Circolare n. 11 del 28/03/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce la portata della riforma introdotta dall’art. 2, commi 6-34, del D.L. 138/2011, che ha unificato al 20% l’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria, coordinandola con i successivi decreti attuativi e con le norme di proroga. Vengono esaminati l’ambito applicativo generale, le principali deroghe (titoli pubblici italiani ed equiparati, white list, titoli per il Mezzogiorno, piani di risparmio a lungo termine, regimi speciali), le regole di decorrenza, il nuovo trattamento di obbligazioni, conti correnti, strumenti patrimoniali di banche e assicurazioni, utili, fondi comuni, gestioni individuali e affrancamento delle plusvalenze latenti. La circolare disciplina inoltre numerosi interventi di coordinamento su ritenute, imposte sostitutive e regimi transitori, con particolare attenzione alla salvaguardia dei redditi maturati fino al 31 dicembre 2011.
Unificazione dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria al 20%
Unificazione dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria
La circolare n. 11/E del 28 marzo 2012 fornisce i chiarimenti interpretativi sull’intervento di unificazione dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria disposto dall’art. 2, commi 6-34, del D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011. L’assetto complessivo della riforma ruota attorno all’aliquota unica del 20% per ritenute e imposte sostitutive, con una serie articolata di esclusioni, deroghe, regole transitorie e interventi di coordinamento.
Ambito di applicazione generale
Il comma 6 dell’art. 2 del decreto stabilisce che le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e altri proventi di cui all’art. 44 TUIR, nonché sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), sono fissate nella misura del 20%. La circolare sottolinea che il riferimento è alle fattispecie reddituali indicate dal TUIR, anche quando il percettore sia un soggetto che, per sua natura, non può essere titolare di redditi di capitale in senso stretto, come nel caso di soggetti che operano nell’esercizio di impresa.
La riforma incide tanto sulle ritenute alla fonte quanto sulle imposte sostitutive. Viene inoltre precisato che, se il reddito è conseguito nell’ambito dell’attività commerciale, esso ricade nel reddito d’impresa e non nel perimetro delle imposte sostitutive sui redditi diversi finanziari.
Deroghe all’unificazione dell’aliquota
Il comma 7 dell’art. 2 sottrae all’aliquota del 20% alcune categorie di proventi, per salvaguardare interessi pubblici o interessi ritenuti meritevoli di tutela.
In particolare, restano esclusi:
- gli interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e altri titoli di cui all’art. 31 del D.P.R. 601/1973 ed equiparati, che continuano a scontare il 12,50%;
- gli interessi e altri proventi delle obbligazioni emesse da Stati inclusi nella white list di cui all’art. 168-bis TUIR, anch’essi al 12,50%;
- i titoli di risparmio per l’economia meridionale, che mantengono il trattamento agevolato al 5%;
- i piani di risparmio a lungo termine, per i quali la circolare rileva tuttavia l’assenza di una disciplina primaria idonea a individuarne compiutamente il perimetro.
Il comma 8 mantiene inoltre fermi alcuni regimi speciali: gli interessi infragruppo corrisposti a società consociate europee, la disciplina degli utili percepiti da società e fondi pensione europei e il trattamento del risultato della previdenza complementare.
Titoli pubblici italiani ed equiparati
Per effetto della deroga di cui all’art. 2, comma 7, lettera a), non subiscono l’aliquota del 20% gli interessi, premi e altri proventi dei titoli di cui all’art. 31 del D.P.R. 601/1973, tra cui titoli del debito pubblico, buoni postali fruttiferi, cartelle di credito comunale e provinciale e altre obbligazioni/titoli similari emessi da amministrazioni statali, regioni, province, comuni ed enti pubblici istituiti per l’esercizio di funzioni statali o di servizi pubblici in monopolio.
La circolare chiarisce che tali proventi restano soggetti al 12,50%:
- sia per i titoli italiani;
- sia per i titoli pubblici ed equiparati emessi all’estero a decorrere dal 10 settembre 1992;
- sia per i titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi della legge n. 724/1994.
