Circolare n. 10 del 20/03/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’applicazione del cinque per mille per il 2012, richiamando la legge di stabilità 2012 e il DPCM 23 aprile 2010, prorogato per l’esercizio in esame. Definisce le categorie di soggetti destinatari, i termini e le procedure di iscrizione, correzione, dichiarazione sostitutiva, controlli e pubblicazione degli elenchi. Introduce inoltre due novità: l’estensione alle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e la possibilità di regolarizzare entro il 30 settembre le domande e i documenti non presentati nei termini, previo versamento di una sanzione minima di 258 euro.
Cinque per mille per l’esercizio finanziario 2012
Cinque per mille per l’esercizio finanziario 2012
La circolare disciplina l’applicazione del cinque per mille per l’anno 2012, sulla base dell’articolo 33, comma 11, della legge n. 183 del 2011, che proroga l’operatività delle regole già previste dal DPCM 23 aprile 2010. Il documento individua i soggetti ammessi, i termini degli adempimenti, le amministrazioni competenti, le modalità di iscrizione e i meccanismi di controllo, oltre a introdurre alcune novità normative applicabili dal 2012.
Quadro normativo e novità introdotte
La circolare chiarisce che il contributo del cinque per mille continua ad applicarsi anche all’esercizio finanziario 2012 con le stesse modalità già previste per il 2010 e confermate per il 2011. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota per il 2012 sono quantificate in 400 milioni di euro.
Tra le novità richiamate figurano:
- l’estensione del beneficio alle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, introdotta dall’articolo 23, comma 46, del decreto-legge n. 98 del 2011;
- la possibilità di regolarizzare entro il 30 settembre gli adempimenti non eseguiti nei termini, prevista dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2012, purché l’ente possieda i requisiti sostanziali e versi la sanzione minima.
Soggetti destinatari del beneficio
Per l’esercizio 2012 possono essere finanziate le seguenti categorie:
- sostegno del volontariato e delle altre ONLUS di cui all’articolo 10 del d.lgs. n. 460/1997, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge n. 383/2000 e delle associazioni e fondazioni riconosciute operanti nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 460/1997;
- finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
- finanziamento della ricerca sanitaria;
- sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI e che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
- tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
Termini per gli adempimenti
La circolare riporta i termini applicabili all’esercizio 2012, con riferimento alle diverse categorie di soggetti. Le procedure di iscrizione sono attivate dal 21 marzo 2012.
Per gli enti del volontariato:
- iscrizione telematica entro il 7 maggio 2012;
- pubblicazione elenco il 14 maggio 2012;
- correzione errori entro il 20 maggio 2012;
- pubblicazione elenco aggiornato il 25 maggio 2012;
- invio dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2012;
- controlli sulle dichiarazioni sostitutive entro il 31 dicembre 2012;
- pubblicazione degli ammessi ed esclusi con scelte e importi entro il 31 marzo 2013.
Per gli enti della ricerca scientifica e dell’università:
- iscrizione telematica entro il 30 aprile 2012;
- correzione errori entro il 5 maggio 2012;
- trasmissione dell’elenco dal MIUR all’Agenzia delle entrate entro il 7 maggio 2012;
- pubblicazione elenco entro il 14 maggio 2012;
- invio dichiarazione sostitutiva al MIUR entro il 30 giugno 2012;
- controlli MIUR entro il 30 novembre 2012;
- trasmissione degli elenchi finali all’Agenzia entro il 31 dicembre 2012;
- pubblicazione degli ammessi ed esclusi con scelte e importi entro il 31 marzo 2013.
Per gli enti della ricerca sanitaria:
- iscrizione entro il 30 aprile 2012;
- correzione errori entro il 5 maggio 2012;
- trasmissione elenco dal Ministero della salute all’Agenzia entro il 7 maggio 2012;
- pubblicazione elenco entro il 14 maggio 2012;
- pubblicazione degli ammessi con scelte e importi entro il 31 marzo 2013.
