Cassazione Penale, Sentenza n. 21878/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Blasi è stato imputato e condannato per il reato di ostacolo all'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2638, secondo comma, c.c., in quanto, quale amministratore unico di Edile Progecty Società Cooperativa, avrebbe ripetutamente omesso di fornire al revisore e all'ispettrice la documentazione contabile e societaria richiesta, ostacolando così l'attività ispettiva. In ricorso per cassazione l'imputato deduceva errata interpretazione della locuzione "consapevolmente" contenuta nella norma, sostenendo che essa richiederebbe un "quid pluris" (la consapevolezza specifica dell'ostacolo) non adeguatamente provato, e sollevava vizi di motivazione sulla valutazione dell'elemento soggettivo da parte della Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 2638, secondo comma, c.c. è un reato di evento che richiede la verificazione di un effettivo e rilevante ostacolo all'attività di vigilanza, riconoscendo che anche la mera omissione di informazioni può integrare il reato se provoca un impedimento totale, difficoltà di considerevole spessore o significativo rallentamento dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. Sotto il profilo soggettivo, la Corte ha ribadito che il reato richiede il dolo (il dolo generico sul piano dell'evento), mentre l'avverbio "consapevolmente" esclude il dolo eventuale; la valutazione del dolo può essere svolta inferendo la rappresentazione e la volontà dell'agente da circostanze esteriori e massime di esperienza. Alla luce di tali principi, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello, che aveva fatto riferimento alle ripetute richieste dell'ispettrice, alla telefonata nella quale l'imputato negava responsabilità e al contenuto univoco della diffida. Pertanto la condanna è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (il provvedimento fornito è interrotto nella parte finale, quindi il dettaglio completo delle condanne pecuniarie non è riportato nel testo disponibile).
Norme richiamate
art. 2638 cod. civ.
Il secondo comma è un reato di evento: richiede un effettivo e rilevante ostacolo all'attività di vigilanza, che può derivare anche da una mera omissione di informazioni se questa determina impedimento totale, difficoltà di considerevole spessore o significativo rallentamento. Sul piano soggettivo richiede il dolo (dolo generico diretto verso l'evento); l'avverbio "consapevolmente" esclude il dolo eventuale.
art. 187-quinquiesdecies d.lgs. 24/02/1998, n. 58
Richiamato per confronto sistematico: disciplina sanzioni amministrative per chi non coopera con autorità di vigilanza, indicativo che la rilevanza penale ex art. 2638(2) richiede una lesività più pregnante rispetto a violazioni sanzionate solo amministrativamente.
art. 306 d.lgs. 07/09/2005, n. 209
Richiamato per analogia sistematica a conferma del principio che la fattispecie penale richiede un grado di offensività rilevante rispetto ad ambiti regolati da altre norme.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137
Norma procedurale richiamata in ordine alla possibilità di discussione orale in Cassazione e alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale; nel caso specifico le parti non hanno chiesto discussione orale e la Procura generale ha depositato requisitoria scritta.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato limitatamente ai termini di ammissibilità del ricorso, come richiamo procedurale presente nel testo del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Per integrare l'art. 2638, secondo comma, c.c. non è necessario un mezzo fraudolento: anche la mancata consegna di documenti può costituire reato se provoca un ostacolo effettivo e rilevante all'attività di vigilanza (impedimento totale, difficoltà di considerevole intensità o significativo rallentamento).
- L'elemento soggettivo richiesto dal secondo comma è il dolo che abbia ad oggetto anche l'evento (dolo generico diretto orizzontale); la locuzione "consapevolmente" esclude il dolo eventuale ma non impone un ulteriore quid pluris oltre al dolo sull'evento.
- La consapevolezza e volontà dell'agente possono essere inferite da circostanze esteriori e dalle massime di esperienza: colloqui, diffide, reiterate richieste non soddisfatte e comportamento non collaborativo possono legittimare la deduzione del dolo.
- Il mero ritardo o difficoltà di poco rilievo nell'adempimento delle richieste di vigilanza non rientra nella fattispecie penale: occorre valutare l'effettivo pregiudizio all'esercizio della funzione di vigilanza.
- Questioni di interpretazione restrittiva delle fattispecie penali devono essere affrontate nel senso della offensività: escludere dal tipo condotte non lesive dell'interesse protetto e riservare la repressione penale ai casi di pregnante pregiudizio.
- In situazioni simili, il soggetto destinatario di richieste ispettive deve documentare o giustificare tempestivamente l'impossibilità di fornire documentazione; l'omessa collaborazione senza giustificato motivo può essere considerata indice di responsabilità penale.
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