Viene anche precisato che i buoni fruttiferi postali emessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. restano nel regime agevolato, mentre gli altri titoli emessi dalla stessa società scontano il 20% perché non rientrano fra quelli espressamente menzionati dall’art. 31 del D.P.R. 601/1973. La circolare esclude inoltre l’applicazione della deroga per obbligazioni emesse da enti pubblici come Ferrovie dello Stato, Eni ed Enel, ritenendo che per tali soggetti non ricorrano più i presupposti del citato art. 31.
Sono richiamati infine i titoli equiparati ai titoli di Stato italiani ai sensi dell’art. 12, comma 13-bis, del D.Lgs. 461/1997, cioè i titoli emessi da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. La circolare inserisce anche un elenco, non esaustivo, di tali organismi.
Titoli obbligazionari emessi da Stati white listed
La nuova aliquota del 20% non si applica alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella white list prevista dall’art. 168-bis TUIR. Prima della riforma, tali titoli potevano scontare il 12,50% solo se di durata almeno pari a diciotto mesi; con l’abrogazione del comma 1-ter dell’art. 2 del D.Lgs. 239/1996, la tassazione agevolata al 12,50% diventa generale, indipendentemente dalla durata.
La circolare chiarisce però che, a differenza dei titoli pubblici italiani, l’agevolazione sui titoli emessi da Stati esteri riguarda solo titoli aventi le caratteristiche proprie delle obbligazioni, cioè strumenti che prevedono il rimborso alla scadenza di una somma almeno pari a quella mutuata.
Titoli di risparmio per l’economia meridionale e piani di risparmio a lungo termine
Per i titoli di risparmio per l’economia meridionale, la circolare conferma l’aliquota del 5% sui redditi di capitale, ma rileva che il regime agevolato non è stato esteso ai redditi diversi di natura finanziaria: le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 scontano quindi il 20%.
Per i piani di risparmio a lungo termine, la circolare si limita a osservare che la disposizione normativa non è immediatamente applicabile per l’assenza di una definizione normativa completa del prodotto.
Decorrenza generale e criteri temporali
La decorrenza generale della nuova aliquota segue il criterio dell’esigibilità per i redditi di capitale e del realizzo per i redditi diversi. In sintesi:
- gli interessi e altri proventi di cui all’art. 44 TUIR sono tassati al 20% se il diritto a percepirli è sorto dal 1° gennaio 2012;
- le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono tassati al 20% se realizzati dal 1° gennaio 2012.
La circolare precisa che, per i redditi di capitale, la rilevanza temporale è connessa al sorgere del diritto a percepire il reddito; per le plusvalenze, invece, conta il perfezionamento della cessione a titolo oneroso, non il momento del pagamento del corrispettivo. Ne discende che anticipazioni o acconti percepiti prima della data di entrata in vigore non assumono rilievo autonomo se la cessione si perfeziona dopo il 1° gennaio 2012.
Sono poi richiamate regole speciali per obbligazioni, conti correnti, OICR, gestioni patrimoniali e assicurazioni, nonché la disciplina delle minusvalenze pregresse, che possono essere dedotte in misura pari al 62,50% se realizzate entro il 31 dicembre 2011.
Obbligazioni e titoli similari italiani ed esteri
Per le obbligazioni e i titoli similari emessi dai sostituti d’imposta di cui all’art. 23 del D.P.R. 600/1973, la riforma elimina le differenziazioni basate sulla durata e sul rendimento effettivo: i proventi sono ora assoggettati a ritenuta del 20%. Tuttavia, per i cosiddetti grandi emittenti privati residenti, banche, società quotate e enti pubblici trasformati in società per azioni, continua a trovare applicazione il regime dell’imposta sostitutiva del D.Lgs. 239/1996.
La circolare chiarisce che:
- le obbligazioni e titoli similari emessi da banche, società quotate e enti pubblici trasformati in S.p.A. rientrano nel D.Lgs. 239/1996 anche se hanno durata inferiore a diciotto mesi, a decorrere per i proventi maturati dal 1° gennaio 2012;
- le cambiali finanziarie restano soggette alla ritenuta del 20%, perché escluse dal regime del D.Lgs. 239/1996;
- i titoli emessi da società di cartolarizzazione sono ricondotti al medesimo regime agevolato dei titoli obbligazionari emessi dai soggetti assimilati;
- i titoli atipici restano soggetti a ritenuta, ora nella misura del 20%.
