Cassazione Penale, Sentenza n. 2480/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza che aveva disposto la consegna ai fini processuali a favore della Polonia per quattro reati di truffa commessi tra il 17/08/2015 e il 01/08/2016, deducendo: (i) vizi di motivazione e riferimenti errati nella sentenza (indicazione di Stati diversi e richiamo a un mandato per esecuzione di pena anziché cautelare), con conseguente incertezza sull'ascrivibilità dei fatti; (ii) insufficienza del quadro gravemente indiziante per mancanza dei concreti contenuti e delle prove nel mandato di arresto europeo; (iii) errore nella indicazione della data del matrimonio con cittadino italiano (2017 anziché 2007), con possibile incidenza sulle condizioni di consegna previste dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, osservando che la normativa vigente (art. 6, comma 1, lett. e del d.lgs. n. 10/2021) richiede che il mandato contenga una descrizione delle circostanze, momento, luogo e grado di partecipazione, mentre l'obbligo di allegare la relazione illustrativa delle fonti di prova è stato eliminato; pertanto il mandato si deve valutare in base ai suoi contenuti e non sulla base di documenti allegati. La Corte ha ritenuto il mandato sufficientemente dettagliato e gli errori formali (refusi sull'indicazione del Paese e l'errata data del matrimonio) privi di rilievo sostanziale. Ha inoltre confermato l'applicabilità dell'art. 19 lett. b) della legge n. 69/2005 e subordinato l'esecuzione della consegna alla condizione che, dopo il processo nella Polonia e in caso di condanna, la persona sia rinviata in Italia per scontare la pena. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 6, art. 16, art. 19, art. 22 comma 5
La Corte ha richiamato l'art. 6 per i requisiti formali del mandato di arresto europeo, ritenendo che il contenuto previsto dal comma 1 lett. e sia sufficiente per valutare la richiesta senza allegati probatori aggiuntivi; ha citato l'art. 16 quale strumento eventualmente disponibile per ottenere informazioni supplementari, ma ha ritenuto che non fossero necessarie; ha applicato l'art. 19 lett. b) per subordinare la consegna alla condizione del rinvio in Italia per l'espiazione della pena; ha disposto adempimenti ai sensi dell'art. 22 comma 5
Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10
modifica della disciplina sul mandato di arresto europeo (art. 6 nella nuova formulazione)
Il d.lgs. n. 10/2021 ha eliminato l'obbligo di allegare la relazione illustrativa delle fonti di prova al mandato; la Corte ha interpretato la norma nel senso che il mandato deve contenere da solo gli elementi descrittivi necessari per il controllo dell'autorità di esecuzione, rendendo meno rilevanti le cause di rifiuto basate su assenza di allegati
Massime di principio
- Il mandato di arresto europeo è valutato sulla base delle informazioni contenute nel suo testo: è sufficiente una descrizione chiara di circostanze, momento, luogo e grado di partecipazione per soddisfare i requisiti dell'art. 6
- La rimozione, da parte delle modifiche legislative, dell'obbligo di allegare relazioni probatorie riduce la possibilità di rifiutare l'esecuzione per carenza di documentazione allegata; le richieste di chiarimenti possono essere formulate ma non sono automaticamente necessarie
- Refusi o imprecisioni formali nel mandato (ad es. errori di data o riferimenti non essenziali) non sono di per sé idonei a generare l'incertezza tale da impedire la consegna, salvo che non compromettano la chiarezza degli elementi essenziali del fatto
- La presenza stabile della persona nello Stato di esecuzione e i legami familiari (coniuge cittadino) possono influire sulle condizioni di consegna; l'art. 19 lett. b) consente di subordinare la consegna al rinvio nello Stato di esecuzione per l'espiazione della pena, garantendo una forma di tutela per i domiciliati
- Per contestare con successo un EAW occorre dimostrare specifiche carenze sostanziali nel contenuto del mandato che rendano impossibile il controllo degli elementi di fatto e di responsabilità, non semplici errori formali
- In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, è prevedibile la condanna alle spese e, talora, all'assegnazione di somme alla Cassa delle ammende
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