Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2621/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi della Campania - Luigi Vanvitelli nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - dell’elenco degli esiti della prova de qua, nella parte in cui l’odierna ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n.11 della prova di Fisica del secondo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - dell’esito della prova sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza del quesito n.11 della prova di Fisica del secondo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito delle prove d’esame in questione, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n.11 della prova di Fisica del secondo appello palesemente errati e/o fuorviante presenti all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova de qua, con particolare riferimento al quesito n.11 della prova di Fisica del secondo appello; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova in questione, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n.11 della prova di Fisica del secondo appello di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a., dell’amministrazione intimata, - all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;

Giustizia amministrativa202603859

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie nazionali per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, decreti ministeriali disciplinanti prove e graduatorie, atti della procedura concorsuale e punteggio individuale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali pubblicate l'8, il 21 e il 28 gennaio 2026, il d.m. n. 1115/2025, il d.m. n. 418/2025, il d.m. n. 454/2025, il d.m. n. 600/2025, il bando universitario e gli atti relativi alle prove del semestre filtro per Medicina e Chirurgia. Ha dedotto, tra l'altro, l'illegittimità del meccanismo di formazione della graduatoria e del recupero dei voti rifiutati, la violazione della par condicio e dell'anonimato per l'assenza di schermatura delle aule e di metal detector, l'erroneità o fuorvianza del quesito n. 11 della prova di Fisica del secondo appello, la mancata redistribuzione dei posti rimasti vacanti, la difficoltà e sproporzione delle prove, la disomogeneità dell'attività didattica, l'eccesso di delega e l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025 per la differenziazione tra università statali, non statali e corsi in lingua inglese. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'ammissione al corso e le misure cautelari e risarcitorie ex art. 30 c.p.a. La ricorrente aveva conseguito una sola sufficienza, pari a 19,6, nell'esame di Chimica del secondo appello e un punteggio complessivo di 119,6, insufficiente per l'ammissione al secondo semestre.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza di fumus boni iuris, riservando ulteriori valutazioni al merito e disponendo istruttoria. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole il sistema introdotto dal d.m. n. 1115/2025, che amplia l'accesso alla graduatoria ai candidati con almeno una sufficienza, ma li colloca in fasce progressive secondo il numero delle sufficienze e dei voti recuperati, preservando la posizione dei candidati che avevano superato le prove secondo le regole originarie e tutelando il loro affidamento. La mancata ammissione della ricorrente è stata ricondotta al punteggio non utile e non a un vizio della procedura. Il giudice ha ritenuto non fondata, allo stato, la censura sul quesito di Fisica, alla luce del parere della Commissione; non manifestamente irragionevole la scelta di non protrarre gli scorrimenti e di destinare eventualmente i posti residui ad altre esigenze organizzative universitarie; non dimostrata una violazione concreta e rilevante dell'anonimato, poiché la ricostruzione della ricorrente era ipotetica e la correzione avveniva in modo informatizzato prima dell'abbinamento tra codici e identità. Le questioni sulla trasparenza della correzione, sui sinonimi ammessi, sul funzionamento del sistema informatico e sui criteri valutativi richiedono invece approfondimento istruttorio: il Ministero, il CINECA e le università devono depositare chiarimenti documentati entro 40 giorni. Le censure sulla difficoltà delle prove e sulla disomogeneità didattica non hanno evidenziato vizi macroscopici delle valutazioni tecnico-discrezionali. Il TAR ha inoltre escluso, allo stato, l'eccesso di delega e i presupposti per sollevare la questione di costituzionalità, rilevando la carenza di rilevanza e di non manifesta infondatezza. È stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati collocati nella graduatoria nazionale mediante pubblici proclami sul sito del Ministero, con deposito della prova degli adempimenti nei termini prescritti. Le spese sono state poste a carico della ricorrente nei confronti del Ministero, per 500 euro oltre accessori, e compensate nei rapporti con le due università costituite autonomamente.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistente una prognosi favorevole sulle censure dedotte.