Per i titoli esteri il regime sostitutivo al 20% sostituisce le precedenti aliquote differenziate del 12,50% e del 27%, con soppressione della somma aggiuntiva da corrispondere in caso di rimborso anticipato. Le regole transitorie distinguono tra proventi maturati fino al 31 dicembre 2011 e quelli maturati dal 1° gennaio 2012, con modalità di addebito/accredito del conto unico disciplinate dal decreto MEF del 13 dicembre 2011.
Conti correnti e depositi
Gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali sono ricondotti nel perimetro della nuova aliquota del 20%, applicata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. sui proventi maturati dal 1° gennaio 2012. Rimane ferma la non imponibilità per gli interessi corrisposti a soggetti non residenti quando tali redditi non sono territorialmente rilevanti ai sensi dell’art. 23 TUIR.
La circolare richiama anche l’obbligo di versamento dell’acconto annuale sulle ritenute da parte degli istituti di credito. Per i certificati di deposito bancari si applica la medesima ritenuta del 20% sui proventi maturati dal 1° gennaio 2012, mentre resta assoggettata al 27% la quota maturata fino al 31 dicembre 2011.
Strumenti finanziari rilevanti ai fini dell’adeguatezza patrimoniale
Il comma 22 dell’art. 2 estende il regime del D.Lgs. 239/1996 agli strumenti finanziari, diversi dalle azioni e titoli similari, rilevanti ai fini dell’adeguatezza patrimoniale emessi da soggetti vigilati dalla Banca d’Italia o dall’ISVAP. La finalità è favorire il rafforzamento patrimoniale degli intermediari italiani mediante titoli ibridi che beneficiano di un trattamento fiscale più favorevole rispetto ai titoli atipici.
La circolare definisce con precisione:
- l’ambito soggettivo, includendo banche, succursali di banche extracomunitarie, SIM, SGR, intermediari ex art. 107 TUB, IMEL, istituti di pagamento, imprese di assicurazione, riassicurazione e partecipazioni assicurative;
- l’ambito oggettivo, limitato agli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza secondo le regole prudenziali applicabili;
- la decorrenza, fissata agli strumenti emessi dal 20 luglio 2011;
- il trattamento IRES, che rende le remunerazioni in ogni caso deducibili nei limiti e con i vincoli degli artt. 96 e 109, comma 9, TUIR.
La disciplina fiscale si applica ai sottoscrittori secondo il regime dell’imposta sostitutiva del D.Lgs. 239/1996 e non si estende agli altri titoli atipici emessi dagli stessi soggetti se non possiedono i requisiti patrimoniali richiesti.
Utili, dividendi e partecipazioni
La circolare chiarisce che la riforma riguarda anche le ritenute e le imposte sostitutive sugli utili da partecipazione, che in via ordinaria passano al 20%. In particolare:
- gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti a IRES;
- gli utili derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- gli utili da associazione in մասնակցazione e da contratti di cointeressenza con apporto di capitale o misto capitale/opera.
Vengono inoltre aggiornate le regole dell’art. 27 del D.P.R. 600/1973, con riduzione del rimborso spettante ai non residenti dal limite dei quattro noni a quello di un quarto della ritenuta subita in Italia e conferma delle ritenute agevolate per gli utili distribuiti a società ed enti UE/SEE inclusi nella white list e per i fondi pensione istituiti in tali Stati.
Restano immutati:
- il regime madre-figlia di cui all’art. 27-bis;
- il trattamento dei dividendi di SIIQ e SIINQ, salvo il passaggio al 20% per i proventi prima assoggettati al 15% nei casi di contratti di locazione abitativa;
- la tassazione ordinaria dei dividendi qualificati percepiti da persone fisiche residenti, che continua a seguire il regime IRPEF sulla quota imponibile.
OICR, fondi immobiliari e tassazione dei partecipanti
La riforma incide sia sugli OICR sia sui partecipanti. Per gli OICR di diritto italiano diversi dai fondi immobiliari e per i fondi lussemburghesi storici, il regime fiscale è quello di esenzione IRES previsto dall’art. 73, comma 5-quinquies, TUIR, se il fondo o il gestore è sottoposto a vigilanza prudenziale. La circolare precisa che tale esenzione non modifica la qualificazione degli OICR italiani come soggetti residenti, con conseguente applicabilità delle Convenzioni contro le doppie imposizioni e rilascio dei certificati di residenza.
