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Sentenza

Sentenza del 03/05/2019 n. 11649 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale contestando: l'illegittimità dell'accertamento analitico-induttivo per mancanza dei presupposti dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973; l'utilizzo degli studi di settore senza preventiva convocazione al contraddittorio; l'errata valutazione della percentuale di ricarico determinata dalla Guardia di Finanza e della documentazione contabile relativa ai maggiori ricavi; infine, l'omessa pronuncia sulla determinazione della maggiore IRAP.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo. Ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava sulla percentuale di ricarico concordata nel contraddittorio con la contribuente e sulla mancata regolarizzazione sostanziale dei ricavi, non sugli studi di settore. Le questioni relative agli studi di settore e al contraddittorio endoprocedimentale erano inoltre nuove, poiché non risultavano proposte nei precedenti gradi di giudizio. È stato ritenuto irrilevante il fatto che i maggiori ricavi fossero stati contabilizzati entro la fine del 2008, poiché tale registrazione successiva non sanava l'irregolarità già accertata. Il terzo motivo è stato invece accolto, perché la Commissione regionale non si era pronunciata sulla contestazione riguardante l'errata determinazione dell'IRAP. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Accertamento dei redditi d'impresa mediante rettifica analitico-induttiva o induttiva

    La norma consente la rettifica quando le irregolarità contabili o gli elementi disponibili rendono inattendibile la dichiarazione. Nel caso concreto, la percentuale di ricarico ritenuta non corretta e concordata nel contraddittorio è stata considerata sufficiente a giustificare il recupero di maggiori ricavi.

  • Legge n. 146/1998, art. 10, comma 3-bis

    Prima della notifica dell'accertamento, il contribuente è invitato a comparire ai sensi del D.Lgs. n. 218/1997, art. 5

    La contribuente invocava l'obbligo di contraddittorio preventivo in relazione agli studi di settore. La Corte non ha esaminato nel merito la questione, ritenendola nuova e non proposta nei precedenti gradi di giudizio.

  • D.Lgs. n. 218/1997, art. 5

    Invito al contraddittorio ai fini dell'accertamento con adesione

    È richiamato quale disposizione procedurale collegata all'invito preventivo del contribuente quando l'accertamento si fonda sugli studi di settore; anche questa questione è stata dichiarata inammissibile perché tardivamente introdotta.

  • Codice di procedura civile, artt. 112, 115 e 116

    L'art. 112 impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sui motivi dedotti; gli artt. 115 e 116 riguardano la valutazione delle prove. La Corte ha riscontrato la violazione dell'obbligo di pronuncia limitatamente alla questione IRAP.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Sono le disposizioni processuali utilizzate per denunciare violazioni di legge, omessa pronuncia e vizi della motivazione. Il motivo relativo all'IRAP è stato accolto per omessa pronuncia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove: un'eccezione o una contestazione deve essere specificamente proposta già davanti ai giudici di merito e adeguatamente documentata nel ricorso.
  • Quando l'accertamento si fonda su una percentuale di ricarico risultante da una verifica e accettata o discussa in contraddittorio con il contribuente, tale elemento può costituire una base presuntiva idonea per la rettifica dei ricavi.
  • La contabilizzazione tardiva dei maggiori ricavi accertati non elimina automaticamente l'irregolarità precedente né impedisce l'accertamento, soprattutto se l'irregolarità riguarda un metodo sistematico di determinazione dei ricavi.
  • La contestazione dell'uso degli studi di settore e dell'assenza di contraddittorio preventivo è utile solo se l'accertamento impugnato si fonda effettivamente su tali strumenti e se la questione viene dedotta tempestivamente nei gradi di merito.
  • Il giudice tributario deve esaminare ogni autonomo motivo di ricorso o di appello, compreso quello relativo alla quantificazione dell'IRAP; l'omessa pronuncia comporta la cassazione della decisione con rinvio.
  • L'accoglimento di un solo motivo, anche se gli altri sono dichiarati inammissibili, può determinare la cassazione con rinvio: ciò non equivale necessariamente alla definitiva vittoria sul merito della pretesa fiscale.

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