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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23977/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I difensori hanno impugnato l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione ai sensi dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen. sostenendo che: a) Marra poteva essere considerato condannato perché la confisca dell'immobile (profitto del reato) e la condanna al risarcimento sarebbero ormai definitive; b) erano state prodotte nuove prove (registrazioni e perizia giurata) che avrebbero dimostrato la falsità delle dichiarazioni rese dagli Scarpellini e, quindi, avrebbero inciso sulla consulenza probatoria e sull'esito del processo; c) la Corte di appello avrebbe errato nel valutare la prova nuova e nell'aver anticipato valutazioni di merito invece di limitarsi a verificare i presupposti di ammissibilità della revisione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente: ha ravvisato che il giudicato sulle statuizioni civili non si è perfezionato perché la sentenza della Corte di cassazione del 18/01/2024 ha annullato limitatamente alle statuizioni civili e ha rinviato al giudice civile per la liquidazione/valutazione delle somme, dunque la condanna al risarcimento non è definitiva. Di conseguenza non è configurabile lo status di "condannato" necessario per proporre la revisione. Per questi motivi la Corte ha omesso di entrare nel merito delle nuove prove. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 630 cod. proc. pen. lett. c)

    Norma invocata quale base per la richiesta di revisione per nuovi elementi di prova; nel caso la Corte ha ritenuto che l'istanza non poteva essere valutata in quanto mancava la legittimazione soggettiva del ricorrente.

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Norma relativa a causalizzazione e travisamento della prova invocata dal ricorrente per sostenere la rilevanza delle registrazioni; la Corte ha ritenuto in via preliminare non ammissibile il ricorso per carenza di legittimazione, quindi non ha esaminato nel merito i profili di travisamento.

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la confisca conseguente a sentenze di proscioglimento per estinzione del reato purché vi sia accertamento, anche incidentale, di responsabilità; il ricorrente sosteneva che la confisca costituisse base per la legittimazione alla revisione, ma la Corte ha rilevato che le statuizioni civili e le questioni ad esse connesse non sono ancora definitive.

  • art. 629 cod. proc. pen.

    Stabilisce che la revisione è riservata al condannato; la Corte ha interpretato tale requisito come subordinato alla formazione del giudicato rispetto alla decisione che riguarda il soggetto, e ha escluso che tale condizione fosse soddisfatta nel caso di specie.

  • art. 632 cod. proc. pen. lett. a)

    Riferimento alla finalità della revisione quale rimedio per rimuovere il giudicato e correggere errori giudiziari; richiede che chi agisca sia nel rango di condannato con giudicato formato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola la condanna alle spese e alle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata con condanna al pagamento delle spese e alla somma di 3.000 euro.

  • Giurisprudenza Sez. U. n. 13199/2016 (Nunziata) e Sez. U. n. 6141/2018 (Milanesi)

    Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, Rv. 269790; Sez. U, n. 6141 del 25/10/2018, Rv. 274627

    Richiamate per precisare che la legittimazione alla revisione è riservata al soggetto che ha formato giudicato nei confronti del quale sussiste la condanna; la giurisprudenza ammette estensioni limitate della legittimazione (es. confisca già pronunciata), ma solo quando le statuizioni interessate siano divenute definitive.

Massime di principio

  • La revisione penale è riservata al soggetto che ha lo status di condannato con giudicato formato: prima di esaminare il merito delle nuove prove il giudice verifica la legittimazione soggettiva.
  • La definitiva pronuncia su statuizioni civili (risarcimento, confisca) è condizione essenziale se la revisione si fonda su atti che traggono rilevanza proprio da tali statuizioni; se le statuizioni civili sono ancora sub iudice la legittimazione manca.
  • La deduzione di nuove prove deve essere valutata solo dopo aver superato il filtro dell'ammissibilità: i giudici di legittimità non entrano nel merito finché non è accertata la legittimazione dell'istante.
  • La confisca può, in casi concreti, conferire titolo per la revisione se è stata pronunciata e divenuta definitiva o se l'accertamento di responsabilità è stato reso incidente e ha formato giudicato; tuttavia se il quadro delle statuizioni civili non è definitivo la sola prospettazione non basta.
  • In presenza di ricorsi manifestamente inammissibili può essere disposta la condanna alle spese e il versamento di una somma a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., quindi valutare attentamente la legittimazione prima di proporre istanze di revisione.

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