Quanto al prelievo alla fonte, nei confronti degli OICR non si applicano più numerose ritenute e imposte sostitutive, tra cui:
- ritenuta su conti correnti e depositi bancari italiani e esteri;
- ritenuta su pronti contro termine, riporti e mutui di titoli garantiti;
- ritenuta sui redditi di capitale diversi;
- ritenuta sugli utili societari;
- ritenuta sui proventi da fondi comuni immobiliari e sulle distribuzioni di SIIQ/SIINQ;
- imposta sostitutiva del D.Lgs. 239/1996 sui titoli obbligazionari.
Rimangono invece applicabili, nei casi previsti, la ritenuta su obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti diversi dai grandi emittenti, la ritenuta su cambiali finanziarie, su accettazioni bancarie e sui titoli atipici. La circolare disciplina inoltre la fase transitoria, distinguendo i proventi maturati fino al 31 dicembre 2011 e quelli maturati dal 1° gennaio 2012, e chiarisce il trattamento dei risultati negativi di gestione accumulati prima del cambio di regime.
Quota di proventi riferibile ai titoli pubblici
Il decreto MEF del 13 dicembre 2011 stabilisce un criterio forfetario patrimoniale per individuare la quota di proventi degli OICR e dei contratti assicurativi riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri. La quota è calcolata in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita, direttamente o indirettamente, in tali titoli, prendendo a riferimento gli ultimi due prospetti contabili disponibili nel semestre anteriore alla distribuzione, al riscatto, alla cessione o alla liquidazione.
La circolare fornisce anche criteri operativi per:
- fondi di nuova istituzione;
- fondi oggetto di fusione;
- investimenti indiretti tramite fondi target;
- modalità di comunicazione della percentuale media, che possono avvenire tramite prospetti, sito internet o altre comunicazioni informative.
La quota riferibile ai titoli pubblici è tassata al 20% solo per il 62,50% del relativo ammontare, così da mantenere un livello effettivo di imposizione pari al 12,50% sulla componente agevolata. Lo stesso criterio vale, per il tramite del decreto, anche nel risparmio gestito e per i contratti assicurativi.
Gestioni individuali di portafoglio
Per il risparmio gestito l’imposta sostitutiva del 20% si applica ai risultati maturati dal 1° gennaio 2012. Restano disapplicate, per il patrimonio affidato in gestione, le principali ritenute e imposte sostitutive su titoli e proventi finanziari, mentre la tassazione dei titoli pubblici italiani ed esteri è preservata attraverso la computazione al 62,50% del relativo ammontare.
La circolare precisa che i proventi e le perdite riferibili ai titoli pubblici devono essere calcolati sulla base della percentuale media del semestre rilevante, anche quando la componente sia rappresentata da quote di OICR. I risultati negativi di gestione alla data del 31 dicembre 2011 restano deducibili nei periodi successivi per una quota pari al 62,50% e nei limiti temporali dei quattro periodi d’imposta previsti dall’art. 7, comma 10, D.Lgs. 461/1997.
Assicurazioni sulla vita, capitalizzazione e rendite previdenziali
Per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, il comma 23 dell’art. 2 riconosce una minore tassazione in funzione della quota di proventi riferibile ai titoli pubblici italiani ed equiparati. La base imponibile si riduce in proporzione alla percentuale media dell’attivo investito in tali titoli, con il risultato che solo il 62,50% della quota riferibile ai titoli pubblici è effettivamente tassato al 20%.
La circolare dettaglia le regole operative per:
- polizze rivalutabili e unit linked collegate a fondi interni;
- polizze unit linked collegate a fondi esterni;
- polizze multiramo;
- rendite vitalizie in corso di costituzione;
- polizze index-linked e contratti con specifica provvista di attivi;
- prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e rendite vitalizie aventi funzione previdenziale.
Viene inoltre affrontato il regime transitorio per i contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, per i quali la parte di reddito maturata fino a tale data resta soggetta al 12,50%. La circolare descrive le ipotesi di rendimento positivo o negativo a fine 2011, il trattamento delle polizze con cedola e quello dei riscatti parziali, inclusa la ripartizione della riserva matematica e del premio fra parte ante e post 31 dicembre 2011.
