Cassazione Civile, Sentenza n. 2690/2024 del 29/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso dieci cartelle esattoriali per contributi di bonifica relative all'anno 2009. I contribuenti contestavano, tra l'altro, che il contributo costituiva una ingiustificata imposta patrimoniale in assenza della fruizione del beneficio, che nelle cartelle non era indicata la sussistenza del perimetro di contribuenza ex art. 10 R.D. n. 215/1933 e che il consorzio non aveva dimostrato un incremento del valore fondiario. In primo grado la CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso cumulativo; la CTR lo ha invece accolto dichiarando ammissibile il cumulo, ritenendo illegittimi gli atti impositivi per varie carenze relative al piano generale di bonifica, al piano di classifica, al perimetro di contribuenza e rilevando l'insufficiente prova del beneficio fondiario. Il Consorzio ha quindi proposto ricorso per Cassazione su 13 motivi. In corso di causa è intervenuta la normativa sullo stralcio automatico (d.l. n. 119/2018 conv. L. n. 136/2018) che prevede l'annullamento automatico dei debiti affidati agli agenti della riscossione tra il 10/1/2000 e il 31/12/2010 se il singolo carico residuo alla data indicata non supera 1.000 euro.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio che tutte le cartelle in contestazione erano state affidate all'agente della riscossione nel periodo 1.1.2000-31.12.2010 e che ciascun carico, comprensivo di interessi e sanzioni, risultava inferiore a 1.000 euro. Di conseguenza ha dichiarato cessata la materia del contendere per effetto dello stralcio ex lege previsto dall'art. 4 d.l. n. 119/2018 (annullamento automatico dei debiti) e ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali. Ha inoltre chiarito i presupposti e ambito di operatività dello stralcio (elementi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni; esclusioni previste dalla norma). Poiché si trattava di estinzione della controversia per sopravvenienza normativa, non è stato irrogato il "doppio contributo unificato".
Norme richiamate
decreto-legge n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136/2018 (cd. decreto fiscale 2019)
Lo stralcio ex lege annulla automaticamente i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 10/01/2000 e il 31/12/2010 se, alla data indicata, il residuo del singolo carico (capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) è fino a 1.000 euro; la Corte ha applicato questa disposizione e dichiarato cessata la materia del contendere.
decreto-legge n. 34 del 2019, conv. con modif. dalla l. n. 58/2019
Prevede gli obblighi per gli enti creditori sulla base degli elenchi forniti dall'agente della riscossione e l'adeguamento delle scritture contabili; la Corte l'ha richiamata per chiarire gli effetti contabili e gestionali dell'annullamento.
Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215
art. 10 (perimetro di contribuenza); art. 54 richiamato
Normativa storica sul contributo di bonifica e sul perimetro di contribuenza; la CTR aveva messo in dubbio la validità/trascrizione del perimetro e la Corte ha richiamato le questioni ma ha deciso il procedimento sulla base dello stralcio normativo sopravvenuto.
Legge Regione Toscana n. 34 del 1994
artt. 11, 15, 16, 29 (richiamati nei motivi)
Norme regionali sul piano di classifica, perimetro di contribuenza e criteri di determinazione del contributo; la CTR aveva ritenuto irregolare l'adozione di tali atti e la loro efficacia, deduzioni oggetto del ricorso in Cassazione ma poi rese irrilevanti dallo stralcio ex lege.
Codice di procedura civile
art. 360 (motivi di cassazione), art. 112, art. 103 c.p.c. (richiamati nei motivi)
Richiamati dai motivi di cassazione per censurare la motivazione della CTR e l'interpretazione della legge processuale; la Corte ha esaminato preliminarmente la questione sullo stralcio ex lege e ha deciso per la cessazione della materia del contendere senza entrare nel merito di tutte le censure.
Decreto legislativo n. 546/1992
Richiamato rispetto ai profili di giurisdizione tributaria e motivazioni processuali; menzionato nei motivi di cassazione.
Codice civile
art. 2697; artt. 857, 860, 862 c.c.
Art. 2697 richiamato sul riparto dell'onere della prova (la CTR aveva ritenuto che la mancata trascrizione del perimetro facesse sorgere un onere probatorio a carico del consorzio). Gli artt. 857 e ss. riguardano i vantaggi fondiari e il regime di diritti reali; la CTR aveva ritenuto che il contributo presupponga un beneficio specifico di natura fondiaria.
Massime di principio
- Lo stralcio ex lege (art. 4 d.l. n. 119/2018) annulla automaticamente i debiti affidati agli agenti della riscossione tra il 10/01/2000 e il 31/12/2010 qualora il singolo carico residuo (capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) non superi 1.000 euro: verificare sempre la data di affidamento e l'ammontare del singolo carico.
- In presenza di più cartelle, occorre distinguere tra il criterio del "singolo carico" e la sommatoria: la giurisprudenza non è univoca, perciò controllare se ciascun 'carico' (partita di ruolo) rientra nel limite o se la sommatoria produce un importo superiore.
- Se la controversia si estingue per sopravvenienza normativa (es. annullamento ex lege), la materia del contendere cessa e normalmente si compensa integralmente le spese; non si applicano in questi casi sanzioni processuali come il "doppio contributo unificato".
- Sulle questioni sostantive relative al contributo di bonifica: il beneficio utile ai fini dell'imposizione deve essere di natura fondiaria (incidere direttamente sul valore dell'immobile) e il consorzio ha l'onere di prova circa l'esistenza e la misura di tale incremento; la mancanza di corretta adozione o trascrizione del perimetro di contribuenza può incidere sul riparto dell'onere probatorio.
- Il ricorso cumulativo è ammissibile solo se le istanze attengono a medesime questioni di fatto e diritto: valutare attentamente l'identità delle questioni tra più ricorrenti prima di proporre un unico ricorso.
- Prima di intraprendere o proseguire un giudizio su cartelle di importo modesto, verificare la presenza di eventuali provvedimenti di stralcio/annullamento automatico o altri strumenti di definizione agevolata che possano rendere inutile il contenzioso.
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