Sentenza n. 13253/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari (i) del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; (ii) del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; e per quanto occorrer possa (iii) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (iv) dell''Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l''altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (v) dell''intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; (vi) del Decreto n. 29985/GRFVG del 14.12.2022 della Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia avente ad oggetto “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell''articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015.” e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, ivi incluse le delibere dei direttori generali e commissari delle aziende sanitarie regionali e di EGAS che hanno certificato i fatturati dei fornitori per le annualità 2015. 2016, 2017 e 2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, atti presupposti e provvedimenti regionali relativi al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
La controversia
La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato gli atti statali e regionali concernenti la certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e la conseguente determinazione degli importi posti a suo carico a titolo di payback per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. Nel corso del giudizio, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha rappresentato che la società aveva versato tempestivamente una somma pari al 25% dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, come convertito dalla legge di conversione, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La società ricorrente ha aderito alla richiesta, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Il giudice ha rilevato che l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 prevede, per gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018, che il versamento della quota ridotta del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingua l'obbligazione delle aziende fornitrici e precluda ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa agli importi dovuti. Considerati il pagamento effettuato, le deduzioni concordi delle parti e la documentazione depositata, è venuto meno l'interesse alla decisione sul merito delle impugnazioni. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle modalità di definizione della controversia.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 25 maggio 2025, n. 95
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa [...].
Il pagamento integrale della quota ridotta del 25% prevista dalla disposizione estingue l'obbligazione di payback per gli anni 2015-2018 e determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi relativi ai provvedimenti regionali e provinciali.
legge 24 luglio 2025, n. 119
Richiamata nel testo come legge di conversione del d.l. n. 95/2025.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
Individuato nel testo quale fondamento degli obblighi posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78
Richiamato quale disposizione relativa ai provvedimenti regionali e provinciali concernenti gli importi di payback e quale disciplina applicabile in caso di mancato pagamento della quota ridotta.
Massime di principio
- Quando una disposizione sopravvenuta prevede che il pagamento di una quota ridotta dell'obbligazione amministrativamente determinata estingua integralmente il debito e precluda ulteriori azioni giudiziarie, l'integrale pagamento della quota, accertato sulla base della documentazione in atti, determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi impugnatori relativi agli atti presupposti e applicativi.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, per effetto di una disciplina sopravvenuta e della condotta delle parti, viene meno in modo definitivo l'utilità concreta della decisione sul merito della domanda di annullamento.
- Nei giudizi definiti per effetto del meccanismo di estinzione dell'obbligazione e di preclusione delle ulteriori azioni previsto dalla disciplina sopravvenuta, le spese possono essere compensate in ragione delle specifiche modalità di definizione della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1608/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1609/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1612/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1613/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1614/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 113/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →