Sentenza del 03/05/2019 n. 11649 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale contestando: l'illegittimità dell'accertamento analitico-induttivo per mancanza dei presupposti dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973; l'utilizzo degli studi di settore senza preventiva convocazione al contraddittorio; l'errata valutazione della percentuale di ricarico determinata dalla Guardia di Finanza e della documentazione contabile relativa ai maggiori ricavi; infine, l'omessa pronuncia sulla determinazione della maggiore IRAP.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo. Ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava sulla percentuale di ricarico concordata nel contraddittorio con la contribuente e sulla mancata regolarizzazione sostanziale dei ricavi, non sugli studi di settore. Le questioni relative agli studi di settore e al contraddittorio endoprocedimentale erano inoltre nuove, poiché non risultavano proposte nei precedenti gradi di giudizio. È stato ritenuto irrilevante il fatto che i maggiori ricavi fossero stati contabilizzati entro la fine del 2008, poiché tale registrazione successiva non sanava l'irregolarità già accertata. Il terzo motivo è stato invece accolto, perché la Commissione regionale non si era pronunciata sulla contestazione riguardante l'errata determinazione dell'IRAP. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Accertamento dei redditi d'impresa mediante rettifica analitico-induttiva o induttiva
La norma consente la rettifica quando le irregolarità contabili o gli elementi disponibili rendono inattendibile la dichiarazione. Nel caso concreto, la percentuale di ricarico ritenuta non corretta e concordata nel contraddittorio è stata considerata sufficiente a giustificare il recupero di maggiori ricavi.
Legge n. 146/1998, art. 10, comma 3-bis
Prima della notifica dell'accertamento, il contribuente è invitato a comparire ai sensi del D.Lgs. n. 218/1997, art. 5
La contribuente invocava l'obbligo di contraddittorio preventivo in relazione agli studi di settore. La Corte non ha esaminato nel merito la questione, ritenendola nuova e non proposta nei precedenti gradi di giudizio.
D.Lgs. n. 218/1997, art. 5
Invito al contraddittorio ai fini dell'accertamento con adesione
È richiamato quale disposizione procedurale collegata all'invito preventivo del contribuente quando l'accertamento si fonda sugli studi di settore; anche questa questione è stata dichiarata inammissibile perché tardivamente introdotta.
Codice di procedura civile, artt. 112, 115 e 116
L'art. 112 impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sui motivi dedotti; gli artt. 115 e 116 riguardano la valutazione delle prove. La Corte ha riscontrato la violazione dell'obbligo di pronuncia limitatamente alla questione IRAP.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Sono le disposizioni processuali utilizzate per denunciare violazioni di legge, omessa pronuncia e vizi della motivazione. Il motivo relativo all'IRAP è stato accolto per omessa pronuncia.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove: un'eccezione o una contestazione deve essere specificamente proposta già davanti ai giudici di merito e adeguatamente documentata nel ricorso.
- Quando l'accertamento si fonda su una percentuale di ricarico risultante da una verifica e accettata o discussa in contraddittorio con il contribuente, tale elemento può costituire una base presuntiva idonea per la rettifica dei ricavi.
- La contabilizzazione tardiva dei maggiori ricavi accertati non elimina automaticamente l'irregolarità precedente né impedisce l'accertamento, soprattutto se l'irregolarità riguarda un metodo sistematico di determinazione dei ricavi.
- La contestazione dell'uso degli studi di settore e dell'assenza di contraddittorio preventivo è utile solo se l'accertamento impugnato si fonda effettivamente su tali strumenti e se la questione viene dedotta tempestivamente nei gradi di merito.
- Il giudice tributario deve esaminare ogni autonomo motivo di ricorso o di appello, compreso quello relativo alla quantificazione dell'IRAP; l'omessa pronuncia comporta la cassazione della decisione con rinvio.
- L'accoglimento di un solo motivo, anche se gli altri sono dichiarati inammissibili, può determinare la cassazione con rinvio: ciò non equivale necessariamente alla definitiva vittoria sul merito della pretesa fiscale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 mag 2019Sentenza del 03/05/2019 n. 75 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 3 mag 2019Sentenza del 03/05/2019 n. 1130 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 mag 2019Sentenza del 03/05/2019 n. 1359 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 3 mag 2019Sentenza del 03/05/2019 n. 1936 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 3 mag 2019Sentenza del 03/05/2019 n. 2625 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 3 mag 2019Sentenza del 03/05/2019 n. 2646 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →