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Sentenza

Sentenza n. 14131/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento: - del Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - di ogni altro atto presupposto, “ancorché incognito”.

Giustizia amministrativa202304191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti del Ministero della Salute 6 luglio 2022 e 6 ottobre 2022 relativi al superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici e alle linee guida per il ripiano degli importi dovuti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato i decreti ministeriali relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e alle linee guida propedeutiche all'adozione dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rappresentando di avere fruito dei benefici introdotti dal d.l. 95/2025 e di avere versato alle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna il 25 per cento degli importi inizialmente richiesti a titolo di payback.

La decisione

Il TAR ha preso atto della sopravvenuta definizione della posizione della ricorrente conseguente al versamento della quota ridotta del 25 per cento degli importi dovuti per gli anni 2015-2018. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, tale versamento assolve gli obblighi delle aziende fornitrici per gli anni considerati e, una volta integrale, estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse. Il Collegio ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per dichiarare la cessazione della materia del contendere.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025

    per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali

    Il versamento della quota ridotta del 25 per cento assolve gli obblighi delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018; l'integrale versamento estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse, determinando la cessazione della materia del contendere sui ricorsi avverso i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    È richiamato quale fonte degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    È richiamato con riferimento ai provvedimenti regionali e provinciali oggetto delle controversie di cui viene dichiarata la cessazione.

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    È richiamato dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025 tra le disposizioni che prevedono obblighi per le aziende fornitrici di dispositivi medici.

Massime di principio

  • Il versamento integrale, entro il termine previsto dalla legge, della quota ridotta stabilita dalla disciplina sopravvenuta per il payback dei dispositivi medici assolve gli obblighi delle aziende fornitrici relativi agli anni 2015-2018.
  • L'integrale pagamento della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta estingue l'obbligazione di payback e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi relativi agli anni 2015-2018.
  • Quando la disciplina sopravvenuta estingue l'obbligazione oggetto del giudizio e la parte ricorrente ne beneficia mediante il versamento della quota prevista, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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