Cassazione Penale, Sentenza n. 28649/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta da Viscomi, ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con l'interdizione dall'esercizio dei pubblici uffici e ha revocato la misura limitatamente ai capi 31) e 32) (contestati reati di falso in verbali ispettivi del 22/12/2016 e 29/12/2016). Il Procuratore ha dedotto travisamento della prova documentale e vizio di motivazione nella valutazione della gravità indiziaria (il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che i verbali fossero formulari precompilati e che la dichiarazione di regolarità potesse derivare da mera omissione di controlli) e ha contestato l'idoneità della misura interdittiva a soddisfare le esigenze cautelari, sostenendo la persistenza del pericolo di reiterazione e dell'esistenza dell'associazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente ai capi 31) e 32) per carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione circa la gravità indiziaria (travisamento della natura dei verbali e omissione di adeguata valutazione dell'obbligo degli ispettori ex art. 30 d.lgs. 26/2014). Ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, per nuovo esame sui capi 31) e 32). Quanto al resto, e in particolare alla sostituzione della misura cautelare con l'interdizione dai pubblici uffici per gli altri reati contestati, il ricorso è stato rigettato, con conferma della scelta del Tribunale ritenuta proporzionata e motivata.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
La misura cautelare originaria (arresti domiciliari) è stata adottata in relazione alle esigenze previste dalla lett. c) (pericolo di reiterazione); la valutazione delle esigenze cautelari è centrale nella scelta della misura e può giustificare sostituzioni proporzionate.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiama i canoni di valutazione della prova: il giudice deve motivare congruamente l'apprezzamento dei documenti; travisamenti o omissioni di valutazione rilevante possono determinare annullamento del provvedimento.
art. 30 d.lgs. n. 26 del 2014
Imposta un obbligo di verifica e rappresentazione agli ispettori sugli stabulari; la mancata indicazione di dati rilevanti nei verbali può essere valutata come violazione grave dei doveri di funzione e quindi rilevante ai fini cautelari e dell'accertamento della volontas di occultamento.
Giurisprudenza di legittimità (es.: Sez. 6, n. 40529 del 14/10/2021, Zappalà; Sez. 2, n. 38832 del 20/07/2017)
Conferma il principio della proporzionalità delle misure cautelari: l'interdizione dall'esercizio di pubblici uffici può essere adeguata quando il pericolo di reiterazione è collegato all'abuso dei pubblici poteri e la misura è idonea a recidere il rapporto che consente il rischio.
Massime di principio
- La gravità indiziaria va motivata con riferimento diretto agli atti acquisiti: contraddizioni sul contenuto di documenti decisivi (es. natura del verbale, presenza di voci in una check-list) possono rendere la motivazione insufficiente e determinare annullamento e rinvio.
- L'uso di formulari precompilati non esclude di per sé l'ipotesi di falsità: è necessario verificare se il modulo contenga le voci rilevanti e come siano state compilate.
- L'omissione di controlli da parte di pubblici ufficiali può essere interpretata come volontà di occultamento quando risulta coerente con una contestata partecipazione a un'associazione il cui scopo è la copertura di irregolarità; va valutato l'obbligo normativo di rappresentazione (art. 30 d.lgs. 26/2014).
- La sostituzione della misura cautelare con misure interdittive è legittima se proporzionata al rischio concreto (in particolare quando il pericolo deriva dall'esercizio dei pubblici poteri) e se la misura interdittiva è idonea a eliminarne le cause.
- La Corte può annullare solo in parte un provvedimento quando riscontri specifiche carenze motivazionali su singoli capi, rimandando il giudice di merito a nuovo esame in diversa composizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28544/2025 del 05/08/2025
- Sentenza penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28545/2025 del 05/08/2025
- Sentenza penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28546/2025 del 05/08/2025
- Sentenza penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28547/2025 del 05/08/2025
- Sentenza penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28549/2025 del 05/08/2025
- Sentenza penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28551/2025 del 05/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →