Cassazione Penale, Sentenza n. 4813/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale e CONSOB impugnavano la sentenza d'appello che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado relativa a operazioni finanziarie complesse (operazioni indicate come FRESH, Santorini, Alexandria, Chianti Classico). I ricorsi contestavano, in particolare: la valutazione contabile ritenuta falsa e la violazione dell'obbligo di rappresentazione della sostanza economica rispetto alla forma (richiamando art. 2622 cod. civ. e i principi IAS/IFRS); la sussistenza del reato di aggiotaggio informativo per la diffusione di informazioni false o incomplete al mercato (art. 185 TUF); l'ostacolo all'esercizio della vigilanza (art. 2638 cod. civ.); e l'implicazione delle responsabilità amministrative delle banche ai sensi del d.lgs. 231/2001. Il Pubblico ministero denunciava inoltre presunte carenze nella valutazione tecnica dei giudici di appello e richiedeva la riforma in senso di annullamento dell'assoluzione e il rinvio per nuovo giudizio. CONSOB contestava l'esclusione della price sensitivity e la mancata qualificazione delle condotte come manipolative.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per il ricorso del Procuratore generale la Corte ha rilevato, tra l'altro, la sopravvenuta prescrizione dei reati oggetto di alcuni capi (es. A4 e A5), la mancanza di interesse all'impugnazione e la genericità/non specificità delle doglianze, oltre al divieto per la Cassazione di riesaminare i fatti quando la motivazione di merito sia congrua. La Corte ha confermato che la Corte d'appello aveva svolto una motivazione rafforzata, valorizzando consulenze tecniche (in particolare quella del prof. Maspero) e nuova documentazione, ritenendo infondata la qualificazione unitaria delle operazioni come derivati creditizi e non condividendo la qualificazione di falsità penale. Sul profilo dell'aggiotaggio la Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso perché la Corte d'appello aveva correttamente esaminato la mancanza degli elementi requisiti (falso e price sensitivity) e inoltre il ricorso non aveva censurato tutte le rationes decidendi decisive. Quanto al ricorso di CONSOB, era stata revocata la costituzione di parte civile e la Cassazione ha dichiarato il ricorso della parte civile inammissibile; la revoca ha comportato anche l'annullamento senza rinvio delle statuizioni civili eventualmente gravate. Conseguenza pratica: resta definitiva la sentenza d'appello con le assoluzioni e le revoche delle statuizioni civili e amministrative contro le banche; non è stato invece pronunciato annullamento con rinvio per i punti impugnati.
Norme richiamate
art. 2622 cod. civ.
Norma sul falso in bilancio/false comunicazioni sociali: il ricorso sosteneva che la contabilizzazione delle operazioni dovesse seguire la prevalenza della sostanza sulla forma; la Corte di cassazione, richiamando la sentenza di merito, ha rilevato che la Corte d'appello ha valutato l'esistenza di criteri contabili specifici e la discrezionalità applicativa, ritenendo il principio della prevalenza della sostanza residuale quando esistano criteri applicabili
d.lgs. 28 febbraio 2005 n. 38 (attuazione IAS/IFRS)
Richiama l'applicazione dei principi contabili internazionali; la Corte ha valutato l'assenza di regole contabili specifiche per le long term structured repo dell'epoca e la prassi di mercato, deducendo che la contabilizzazione a saldi aperti poteva essere giustificata
art. 185 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF)
Norma sull'aggiotaggio informativo/manipolazione del mercato: la Corte d'appello ha ritenuto non provata la falsità delle notizie e la price sensitivity; la Cassazione ha confermato che detta valutazione è materia di merito non sindacabile in cassazione ove motivata
art. 2638 cod. civ.
Norma sull'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza: la Corte d'appello ha escluso la rilevanza penale per le specifiche condotte contestate; la Cassazione ha ritenuto le doglianze sulla valutazione di merito inammissibili
d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (responsabilità amministrativa degli enti)
art. 25-ter lett. b) richiamato in udienza
La responsabilità 231 degli enti richiede reato presupposto commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; la Cassazione ha osservato che, essendo stati esclusi o prescritti i reati presupposto in capo alle persone fisiche, non può sussistere responsabilità automatica dell'ente
norme processuali (art. 581, 591, 606 c.p.p. e correlati)
La Corte ha richiamato i requisiti formali e di specificità del ricorso per cassazione e i limiti del sindacato di merito: ricorsi generici o che chiedono rivalutazioni di fatto sono inammissibili
Massime di principio
- Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma è un criterio fondamentale ma ha valore residuale quando esistono principi contabili internazionali specifici e prassi consolidate: occorre verificare se esistono criteri applicabili prima di imporre una riclassificazione contabile penale
- La qualificazione contabile di operazioni complesse (long term structured repo, asset swaps, repo to maturity) dipende da elementi tecnici e da prassi di mercato; i tribunali danno grande rilievo alle consulenze tecniche e alla documentazione specialistica
- Per il reato di aggiotaggio informativo è necessario provare sia la falsità della notizia che la sua idoneità a determinare una sensibile alterazione del prezzo (price sensitivity); tale prova richiede analisi tecnico-economiche e non può essere affermata meccanicamente
- La responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 richiede l'esistenza di un reato presupposto commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; l'estinzione o l'insussistenza del reato presupposto in capo alle persone fisiche impedisce di per sé la condanna dell'ente per quel fatto
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del fatto o della prova di merito; il ricorso deve indicare con precisione errori di diritto o vizi motivazionali topici e non limitarsi a una rivalutazione dei documenti o delle consulenze
- Se i reati oggetto di impugnazione sono prescritti alla data del deposito del ricorso, il Pubblico ministero può mancare dell'interesse all'impugnazione; l'impugnazione deve mirare a un risultato pratico ottenibile
- La revoca della costituzione di parte civile rende inammissibile l'impugnazione proposta dalla parte civile e impone l'annullamento senza rinvio delle statuizioni civili, con conseguenze processuali e operative specifiche
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