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Sentenza

Sentenza n. 398/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 374/2025, limitatamente alla parte concernente la condanna al pagamento delle spese legali in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Giustizia amministrativa202600183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 374/2025, limitatamente alla condanna del Ministero al pagamento delle spese legali in favore del difensore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Perugia n. 374/2025, relativa alla corresponsione della carta docenti, nella sola parte concernente le spese legali riconosciute in suo favore quale difensore dichiaratosi antistatario. Ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, senza tuttavia ricevere il pagamento. Ha chiesto l’assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni per adempiere e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta per il pagamento sostitutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti, anche alla luce dell’ultima memoria del ricorrente, non risultava pagato il credito per spese legali stabilito dalla sentenza passata in giudicato e che non sussistevano ragioni per ritardarne ulteriormente l’esecuzione. Ha assegnato al Ministero sessanta giorni per il pagamento e nominato sin d’ora il Prefetto di Perugia, o un funzionario delegato, quale commissario ad acta, incaricato di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione, su richiesta del ricorrente, se il termine decorra inutilmente. Il commissario potrà adottare gli atti amministrativi e contabili necessari per pagare tutte le somme ancora dovute in base alla sentenza; per l’attività svolta gli spetta un compenso di euro 500,00 a carico del Ministero, che lo liquiderà dopo la verifica documentale dell’esecuzione del mandato. Il Ministero è stato inoltre condannato a pagare euro 500,00, oltre oneri e accessori di legge, per le spese del presente giudizio.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Pertanto, in accoglimento del ricorso: - va assegnato al Ministero resistente il termine di sessanta giorni per procedere al pagamento delle spese legali spettanti alla parte ricorrente in base alla suddetta sentenza; - può fin d’ora nominarsi un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Perugia o di un funzionario da lui delegato, affinché, in caso di infruttuoso decorso del suddetto termine, su richiesta della parte ricorrente, provveda, in sostituzione del Ministero, al pagamento di tutte le somme spettanti in base alla suddetta sentenza che non risultino ancora corrisposte, adottando a tal fine ogni necessario atto amministrativo e contabile;

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva se il termine decorre inutilmente.

  • art. 114 c.p.a.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina gli adempimenti indicati in parte motiva. Condanna il Ministero resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre ad oneri ed accessori di legge, per le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    La pronuncia di ottemperanza ordina gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato e regola le spese del giudizio; la parte motiva specifica le modalità dell’adempimento e l’eventuale intervento sostitutivo.

Massime di principio

  • Quando dagli atti risulta che una condanna pecuniaria passata in giudicato non è stata eseguita e non sussistono ragioni per differire ulteriormente l’adempimento, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per pagare e predisporre fin da subito l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta in caso di inutile decorso del termine.
  • Il commissario ad acta nominato in ottemperanza può essere incaricato di adottare gli atti amministrativi e contabili necessari a corrispondere le somme ancora dovute in esecuzione del giudicato; il compenso per l’attività eventualmente svolta può essere posto a carico dell’Amministrazione inottemperante.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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