Cassazione Penale, Sentenza n. 7065/2022 del 28/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Mele impugna la condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) ritenuta dalla Corte d'appello dopo che il Tribunale di Nuoro lo aveva assolto perché il fatto non sussisteva. Denuncia: 1) errata applicazione della legge penale e uso di indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (art. 192 c.p.p.), con la Corte d'appello che avrebbe sovrastimato elementi indiziari e non avrebbe confutato adeguatamente la tesi difensiva alternativa (ritardo dovuto ad accadimento durante il percorso); 2) vizi di motivazione e omissione dell'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis c.p.p., dovendosi rendere conto dell'incoerenza o incompletezza della motivazione del primo giudice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo in parte e ha censurato la motivazione della Corte di appello: il giudice di merito non ha compiutamente spiegato le ragioni che giustificassero il sovvertimento dell'assoluzione del Tribunale di Nuoro, omettendo accertamenti o risposte su punti essenziali (orario effettivo di conclusione del colloquio con il Magistrato di Sorveglianza, verifiche sui servizi autobus, concrete modalità dei controlli delle forze dell'ordine e prova della volontà di sottrarsi alla vigilanza). Per le carenze motivazionali la sentenza impugnata è stata annullata; poiché il reato è ormai prescritto (estinzione per prescrizione intervenuta il 16/12/2021, calcolata anche tenendo conto della recidiva contestata e dei termini aggiuntivi), l'annullamento è stato disposto senza rinvio.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Norma che configura il reato di evasione: la Corte ha valutato che per affermare tale reato era necessario provare oltre ogni ragionevole dubbio l'allontanamento non autorizzato; nel caso non vi erano elementi certi sull'orario di rientro e sulla effettiva volontà di sottrarsi alla vigilanza
art. 192 cod. proc. pen.
Criteri di valutazione degli indizi (gravità, precisione, concordanza): la Cassazione ha censurato l'uso di indizi non adeguatamente dotati di questi requisiti da parte della Corte d'appello
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo per il giudice d'appello di rinnovare l'istruttoria quando l'impugnazione del PM riguarda valutazione di prova dichiarativa: la difesa lamentava la mancata rinnovazione; la Corte ha rilevato carenze motivazionali connesse alla valutazione delle prove dichiarative
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso in Cassazione (errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione): sono state invocate dal ricorrente per censurare la decisione di merito
art. 99 cod. pen.
Regola gli effetti della recidiva sulla pena e, per il caso, sull'estinzione per prescrizione: la contestata recidiva ha allungato il termine di prescrizione, calcolo che la Corte ha effettuato per stabilire l'estinzione del reato
art. 161 cod. pen.
Norma che fornisce regole di computo della prescrizione e delle sospensioni/interruzioni: utilizzata per il calcolo del termine di prescrizione aumentato a causa della recidiva
Massime di principio
- Il giudice d'appello che riforma in senso peggiorativo una decisione assolutoria ha l'onere di svolgere un'analisi critica approfondita del materiale probatorio già esaminato dal primo grado e di spiegare perché gli argomenti del primo giudice risultino insostenibili; non bastano mere affermazioni di dissenso.
- Quando la condanna è fondata su indizi, tali indizi devono rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza: in loro assenza la Corte dovrà ritenere insufficiente la prova e non potrà reggere la dichiarazione di colpevolezza.
- Se l'impugnazione del Pubblico Ministero riguarda valutazioni basate su prove dichiarative, il giudice d'appello è tenuto, salvo casi particolari, a rinnovare l'istruttoria dibattimentale (art. 603 c.3-bis) oppure a motivare compiutamente il perché ciò non sia necessario.
- L'autorizzazione all'allontanamento dal domicilio (es. per colloquio con Magistrato di Sorveglianza) che non fissa un orario di rientro può limitare la rilevanza penale di un ritardo: il ritardo, se non adeguatamente provata la volontà di eludere la vigilanza, può configurare al più inosservanza di prescrizioni e non necessariamente evasione.
- Prima di confermare una condanna per evasione il giudice deve verificare in modo concreto e documentato gli elementi probatori secondari (orari effettivi, servizi di trasporto, risultanze dei controlli delle forze dell'ordine, dichiarazioni dei familiari) che possano escludere giustificazioni alternative.
- Se tra il momento della condanna e la decisione di Cassazione è intervenuta la prescrizione, la Corte può annullare senza rinvio per estinzione del reato; la contestazione di recidiva modifica i termini di prescrizione e deve essere considerata nel calcolo.
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