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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12303/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di accertamento della costituzione, per destinazione del padre di famiglia, di una servitù di passaggio a piedi e con mezzi a favore di alcune unità immobiliari e a carico di altre, nell'ambito di un complesso immobiliare condominiale. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva respinto il gravame principale e dichiarato assorbito l'incidentale. In cassazione il ricorrente deduceva, con due motivi, da un lato la violazione degli artt. 1061 e 1062 c.c. e degli artt. 112 e 132 c.p.c., sostenendo che la servitù era stata affermata sulla base della sola esistenza di una strada bianca, senza il requisito dell'apparenza, e lamentando inoltre l'omessa considerazione di un precedente giudizio che avrebbe escluso opere permanenti destinate all'esercizio del passaggio; dall'altro lato denunciava la violazione dell'art. 817 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse attribuito natura pertinenziale a un'area senza domanda di parte e senza i presupposti di legge, traendone conseguenze decisive sulla servitù.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi. Ha osservato che il primo motivo sollecitava una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, mentre la sentenza impugnata aveva invece motivato in modo compiuto sull'esistenza dell'apparenza della servitù e del necessario 'quid pluris', valorizzando l'assetto originario e le successive vicende dei fondi, la morfologia dei luoghi, la documentazione fotografica, le planimetrie e le deposizioni testimoniali. Quanto al richiamo al precedente giudizio, la Corte ha ritenuto che la decisione evocata non fosse idonea a smentire l'accertamento compiuto nel caso in esame e, comunque, non fosse assistita da giudicato opponibile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi: la Corte territoriale aveva usato il vincolo pertinenziale non come autonoma fonte di effetti giuridici, ma come mero dato fattuale dimostrativo dello stato dei luoghi e dell'asservimento del fondo. Poiché una delle rationes non era stata efficacemente censurata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel suo complesso, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1061 c.c.

    La servitù non apparente non può acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia; occorre il requisito dell'apparenza, inteso come segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate all'esercizio della servitù.

  • art. 1062 c.c.

    Per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è necessario che, al momento della divisione del fondo, risultino opere visibili e permanenti manifestanti in modo non equivoco il peso gravante sul fondo servente e la specifica destinazione al passaggio.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la reale ratio della decisione e perché non è stata ravvisata un'omessa pronuncia decisiva nei termini dedotti.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La doglianza di nullità per motivazione apparente è stata respinta poiché la sentenza di merito è stata ritenuta adeguatamente motivata sui presupposti della servitù.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come vizio di violazione di legge, ma le doglianze tendevano in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto, non consentita in cassazione.

  • art. 817 c.c.

    Il richiamo alla pertinenza è stato ritenuto non decisivo, perché il vincolo pertinenziale era stato considerato solo come dato fattuale dello stato dei luoghi e non come autonoma qualificazione giuridica costitutiva di effetti.

  • art. 2909 c.c.

    La Corte ha rilevato che non era invocabile il giudicato tra parti diverse; la precedente decisione poteva al più essere considerata come elemento fattuale, non come giudicato esterno.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato come norma che ha inserito nel testo unico sulle spese di giustizia la previsione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia richiede, oltre alla divisione del fondo, la presenza di opere visibili e permanenti che rendano oggettivamente riconoscibile e non equivoco il peso sul fondo servente; la semplice esistenza di una strada o di un percorso idoneo non è sufficiente.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio: la censura deve misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata e non può tradursi in una richiesta di riesame del fatto.
  • Quando la sentenza di merito fonda la decisione su più rationes decidendi autonome, il ricorso è inammissibile o infondato se anche una sola di esse non viene specificamente censurata, oppure se la censura rispetto a una sola ratio viene respinta.
  • Il giudicato formatosi tra parti diverse non è opponibile come giudicato sostanziale nel diverso processo; al più il precedente può rilevare come elemento di fatto, nei limiti in cui sia effettivamente riferibile ai medesimi luoghi e alle medesime circostanze.
  • La qualificazione di un bene come pertinenza, se utilizzata dalla sentenza solo come dato descrittivo dello stato dei luoghi e non come fonte autonoma di effetti giuridici, non è decisiva ai fini della validità della decisione e la relativa censura deve confrontarsi con tale reale funzione argomentativa.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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