Per le associazioni sportive dilettantistiche:
- iscrizione telematica entro il 7 maggio 2012;
- pubblicazione elenco il 14 maggio 2012;
- correzione errori entro il 20 maggio 2012;
- pubblicazione elenco aggiornato il 25 maggio 2012;
- invio dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2012;
- controlli CONI entro il 31 dicembre 2012;
- trasmissione elenchi all’Agenzia delle entrate entro il 15 marzo 2013;
- pubblicazione degli ammessi ed esclusi con scelte e importi entro il 31 marzo 2013.
Gestione delle procedure e degli elenchi
La gestione del riparto è attribuita a diverse amministrazioni in base alla categoria:
- Agenzia delle entrate per volontariato e associazioni sportive dilettantistiche;
- MIUR per ricerca scientifica e università;
- Ministero della salute per ricerca sanitaria;
- CONI per la formazione degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse o escluse.
L’Agenzia delle entrate pubblica sul proprio sito tutti gli elenchi, inclusi quelli predisposti dalle altre amministrazioni. In particolare pubblica:
- entro il 14 maggio 2012, gli elenchi dei soggetti iscritti, distinti per categoria;
- entro il 25 maggio 2012, gli elenchi aggiornati di enti del volontariato e ASD dopo le correzioni;
- al termine delle verifiche amministrative, gli elenchi finali degli enti ammessi ed esclusi, con indicazione delle scelte e degli importi.
Per i comuni non è prevista alcuna iscrizione o elenco, poiché il contribuente può indicare esclusivamente il comune di residenza.
Modalità di iscrizione e dichiarazione sostitutiva
Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche devono presentare la domanda di iscrizione esclusivamente per via telematica attraverso il prodotto informatico disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate. La domanda può essere trasmessa direttamente da soggetti abilitati ai servizi telematici, in possesso di PIN, oppure tramite intermediari abilitati.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da trasmettere entro il 30 giugno 2012, attesta il possesso e la permanenza dei requisiti previsti dalla legge. Deve essere firmata dal legale rappresentante e accompagnata dalla copia di un documento di identità non autenticata.
Le modalità di invio sono differenziate:
- per gli enti del volontariato, raccomandata A/R alla Direzione regionale dell’Agenzia competente per territorio;
- per le associazioni sportive dilettantistiche, raccomandata A/R all’Ufficio del CONI competente per territorio.
La procedura telematica consente anche di stampare un modello di dichiarazione precompilato, da completare solo nei campi mancanti.
Controlli e rendicontazione
Le Direzioni regionali dell’Agenzia e il CONI effettuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 43 e 71 del DPR n. 445 del 2000. Il CONI, una volta terminati i controlli, predispone gli elenchi delle associazioni ammesse e di quelle escluse, e li trasmette all’Agenzia delle entrate in via telematica.
Tutti i beneficiari del cinque per mille devono inoltre redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, uno specifico rendiconto sull’utilizzo del contributo e trasmetterlo all’amministrazione competente per i controlli. Le regole di rendicontazione richiamate sono quelle dell’articolo 12 del DPCM 23 aprile 2010.
Regolarizzazione tardiva entro il 30 settembre 2012
La circolare dedica un’ulteriore sezione alla possibilità di regolarizzare la posizione entro il 30 settembre 2012. Possono accedervi gli enti che, pur in possesso dei requisiti sostanziali, non abbiano rispettato in tutto o in parte gli adempimenti richiesti nei termini ordinari.
La regolarizzazione è ammessa per:
- chi non ha presentato la domanda di iscrizione entro i termini;
- chi ha omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva entro i termini;
- chi ha presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini, ma senza allegare la copia del documento di identità.
Per la validità della regolarizzazione occorre che:
- i requisiti siano posseduti alla data originaria di scadenza della domanda, cioè il 7 maggio 2012 per enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche, e il 30 aprile 2012 per enti della ricerca scientifica e ricerca sanitaria;
- la domanda o l’integrazione documentale siano presentate entro il 30 settembre;
- sia versato contestualmente l’importo pari alla sanzione minima di cui all’articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 471/1997.
La circolare precisa che tale importo è pari a 258 euro, da versare con modello F24 secondo le regole dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, senza possibilità di compensazione.
Rinvio finale
Per ulteriori chiarimenti sulle modalità di attribuzione del contributo, la circolare rinvia alla precedente circolare n. 9/E del 3 marzo 2011.
