Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 839/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, n. 710 del 2025.

Giustizia amministrativa202502758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, n. 710 del 2025, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, n. 710 del 2025, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. La sentenza era stata notificata via PEC al Ministero in forma esecutiva. Nonostante la rituale intimazione, il Ministero non si è costituito e non ha dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione, decorso il termine dilatorio previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza posta in esecuzione era irrevocabile, era stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva e che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dalla normativa successiva, per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva, su richiesta della parte, entro ulteriori sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce la base normativa del diritto alla fruizione della Carta elettronica riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il termine dilatorio deve essere decorso, unitamente alla notificazione del titolo in forma esecutiva, prima di procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    La disposizione è richiamata quale modifica dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    La disposizione, come modificata in sede di conversione, è richiamata quale ulteriore modifica della disciplina del termine dilatorio per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione può essere ordinata quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione debitrice in forma esecutiva e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • In presenza dell’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato dell’intervento sostitutivo su richiesta della parte in caso di ulteriore inadempimento.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione intimata non impedisce l’accoglimento del ricorso di ottemperanza quando la definitività del titolo, la notificazione in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio risultino documentalmente comprovati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.