. n. 95/2012 e del d.P.R. n. 254/1999. Ha sostenuto che fosse inappropriato, se non impossibile, fruire dei giorni di licenza prima del collocamento in congedo, poiché era già assente dal servizio per una causa non imputabile alla propria volontà, costituita da malattia conseguente a infortunio. L'Amministrazione ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per l'impugnazione di un atto endoprocedimentale privo di immediata lesività; ha inoltre dedotto l'insussistenza dei presupposti sostanziali per la monetizzazione e, successivamente, la mancata notificazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'incompetenza territoriale del TAR adito.
La decisione
Il TAR ha esaminato prioritariamente l'eccezione relativa alla natura non immediatamente lesiva dell'atto impugnato e l'ha accolta. Il documento era espressamente qualificato dall'Amministrazione come comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 e concedeva al destinatario un termine per presentare osservazioni, del quale il ricorrente non si era avvalso. Il preavviso di rigetto è quindi un atto endoprocedimentale, destinato a instaurare il contraddittorio procedimentale, e non esprime una volizione definitiva dell'Amministrazione; di regola non è pertanto autonomamente e immediatamente impugnabile. Il Collegio ha escluso anche l'eccezione giurisprudenziale che consente l'impugnazione autonoma quando al preavviso non segua, in tempi ragionevoli, alcun provvedimento definitivo e il procedimento resti sostanzialmente sospeso a tempo indeterminato, poiché nel caso concreto il diniego definitivo era stato adottato il 9 febbraio 2023. Tale diniego è stato impugnato dal ricorrente con un distinto ricorso, anziché mediante motivi aggiunti nel presente giudizio, determinando un'inutile parcellizzazione di domande relative al medesimo rapporto sostanziale e il rischio di contrasto tra decisioni. Il TAR non ha quindi esaminato nel merito la pretesa alla monetizzazione delle ferie non godute e ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri e accessori, in applicazione della soccombenza virtuale.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Comunicazione di motivi ostativi
Il preavviso di rigetto previsto dalla norma è un atto endoprocedimentale volto a instaurare il contraddittorio con il privato; non è immediatamente lesivo né autonomamente impugnabile, salvo l'ipotesi eccezionale di mancata adozione del provvedimento definitivo e sostanziale sospensione a tempo indeterminato del procedimento.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies del medesimo decreto, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 è un atto endoprocedimentale, volto a instaurare il contraddittorio tra amministrazione e privato, e non è autonomamente né immediatamente impugnabile in assenza di una lesione definitiva.
- L'impugnazione autonoma del preavviso di rigetto può essere ammessa in via eccezionale quando non segua, in tempi ragionevoli, alcun provvedimento definitivo e il procedimento resti sostanzialmente sospeso a tempo indeterminato.
- Quando, dopo la notificazione del preavviso di rigetto, l'amministrazione adotta il provvedimento definitivo, l'interessato deve contestarlo mediante motivi aggiunti nel giudizio già instaurato, ove ciò sia possibile, anziché frazionare la tutela in ricorsi autonomi relativi al medesimo rapporto sostanziale.
- La proposizione di ricorsi distinti contro il preavviso di rigetto e contro il successivo diniego definitivo può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione del solo atto endoprocedimentale, senza che il giudice debba esaminare nel merito la pretesa sostanziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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