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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20588/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per tentato omicidio, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale, articolando tre censure: 1) errata qualificazione giuridica del reato di tentato omicidio, che secondo il ricorrente andava riqualificato come lesioni (artt. 582, 583 c.p.), per mancata prova dell'idoneità degli atti a cagionare la morte e dell'animus necandi; 2) mancato riconoscimento della desistenza volontaria, poiché l'imputato avrebbe cessato di colpire l'anziano volontariamente quando questi era ormai a terra; 3) assenza del dolo nell'ipotesi di estorsione (art. 629 c.p.), in quanto l'azione sarebbe stata diretta solo a distruggere arredi per punire la madre, non a procurarsi un profitto mediante violenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione dei giudici di merito sulla sussistenza del tentato omicidio (animus necandi e idoneità degli atti: uso di un grosso coltello, colpi in zona vitale, sproporzione di forze, gravi minacce verbali), ha escluso la desistenza volontaria perché gli atti concreti già integravano il tentativo di omicidio e ha confermato il dolo per la tentata estorsione basandosi sulle dichiarazioni immediate della vittima che riferivano richieste di denaro urlate dall'imputato. Per l'inammissibilità del ricorso il condannato è stato altresì condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 56

    Richiamato per la disciplina del tentativo e della desistenza; la Corte ha ritenuto che la condotta dell'imputato già integrasse il tentativo, escludendo la desistenza volontaria.

  • Codice penale, art. 575

    Norma sulla fattispecie dell'omicidio, rilevante per la qualificazione del tentato omicidio (tentativo dell'art. 56 combinato con l'art. 575).

  • Codice penale, art. 629

    Norma sull'estorsione: la Corte ha ritenuto provato il dolo di procurarsi un profitto mediante violenza/ minaccia in base alle dichiarazioni della vittima.

  • Codice penale, art. 337

    Norma sulla resistenza a pubblico ufficiale: ritenuta sussistente poiché l'imputato ha agito per impedire l'intervento dei Carabinieri e ha minacciato e brandito coltelli contro di loro.

  • Codice penale, art. 582

    Norma sulle lesioni personali, citata dal ricorrente per chiedere la riqualificazione del reato; la Corte ha invece confermato la qualificazione più grave (tentato omicidio).

  • Codice penale, art. 583

    Norma sulle lesioni gravi o gravissime, menzionata nella prospettiva difensiva di riqualificazione del fatto.

  • Codice penale, art. 89

    Richiamata in rapporto all'applicazione di un'attenuante ponderata nella determinazione della pena di merito; la Corte di appello l'ha considerata nel valutare la pena.

  • Codice di procedura penale, art. 606, primo comma, lett. b)

    Richiamato in ordine ai motivi di impugnazione dedotti in Cassazione; il vizio contestato doveva configurarsi come vizio di motivazione manifestamente illogico o omesso, altrimenti la censura è inammissibile.

Massime di principio

  • Per qualificare un fatto come tentato omicidio è necessario provare sia l'idoneità degli atti a cagionare la morte sia l'animus necandi; elementi rilevanti sono arma utilizzata, zona colpita, durata e intensità dell'aggressione, sproporzione di forze e dichiarazioni minacciose.
  • La desistenza volontaria non è riconoscibile quando gli atti già compiuti integrano il tentativo: la mera cessazione degli atti per stanchezza o perché l'evento non si è verificato non costituisce desistenza salvifica.
  • Le dichiarazioni rese dalla vittima nell'immediatezza del fatto hanno elevato valore probatorio e possono suffragare deduzioni sul movente (ad es. richiesta di denaro) e sul dolo dell'aggressore.
  • La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione valutazioni di fatto e di credibilità adeguatamente motivate dal giudice di merito, salvo la sussistenza di manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione nella motivazione.
  • Quando il ricorrente ripropone in Cassazione censure puramente rielaborative di doglianze già affrontate e motivate nel merito, il ricorso è spesso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
  • In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza il ricorrente può essere condannato a sostenere le spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende.

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