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Sentenza

Sentenza del 16/01/2018 n. 237 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Catasto - Revisione di classamento - Precedente variazione DOCFA ex art. 1, comma 336 legge 311/2004 - Avviso di revisione - Illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la legittimità dell'avviso di revisione del classamento emesso ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, sostenendo di avere già aderito, nell'anno precedente alla notifica, all'invito del Comune previsto dal comma 336 della stessa legge. In esecuzione di tale invito aveva presentato una denuncia di variazione catastale DOCFA per la rivalutazione della rendita, che non era stata contestata dall'ufficio. La successiva revisione d'ufficio avrebbe quindi comportato una duplicazione dell'accertamento della rendita catastale.

La decisione

La revisione di classamento è stata ritenuta illegittima. Il giudice ha considerato tra loro confliggenti, nella fattispecie concreta, le procedure previste dai commi 335 e 336 dell'art. 1 della legge n. 311/2004: dopo la presentazione di una variazione DOCFA sollecitata dal Comune e non contestata dall'ufficio, non era possibile procedere a un ulteriore accertamento mediante il comma 335. La precedente definizione della rendita aveva infatti fatto venir meno le esigenze perequative sociali e fiscali poste a fondamento della revisione generalizzata.

Norme richiamate

  • Legge n. 311/2004, art. 1, comma 335

    Prevede la revisione del classamento e delle rendite catastali in determinate zone, anche per esigenze di perequazione fiscale. La norma non può essere utilizzata per duplicare un accertamento già definito attraverso la procedura del comma 336.

  • Legge n. 311/2004, art. 1, comma 336

    Consente al Comune di invitare il contribuente a presentare una denuncia di variazione catastale, anche tramite DOCFA, quando l'immobile non risulta correttamente rappresentato o classificato. Se la variazione viene presentata e non contestata dall'ufficio, essa assume rilievo impeditivo rispetto a una successiva revisione fondata sul comma 335 per la medesima situazione.

Massime di principio

  • Quando il contribuente ha già presentato una variazione DOCFA in risposta a un invito comunale ai sensi dell'art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004 e l'ufficio non l'ha contestata, una successiva revisione del classamento ai sensi del comma 335 può essere illegittima se riguarda la stessa rendita e la medesima situazione catastale.
  • Le procedure dei commi 335 e 336 non devono essere applicate cumulativamente per ottenere una duplicazione dell'accertamento: occorre considerare la procedura già utilizzata e l'eventuale definizione della posizione catastale.
  • La mancata contestazione della DOCFA da parte dell'ufficio è un elemento rilevante, perché può far ritenere già perfezionata la rideterminazione della rendita e quindi insussistenti le ragioni per un nuovo intervento accertativo.
  • In caso di successivo avviso, il contribuente dovrebbe verificare il collegamento tra l'avviso e la precedente DOCFA, le date degli atti, l'eventuale mancata impugnazione o contestazione della variazione e la coincidenza dell'immobile e dei presupposti di classamento.
  • La decisione non esclude in assoluto ogni successivo controllo catastale, ma riguarda il caso in cui il nuovo accertamento ripeta, senza una diversa e specifica ragione, una rivalutazione già effettuata e non contestata.

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