Cassazione Penale, Sentenza n. 23977/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I difensori hanno impugnato l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione ai sensi dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen. sostenendo che: a) Marra poteva essere considerato condannato perché la confisca dell'immobile (profitto del reato) e la condanna al risarcimento sarebbero ormai definitive; b) erano state prodotte nuove prove (registrazioni e perizia giurata) che avrebbero dimostrato la falsità delle dichiarazioni rese dagli Scarpellini e, quindi, avrebbero inciso sulla consulenza probatoria e sull'esito del processo; c) la Corte di appello avrebbe errato nel valutare la prova nuova e nell'aver anticipato valutazioni di merito invece di limitarsi a verificare i presupposti di ammissibilità della revisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente: ha ravvisato che il giudicato sulle statuizioni civili non si è perfezionato perché la sentenza della Corte di cassazione del 18/01/2024 ha annullato limitatamente alle statuizioni civili e ha rinviato al giudice civile per la liquidazione/valutazione delle somme, dunque la condanna al risarcimento non è definitiva. Di conseguenza non è configurabile lo status di "condannato" necessario per proporre la revisione. Per questi motivi la Corte ha omesso di entrare nel merito delle nuove prove. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen. lett. c)
Norma invocata quale base per la richiesta di revisione per nuovi elementi di prova; nel caso la Corte ha ritenuto che l'istanza non poteva essere valutata in quanto mancava la legittimazione soggettiva del ricorrente.
art. 634 cod. proc. pen.
Norma relativa a causalizzazione e travisamento della prova invocata dal ricorrente per sostenere la rilevanza delle registrazioni; la Corte ha ritenuto in via preliminare non ammissibile il ricorso per carenza di legittimazione, quindi non ha esaminato nel merito i profili di travisamento.
art. 578-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina la confisca conseguente a sentenze di proscioglimento per estinzione del reato purché vi sia accertamento, anche incidentale, di responsabilità; il ricorrente sosteneva che la confisca costituisse base per la legittimazione alla revisione, ma la Corte ha rilevato che le statuizioni civili e le questioni ad esse connesse non sono ancora definitive.
art. 629 cod. proc. pen.
Stabilisce che la revisione è riservata al condannato; la Corte ha interpretato tale requisito come subordinato alla formazione del giudicato rispetto alla decisione che riguarda il soggetto, e ha escluso che tale condizione fosse soddisfatta nel caso di specie.
art. 632 cod. proc. pen. lett. a)
Riferimento alla finalità della revisione quale rimedio per rimuovere il giudicato e correggere errori giudiziari; richiede che chi agisca sia nel rango di condannato con giudicato formato.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola la condanna alle spese e alle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata con condanna al pagamento delle spese e alla somma di 3.000 euro.
Giurisprudenza Sez. U. n. 13199/2016 (Nunziata) e Sez. U. n. 6141/2018 (Milanesi)
Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, Rv. 269790; Sez. U, n. 6141 del 25/10/2018, Rv. 274627
Richiamate per precisare che la legittimazione alla revisione è riservata al soggetto che ha formato giudicato nei confronti del quale sussiste la condanna; la giurisprudenza ammette estensioni limitate della legittimazione (es. confisca già pronunciata), ma solo quando le statuizioni interessate siano divenute definitive.
Massime di principio
- La revisione penale è riservata al soggetto che ha lo status di condannato con giudicato formato: prima di esaminare il merito delle nuove prove il giudice verifica la legittimazione soggettiva.
- La definitiva pronuncia su statuizioni civili (risarcimento, confisca) è condizione essenziale se la revisione si fonda su atti che traggono rilevanza proprio da tali statuizioni; se le statuizioni civili sono ancora sub iudice la legittimazione manca.
- La deduzione di nuove prove deve essere valutata solo dopo aver superato il filtro dell'ammissibilità: i giudici di legittimità non entrano nel merito finché non è accertata la legittimazione dell'istante.
- La confisca può, in casi concreti, conferire titolo per la revisione se è stata pronunciata e divenuta definitiva o se l'accertamento di responsabilità è stato reso incidente e ha formato giudicato; tuttavia se il quadro delle statuizioni civili non è definitivo la sola prospettazione non basta.
- In presenza di ricorsi manifestamente inammissibili può essere disposta la condanna alle spese e il versamento di una somma a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., quindi valutare attentamente la legittimazione prima di proporre istanze di revisione.
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