Sentenza n. 2635/2026 - Napoli, Sezione 8
per l''ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4306/2020 del 16.11.2020 resa dal Tribunale di Napoli Nord, G.L. dott.ssa Ida Ponticelli, nel procedimento recante NRG 17701/2019, non appellata e passata in giudicato, con cui è stato accertato e dichiarato “il diritto di parte ricorrente al riconoscimento integrale a fini giuridici ed economici di tutto il servizio prestato in qualità di docente di ruolo di scuola primaria e secondaria”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente secondo cui era venuto meno ogni interesse alla decisione di merito. Non è stata quindi pronunciata una nuova decisione sul grado di esecuzione del giudicato né sulla sostituzione del commissario ad acta. Le spese di lite sono state compensate. La sentenza è dichiarata eseguibile dall'autorità amministrativa.
Atto impugnato: parziale inadempimento del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva riconosciuto il diritto al computo integrale, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, con cui era stato riconosciuto il diritto al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, di tutto il servizio prestato quale docente di ruolo. Il TAR, con una precedente sentenza, aveva accertato il parziale inadempimento dell'amministrazione, che aveva riconosciuto soltanto euro 11.747,24 a fronte dell'importo complessivamente spettante di euro 42.631,93. Nel prosieguo del giudizio, relativo anche alla richiesta di sostituzione del commissario ad acta, il TAR aveva disposto un'istruttoria sullo stato di esecuzione del giudicato. Depositata la documentazione richiesta, la ricorrente ha dichiarato, con atto del 22 aprile 2026, il venir meno di ogni interesse alla decisione di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente dichiara il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione di merito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di definire nel merito le ulteriori questioni relative all'esecuzione del giudicato.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla parte ricorrente prima della decisione impedisce al giudice dell'ottemperanza di pronunciarsi ulteriormente sulla richiesta di sostituzione del commissario ad acta, salvo che sussistano ragioni autonome per una diversa statuizione, non emergenti dal provvedimento.
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