Punti principali
Ambito soggettivo del cinque per mille 2012
Per l’esercizio finanziario 2012 è possibile destinare il cinque per mille dell’IRPEF alle medesime categorie già previste per il 2010 e 2011: volontariato e ONLUS, associazioni di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute operanti in determinati settori, ricerca scientifica e università, ricerca sanitaria, attività sociali del comune di residenza e associazioni sportive dilettantistiche. Si aggiunge, per effetto del decreto-legge n. 98 del 2011, la nuova finalità di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
Termini e scadenze per gli adempimenti
La circolare riporta i termini applicabili all’esercizio 2012, aggiornati rispetto al DPCM 23 aprile 2010. Sono distinti per categoria di ente e riguardano iscrizione telematica, pubblicazione degli elenchi, correzione di errori, invio delle dichiarazioni sostitutive, controlli, trasmissione degli elenchi finali e pubblicazione degli ammessi/esclusi con scelte e importi. Le procedure di iscrizione sono attive dal 21 marzo 2012.
Gestione degli elenchi e ruolo delle amministrazioni
L’Agenzia delle entrate gestisce l’iscrizione e gli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche. Il MIUR gestisce gli elenchi degli enti della ricerca scientifica e dell’università; il Ministero della salute quelli della ricerca sanitaria; il CONI cura la formazione degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse o escluse. Per i comuni non sono previsti elenchi, perché la scelta può essere espressa solo per il comune di residenza.
Adempimenti degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche
Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche devono presentare domanda telematica entro il 7 maggio 2012 tramite i servizi dell’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati. Gli iscritti vengono pubblicati il 14 maggio; eventuali errori possono essere corretti entro il 20 maggio presso la Direzione regionale competente; la versione aggiornata è pubblicata il 25 maggio. Entro il 30 giugno deve essere inviata la dichiarazione sostitutiva con allegata copia del documento di identità; per gli enti del volontariato va inviata alla Direzione regionale, per le ASD all’Ufficio CONI competente.
Adempimenti per ricerca scientifica, università e ricerca sanitaria
Per gli enti della ricerca scientifica la domanda telematica va presentata entro il 30 aprile 2012, con correzione errori entro il 5 maggio; il MIUR trasmette l’elenco all’Agenzia il 7 maggio e pubblica l’elenco il 14 maggio. La dichiarazione sostitutiva va inviata al MIUR entro il 30 giugno, che controlla entro il 30 novembre e trasmette gli elenchi finali all’Agenzia entro il 31 dicembre. Per la ricerca sanitaria, iscrizione entro il 30 aprile, correzione entro il 5 maggio, trasmissione dell’elenco da parte del Ministero della salute il 7 maggio, pubblicazione il 14 maggio e pubblicazione degli ammessi con scelte e importi entro il 31 marzo 2013.
Rendicontazione e controlli
Tutti i soggetti beneficiari devono redigere entro un anno dalla ricezione delle somme un rendiconto specifico da trasmettere all’amministrazione competente, che effettua i controlli. Per enti del volontariato e ASD i controlli sulla dichiarazione sostitutiva sono svolti dalle Direzioni regionali dell’Agenzia e dal CONI; il CONI trasmette all’Agenzia gli elenchi finali entro il 15 marzo 2013, per la successiva pubblicazione.
Regolarizzazione entro il 30 settembre e sanzione
Dal 2012 gli enti che non hanno rispettato in tutto o in parte gli adempimenti entro i termini possono regolarizzare la posizione entro il 30 settembre, se possiedono i requisiti sostanziali, presentano la domanda o integrano i documenti entro tale data e versano contestualmente la sanzione minima prevista dall’articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 471/1997. La circolare indica che l’importo è pari a 258 euro, da versare con modello F24 secondo l’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, senza possibilità di compensazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Circolare · 19 mar 2012Circolare n. 9 del 19/03/2012
- Circolare · 16 mar 2012Circolare n. 8 del 16/03/2012
- Circolare · 15 mar 2012Circolare n. 7 del 15/03/2012
- Circolare · 28 mar 2012Circolare n. 11 del 28/03/2012
- Circolare · 1 mar 2012Circolare n. 6 del 1/03/2012
- Circolare · 29 feb 2012Circolare n. 5 del 29/02/2012
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →