Cassazione Penale, Sentenza n. 20588/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per tentato omicidio, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale, articolando tre censure: 1) errata qualificazione giuridica del reato di tentato omicidio, che secondo il ricorrente andava riqualificato come lesioni (artt. 582, 583 c.p.), per mancata prova dell'idoneità degli atti a cagionare la morte e dell'animus necandi; 2) mancato riconoscimento della desistenza volontaria, poiché l'imputato avrebbe cessato di colpire l'anziano volontariamente quando questi era ormai a terra; 3) assenza del dolo nell'ipotesi di estorsione (art. 629 c.p.), in quanto l'azione sarebbe stata diretta solo a distruggere arredi per punire la madre, non a procurarsi un profitto mediante violenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione dei giudici di merito sulla sussistenza del tentato omicidio (animus necandi e idoneità degli atti: uso di un grosso coltello, colpi in zona vitale, sproporzione di forze, gravi minacce verbali), ha escluso la desistenza volontaria perché gli atti concreti già integravano il tentativo di omicidio e ha confermato il dolo per la tentata estorsione basandosi sulle dichiarazioni immediate della vittima che riferivano richieste di denaro urlate dall'imputato. Per l'inammissibilità del ricorso il condannato è stato altresì condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale, art. 56
Richiamato per la disciplina del tentativo e della desistenza; la Corte ha ritenuto che la condotta dell'imputato già integrasse il tentativo, escludendo la desistenza volontaria.
Codice penale, art. 575
Norma sulla fattispecie dell'omicidio, rilevante per la qualificazione del tentato omicidio (tentativo dell'art. 56 combinato con l'art. 575).
Codice penale, art. 629
Norma sull'estorsione: la Corte ha ritenuto provato il dolo di procurarsi un profitto mediante violenza/ minaccia in base alle dichiarazioni della vittima.
Codice penale, art. 337
Norma sulla resistenza a pubblico ufficiale: ritenuta sussistente poiché l'imputato ha agito per impedire l'intervento dei Carabinieri e ha minacciato e brandito coltelli contro di loro.
Codice penale, art. 582
Norma sulle lesioni personali, citata dal ricorrente per chiedere la riqualificazione del reato; la Corte ha invece confermato la qualificazione più grave (tentato omicidio).
Codice penale, art. 583
Norma sulle lesioni gravi o gravissime, menzionata nella prospettiva difensiva di riqualificazione del fatto.
Codice penale, art. 89
Richiamata in rapporto all'applicazione di un'attenuante ponderata nella determinazione della pena di merito; la Corte di appello l'ha considerata nel valutare la pena.
Codice di procedura penale, art. 606, primo comma, lett. b)
Richiamato in ordine ai motivi di impugnazione dedotti in Cassazione; il vizio contestato doveva configurarsi come vizio di motivazione manifestamente illogico o omesso, altrimenti la censura è inammissibile.
Massime di principio
- Per qualificare un fatto come tentato omicidio è necessario provare sia l'idoneità degli atti a cagionare la morte sia l'animus necandi; elementi rilevanti sono arma utilizzata, zona colpita, durata e intensità dell'aggressione, sproporzione di forze e dichiarazioni minacciose.
- La desistenza volontaria non è riconoscibile quando gli atti già compiuti integrano il tentativo: la mera cessazione degli atti per stanchezza o perché l'evento non si è verificato non costituisce desistenza salvifica.
- Le dichiarazioni rese dalla vittima nell'immediatezza del fatto hanno elevato valore probatorio e possono suffragare deduzioni sul movente (ad es. richiesta di denaro) e sul dolo dell'aggressore.
- La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione valutazioni di fatto e di credibilità adeguatamente motivate dal giudice di merito, salvo la sussistenza di manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione nella motivazione.
- Quando il ricorrente ripropone in Cassazione censure puramente rielaborative di doglianze già affrontate e motivate nel merito, il ricorso è spesso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
- In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza il ricorrente può essere condannato a sostenere le spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende.
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