  • art. 30 c.p.a.

    È stato invocato per l'accertamento e la condanna dell'amministrazione all'ammissione al corso e all'adozione delle misure conseguenti; la domanda non è stata accolta nella fase cautelare.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025

    Rimette alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.

  • d.lgs. n. 71/2025

    La normativa primaria subordina l'ammissione al secondo semestre al conseguimento dei crediti formativi previsti e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria nazionale, rimettendo alla disciplina ministeriale le modalità di formazione della graduatoria.

  • d.m. n. 1115/2025

    Introduce un sistema articolato in sezioni e punteggi differenziati, consentendo l'inserimento in graduatoria anche con una sola sufficienza e valorizzando progressivamente la maggiore prossimità alle condizioni originarie di accesso.

  • d.m. n. 418/2025

    Costituisce il riferimento per le condizioni originarie di superamento degli esami del semestre filtro, in particolare il conseguimento della sufficienza in tutte e tre le materie senza recupero di voti.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    La questione di legittimità costituzionale relativa all'esclusione, in prima applicazione, di talune università non statali e dei corsi in lingua inglese è stata ritenuta priva, allo stato, di rilevanza e non manifesta infondatezza.

  • art. 76 Cost.

    La scelta di applicare gradualmente la riforma a determinate categorie di atenei e corsi non è stata ritenuta eccedente rispetto alla delega legislativa.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta giustificata da ragioni oggettive, organizzative e transitorie, non arbitrarie.

  • art. 34 Cost.

    La dedotta violazione non è stata adeguatamente specificata né riferita con incidenza concreta alla posizione della ricorrente.

  • art. 97 Cost.

    Non è stata ravvisata una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, anche in relazione alla gestione informatizzata e anonima della correzione.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Consentono l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami quando la notifica ordinaria ai numerosi controinteressati sia sommamente difficile, imponendo comunque l'individuazione nominativa dei destinatari e le modalità stabilite dal giudice.

  • art. 99 c.p.a.

    È richiamato indirettamente il principio affermato dall'Adunanza plenaria n. 27/2013 sul rilievo della violazione dell'anonimato.

Massime di principio

  • Nella formazione di una graduatoria nazionale modificata dopo lo svolgimento delle prove, l'amministrazione può ampliare la platea degli ammessi purché preservi, mediante fasce o criteri progressivi, la posizione di chi ha conseguito i requisiti secondo le regole originarie e non consenta ai beneficiari della disciplina sopravvenuta di sopravanzarli in modo irragionevole.
  • La modifica successiva delle modalità di valorizzazione dei risultati non viola di per sé l'affidamento e la par condicio quando non incide sulle prove già svolte, sui programmi, sui criteri di correzione o sul livello di preparazione richiesto e si applica uniformemente a tutti i candidati.
  • La mancata prosecuzione indefinita degli scorrimenti e la destinazione dei posti residui ad altre esigenze della programmazione universitaria non determinano automaticamente l'illegittimità della procedura, se sono giustificate dalla struttura del percorso formativo e da esigenze organizzative e didattiche concrete.
  • La violazione del principio di anonimato nelle procedure selettive rileva ai fini dell'illegittimità solo quando sia concreta e non irrilevante, ossia quando la modalità irregolare sia idonea a incidere effettivamente sull'imparzialità della valutazione; una mera concatenazione ipotetica di eventi non è sufficiente.
  • Quando le contestazioni sulla correzione informatizzata, sulla predeterminazione delle risposte, sui sinonimi ammessi e sui criteri di valutazione non possono essere definite nella sommaria cognizione cautelare, il giudice può respingere la sospensiva e disporre contestualmente un'istruttoria documentale per il successivo esame della controversia.
  • La notifica per pubblici proclami è ammissibile quando l'elevato numero dei controinteressati renda sommamente difficile la notifica ordinaria, ma deve comunque indicare i destinatari mediante elenco nominativo e rispettare le modalità necessarie a garantire l'effettività del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.