Ordinanza n. 2329/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento a) del decreto del Comune di Piazza Armerina n. 8300 in data 24 febbraio 2026, con cui è stata disposta l’occupazione d’urgenza di 823 metri quadrati della particella 1740 del foglio 179, avente superficie complessiva di 2.451 metri quadrati, per la costruzione della strada di collegamento tra la Via Alessandro Manzoni e la Piazza Unità d’Italia; b) della deliberazione di Giunta n. 131 del 9 luglio 2025, con cui è stato approvato il progetto ed è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera; c) della deliberazione di Giunta n. 44 del 23 marzo 2026, relativa alla variante al Piano Regolatore Generale e alla reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di occupazione d’urgenza di una porzione di terreno, dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e deliberazione comunale relativa alla variante urbanistica e alla reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio
Esito
La controversia
La società ha impugnato il decreto di occupazione d’urgenza relativo a 823 metri quadrati della particella 1740, la deliberazione di Giunta che aveva approvato il progetto e dichiarato la pubblica utilità della strada di collegamento, nonché la successiva deliberazione concernente la variante al PRG e la reiterazione del vincolo espropriativo. Ha dedotto che, al momento dell’approvazione del progetto e della dichiarazione di pubblica utilità, il vincolo preordinato all’esproprio era già decaduto, come attestato dal certificato di destinazione urbanistica, e che il Comune avrebbe dovuto previamente reiterarlo mediante variante urbanistica, con deliberazione dell’organo competente, motivazione rafforzata e previsione dell’indennizzo, per poi adottare gli atti espropriativi e occupativi. Sono state inoltre censurate la successione procedimentale, la competenza della Giunta e la violazione delle garanzie previste dal d.P.R. n. 327/2001. Il Comune ha eccepito la tardività e l’inammissibilità dell’impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità, ritenendola autonomamente lesiva, nonché l’inammissibilità dell’impugnazione della deliberazione successiva, ritenuta endoprocedimentale. Ha sostenuto che tale deliberazione avrebbe soltanto avviato il procedimento di variante, senza reiterare definitivamente il vincolo, e che l’eventuale mancanza della reiterazione avrebbe inciso sull’efficacia, non sulla legittimità, della dichiarazione di pubblica utilità. La società ha altresì evidenziato la pendenza, presso la I Sezione dello stesso Tribunale, di un ricorso avverso il silenzio del Comune su una domanda di permesso di costruire riguardante anche la particella 1740.
La decisione
Il Collegio non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso né le eccezioni di tardività e inammissibilità. Ha rilevato la connessione tra il presente giudizio e il ricorso n. 21/2026, pendente presso la I Sezione, poiché entrambi riguardano, per il profilo rilevante, il procedimento espropriativo relativo alla particella 1740. Nel ricorso sul silenzio, inoltre, erano stati dedotti la formazione del silenzio-assenso e la tardività del diniego espresso, mentre il Comune aveva richiamato proprio l’esistenza dei procedimenti espropriativi sull’area. Considerata la connessione e l’opportunità di una trattazione congiunta, il TAR ha rimesso gli atti al Presidente del Tribunale affinché valutasse l’eventuale riunione o trattazione congiunta dei due ricorsi. Nessuna decisione è stata assunta sulla legittimità degli atti espropriativi, sulla tempestività del ricorso o sulle spese.
Norme richiamate
art. 9, commi 2 e 3, d.P.R. n. 327/2001
Il vincolo preordinato all’esproprio decade qualora non sia dichiarata nei termini la pubblica utilità.
La ricorrente ha invocato la disposizione per sostenere la decadenza del vincolo e l’illegittimità della successiva dichiarazione di pubblica utilità; il Collegio non ha deciso la questione.
art. 13, comma 1, d.P.R. n. 327/2001
La ricorrente lo ha richiamato per sostenere che la dichiarazione di pubblica utilità può essere adottata soltanto finché il vincolo preordinato all’esproprio non sia decaduto; la questione è rimasta impregiudicata.
artt. 10 e 19 d.P.R. n. 327/2001
Il Comune li ha richiamati per sostenere che l’adozione della variante deriva dall’approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del Consiglio comunale; il TAR non ha esaminato tale tesi.
Massime di principio
- Quando due ricorsi pendenti davanti a sezioni diverse dello stesso TAR presentano una connessione oggettiva significativa, in particolare perché riguardano il medesimo procedimento amministrativo o il medesimo bene, è opportuno rimettere gli atti al Presidente del Tribunale per valutare la trattazione congiunta, così da evitare decisioni incoerenti.
- La pendenza di un giudizio avverso il silenzio relativo a un titolo edilizio può presentare connessione rilevante con un separato giudizio avente a oggetto atti espropriativi incidenti sulla stessa area, quando le difese dell’amministrazione e le questioni dedotte nei due giudizi riguardano il medesimo procedimento espropriativo.
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