Sentenza n. 554/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento Cat. -OMISSIS-, assunto in data 4 maggio 2021 dal Questore di Modena, notificato in data 8 marzo 2022, che ha disposto il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, deducendo violazione degli artt. 3 e 21-octies della l. 241/1990 e dell’art. 5, comma 9, del d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, omessa valutazione dei fatti e insufficienza della motivazione. Ha sostenuto che il diniego fosse fondato su un erroneo disinteresse alla pratica, poiché il provvedimento avrebbe indicato per errore una convocazione anteriore alla presentazione della domanda. Ha inoltre affermato di svolgere attività lavorativa e di possedere il requisito reddituale, documentato nella successiva richiesta di riesame, e ha censurato la mancata valutazione della possibilità di rilascio di un permesso ad altro titolo, in particolare per attesa occupazione o protezione speciale. La Questura ha chiarito che la seconda convocazione era fissata al 29 gennaio 2021 e che la data dell’8 ottobre 2020 derivava da un mero errore materiale; ha inoltre rilevato la mancata produzione della documentazione relativa al reddito e agli ulteriori requisiti previsti per il soggiorno.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto decisivo il fatto che il ricorrente non si fosse presentato per due volte agli appuntamenti fissati dalla Questura per il fotosegnalamento, senza fornire giustificazioni o provare un valido impedimento. Ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. 286/1998, i rilievi fotodattiloscopici costituiscono un adempimento necessario per il rinnovo del titolo e la loro mancata esecuzione, imputabile all’interessato, impedisce la prosecuzione dell’esame della domanda. Il diniego risultava comunque sorretto da un’ulteriore ragione autonoma: il ricorrente non aveva prodotto in sede procedimentale la dichiarazione dei redditi e la documentazione attestante i requisiti previsti per il lavoro autonomo. Il requisito reddituale deve essere provato dall’interessato e non può essere validamente dimostrato per la prima volta con la richiesta di riesame o in giudizio. Il TAR ha inoltre escluso che la Questura fosse tenuta a valutare d’ufficio titoli di soggiorno diversi da quello richiesto, poiché l’art. 5, comma 9, del d.lgs. 286/1998 presuppone una specifica istanza dell’interessato, corredata dalla documentazione relativa ai requisiti del diverso titolo; tale istanza non può essere sostituita da una comunicazione del difensore priva di specifico conferimento dei poteri. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. 286/1998
Lo straniero che richiede il rinnovo del titolo di soggiorno è necessariamente sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici.
La sottoposizione ai rilievi fotodattiloscopici è un adempimento essenziale per trattare la domanda di rinnovo; la mancata presentazione senza giustificazione impedisce la prosecuzione dell’istruttoria e legittima il mancato accoglimento dell’istanza.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Grava sull’interessato l’onere di provare la sussistenza di un lavoro e di redditi adeguati ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorno dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.
La valutazione di un diverso titolo di soggiorno richiede una specifica istanza dell’interessato e la documentazione dei relativi presupposti; l’amministrazione non è tenuta a procedere d’ufficio sulla base di allegazioni generiche o di una comunicazione del difensore.
art. 3 l. 241/1990
Il motivo relativo al difetto di motivazione è stato ritenuto infondato, poiché il provvedimento indicava sia la mancata presentazione al fotosegnalamento sia la mancata produzione della documentazione reddituale e dei requisiti previsti.
art. 21-octies l. 241/1990
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato un vizio invalidante, essendo il diniego fondato su ragioni sostanziali autonome e sufficienti.
d.P.R. 394/1999
Il rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno è subordinato anche ai requisiti e alle condizioni previsti dal regolamento di esecuzione del testo unico sull’immigrazione.
Massime di principio
- La sottoposizione ai rilievi fotodattiloscopici costituisce un adempimento essenziale e necessario per l’esame della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno; la mancata presentazione, reiterata e priva di giustificazione o di valido impedimento, legittima il mancato accoglimento o l’improcedibilità della domanda senza necessità di esaminarne il merito sostanziale.
- Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, l’interessato deve provare in sede procedimentale il possesso del requisito reddituale e degli ulteriori requisiti previsti dalla legge; la produzione documentale tardiva nella richiesta di riesame o nel giudizio non supplisce, di regola, alla mancata dimostrazione originaria dei presupposti.
- L’amministrazione non è tenuta a individuare d’ufficio un titolo di soggiorno diverso da quello richiesto: la valutazione di un diverso permesso presuppone una specifica istanza dell’interessato, corredata dalla documentazione necessaria a dimostrarne i requisiti.
- Una comunicazione del difensore, priva di uno specifico conferimento dei poteri e non accompagnata dalla documentazione richiesta, non equivale a una domanda dell’interessato diretta all’apertura di un procedimento per il rilascio di un diverso titolo di soggiorno.
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