Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6687/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202600307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitata all’estero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata il 27 giugno 2025 per il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Ha dedotto il superamento del termine previsto per la conclusione del procedimento e ha chiesto la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha dimostrato l’avvenuta conclusione del procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando il silenzio-inadempimento del Ministero. Ha rilevato che l’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, impone all’autorità competente di adottare il provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso. Il giudice ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di concludere il procedimento entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, considerando specificamente il percorso di studi, le competenze e i titoli conseguiti all’estero e verificandone la coerenza con la disciplina europea e nazionale. Il Ministero dovrà inoltre valutare l’eventuale equivalenza della formazione e, se necessario, disporre misure compensative proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, dovrà provvedere quale commissario ad acta entro ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo, in caso di silenzio-inadempimento, di ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine stabilito e di predisporre, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Prevede che l’autorità competente adotti il provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.

  • d.lgs. 15/2016

    Ha modificato il d.lgs. 206/2007 recependo la direttiva 2013/55/UE; la disciplina risultante è stata applicata dal giudice al termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Consente, ove necessario, l’adozione di misure compensative proporzionate nell’ambito della valutazione dell’equivalenza della formazione professionale conseguita in altro Stato membro.

  • direttiva 2005/36/CE

    Impone una valutazione sostanziale e complessiva della formazione e delle competenze professionali acquisite in altro Stato membro ai fini del riconoscimento della qualifica.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Ha previsto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, senza incidere sulla competenza ministeriale a concludere il procedimento considerato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente deve adottare il provvedimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; il decorso di tale termine senza provvedere integra silenzio-inadempimento.
  • Il giudice amministrativo, accertato il silenzio-inadempimento, può ordinare all’Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine specifico, calibrato anche sulle concrete esigenze organizzative risultanti dal numero rilevante di istanze pendenti.
  • La valutazione di una qualifica professionale conseguita all’estero deve considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché durata, livello e qualità della formazione, senza limitarsi a un raffronto meramente formale dei titoli.
  • Quando emergano differenze tra la formazione estera e i requisiti nazionali, l’autorità competente deve valutare l’equivalenza anche parziale e può imporre, ove necessario, misure compensative opportune e proporzionate, anziché respingere automaticamente l’istanza.
  • In caso di perdurante inerzia successiva all’ordine giudiziale di provvedere, la sentenza sul silenzio può disporre sin dall’origine la sostituzione commissariale, fissando un ulteriore termine per l’adozione del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorsoGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.