Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11961/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. n.74/2000 (omessa presentazione della dichiarazione IVA con evasione), denunciando in particolare: carenza e genericità della motivazione sulla sussistenza del dolo specifico di evasione, essendosi la Corte territoriale limitata a richiamare le cariche formali e la gestione di fatto dell'associazione (ASD Scuderia Piloti del Gargano) senza indicare elementi probatori che dimostrassero la volontà specifica di evadere; errata applicazione delle norme di diritto penale e costituzionali richiamate; mancata motivazione sulla dosimetria della pena e sul riconoscimento delle attenuanti generiche; e, con riferimento a De Salvia, mancata concessione della sospensione condizionale della pena con valutazione non motivata dei precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le censure relative all'elemento soggettivo del reato ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n.74/2000, constatando che la Corte d'appello ha desunto apoditticamente il dolo specifico dal mero ruolo formale e dalla gestione di fatto degli imputati senza fornire motivazione adeguata che collegasse tali fatti alla volontà specifica di evadere. La Suprema Corte ha annullato la decisione impugnata per insufficienza della motivazione in ordine al dolo specifico (la motivazione difettosa assorbiva le restanti censure).

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Testo applicato come fattispecie di reato dichiarativo che richiede dolo specifico di evasione: oltre alla consapevolezza dell'omissione e dell'ammontare dell'imposta, occorre la volontà finalizzata all'evasione, desumibile solo da elementi concreti e non dalla mera posizione formale nell'ente

  • artt. 81 e 110 cod. pen.

    Riferimenti alla concorso di persone nel reato e alla cooperazione materiale e morale tra più imputati

  • art. 43 cod. pen.

    Principio generale sul dolo e colpa: richiamato in tema di valutazione dell'elemento soggettivo del reato

  • art. 27 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi costituzionali del diritto penale, in particolare alla responsabilità personale e ai limiti della pena

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lettere a, b, e, i)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione dedotti (mancanza di motivazione, erronea applicazione della legge penale, carenza di motivazione su singoli motivi), utilizzata come parametro formale per la verifica dei vizi denunciati

  • artt. 163 e 164 cod. pen.

    Norme sul beneficio della sospensione condizionale della pena e sui limiti ostativi (esaminate rispetto ai precedenti penali del ricorrente De Salvia); la Corte segnala che occorre valutare l'effettiva ostatività dei precedenti e l'entità complessiva della pena

Massime di principio

  • Il dolo specifico nei reati dichiarativi (art. 5 d.lgs. n.74/2000) non può essere presunto dalla sola titolarità di cariche societarie o associative: è necessario che la motivazione colleghi espressamente fatti e comportamenti concreti (es. ripetute omissioni, mancato pagamento postumo, atteggiamento verso accertamenti, disponibilità della documentazione contabile, vantaggio diretto e consapevole) alla volontà di evadere
  • La mera consapevolezza dell'ammontare dell'imposta evasa, o la mera attribuibilità materiale dell'omissione agli amministratori, può al più giustificare un addebito di dolo generico; per il dolo specifico occorre un quid pluris probatorio e motivazionale
  • In sede di appello e di cassazione la corte deve fornire una motivazione concreta e circostanziata quando afferma l'esistenza del dolo: affermazioni apodittiche o ricostruttive che non esplicitano i passaggi logici sono viziabili e possono determinare l'annullamento della sentenza
  • Le questioni relative alla misura della pena, al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla concessione di benefici (es. sospensione condizionale) richiedono una motivazione specifica che valuti i precedenti, l'età, lo stato economico e la personalità dell'imputato; precedenti estinti o depenalizzazioni devono essere considerati nella determinazione dell'ostatività
  • In giudizi tributari-penali, elementi quali la reiterazione delle omissioni, il mancato adempimento successivo in tempi ragionevoli e il disinteresse verso richieste/accertamenti tributari sono indicatori utili, ma devono essere esplicitamente valutati e collegati alla conclusione sulla intenzione evasiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.