Cassazione Civile, Ordinanza n. 17800/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per maggiore imposta di registro su un atto di compravendita immobiliare. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione di primo grado, ritenendolo proposto un giorno oltre il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c., richiamato dall'art. 38 del d.lgs. 546/1992. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi entrambi formulati ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi: (1) la presenza agli atti della distinta delle raccomandate consegnate all'ufficio postale, recante timbro datario del 9 marzo 2015, nella quale era compresa la raccomandata utilizzata per notificare l'atto di appello; (2) la presenza di una copia del plico contenente l'atto di appello spedito il 27 febbraio 2015, poi ritornato con un'indicazione rivelatasi erronea, atteso che la destinataria si era trasferita. La contribuente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha ritenuto decisivo il dato documentale della distinta giornaliera delle raccomandate con timbro postale del 9 marzo 2015, comprensiva della raccomandata usata per la notifica dell'appello. Ha quindi affermato che, nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di appello per il notificante entro il termine dell'art. 327 c.p.c. è validamente fornita da tale distinta. Poiché dagli atti emergeva la tempestività dell'appello, la sentenza che lo aveva dichiarato tardivo è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, affinché esamini il merito dell'impugnazione e provveda anche sulle spese dell'intero giudizio.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
Individua il termine ultimo per proporre l'appello; nel caso concreto il termine scadeva il 9 marzo 2015.
art. 38 d.lgs. 546/1992
Richiama nel processo tributario l'applicazione del termine di cui all'art. 327 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È stato invocato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi relativi alla tempestività della notifica dell'appello.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, la tempestività della notifica dell'atto di appello da parte del notificante può essere provata mediante la distinta delle raccomandate consegnate all'ufficio postale, purché recante timbro datario postale attestante la consegna nel termine.
- L'apposizione del timbro datario dell'ufficio postale sulla distinta cumulativa delle raccomandate, se riferita alla spedizione dell'atto di impugnazione, vale come prova della consegna all'ufficio postale e quindi del perfezionamento della notifica per il notificante.
- Quando dagli atti risulti che l'appello è stato spedito entro il termine di legge, la declaratoria di inammissibilità per tardività non può reggere e la sentenza va cassata con rinvio per l'esame del merito.
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