Per le rendite vitalizie in erogazione al 1° gennaio 2012, la parte di reddito già maturata continua a essere tassata al 12,50% limitatamente alle rivalutazioni maturate fino al 31 dicembre 2011, mentre la parte successiva è soggetta al 20%.
Imprese operanti in Italia in libera prestazione di servizi
Il decreto attuativo sulla determinazione della quota titoli pubblici estende le medesime regole anche ai redditi di fonte estera corrisposti da imprese di assicurazione non residenti che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, a condizione che la composizione degli attivi a copertura delle riserve sia determinabile con documentazione idonea. La compagnia estera deve rilasciare al beneficiario residente una dichiarazione con l’indicazione delle percentuali annue utilizzate per la media, così da consentire la verifica della corretta applicazione del regime fiscale.
Modifiche al D.Lgs. 461/1997 e affrancamento del costo o valore di acquisto
La circolare illustra le modifiche al D.Lgs. 461/1997 per i regimi dichiarativo, amministrato e del risparmio gestito. In tali regimi i redditi diversi derivanti da titoli pubblici italiani ed equiparati e da obbligazioni di Stati white list concorrono alla base imponibile solo per il 62,5% dell’ammontare realizzato, così da garantire un carico effettivo del 12,50%.
Ampio spazio è dedicato all’affrancamento delle plusvalenze latenti: il contribuente può assumere, al posto del costo storico, il valore al 31 dicembre 2011 delle attività finanziarie possedute fuori dall’impresa commerciale, mediante versamento dell’imposta sostitutiva del 12,50%. L’opzione può essere esercitata in dichiarazione o, per i rapporti amministrati, con comunicazione all’intermediario entro il 31 marzo 2012. Non è consentito l’affrancamento parziale.
La circolare specifica i criteri di determinazione del valore affrancabile per titoli quotati e non quotati, per crediti, strumenti finanziari, valute estere, metalli preziosi e quote di OICR, e disciplina il calcolo dell’imposta, l’utilizzo di minusvalenze pregresse e la certificazione delle minusvalenze ai fini dell’art. 6, comma 5, D.Lgs. 461/1997.
Norme di coordinamento e ulteriori interventi
Numerosi interventi di coordinamento completano il quadro:
- ritenute sui proventi di riporti, pronti contro termine e mutui di titoli garantiti;
- soppressione di vecchie aliquote e riferimenti ormai incoerenti;
- modifiche all’art. 18 TUIR e al monitoraggio fiscale per l’abrogazione dell’aliquota del 27% sui titoli obbligazionari esteri di breve durata;
- interventi sul reddito d’impresa per gli interessi passivi da titoli emessi da società non quotate;
- coordinamento sul regime dei fondi immobiliari e dei fondi pensione;
- uniformazione della ritenuta sugli interessi corrisposti ai soci di cooperative al 20%;
- abrogazione del prelievo sui proventi derivanti da depositi a garanzia, con decorrenza dal 1° gennaio 2012 per i redditi maturati da tale data.
Chiusura
La circolare, in conclusione, costruisce un sistema organico di lettura del nuovo prelievo uniforme sui redditi finanziari, evidenziando le salvaguardie per i redditi maturati prima del 2012, le numerose eccezioni e i meccanismi di coordinamento con i regimi speciali esistenti. Per l’operatore, il documento è rilevante soprattutto per la corretta individuazione del momento impositivo, della base imponibile ridotta per i titoli pubblici e della disciplina transitoria nei rapporti bancari, assicurativi, fondi e gestioni patrimoniali.
Punti principali
Unificazione dell’aliquota al 20% e ambito generale
Il decreto ha introdotto un’aliquota unica del 20% per ritenute e imposte sostitutive su interessi, premi e altri proventi di cui all’art. 44 TUIR e sui redditi diversi finanziari di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), con esclusione delle plusvalenze su partecipazioni qualificate. La circolare chiarisce che la nuova misura si applica anche quando i percettori sono soggetti che, per loro natura, non possono produrre redditi di capitale, purché il reddito rientri oggettivamente nelle fattispecie richiamate. Nei casi in cui il reddito sia conseguito nell’esercizio di impresa, restano fermi i principi ordinari del reddito d’impresa e non trovano applicazione le imposte sostitutive sui redditi diversi finanziari.
Deroghe all’unificazione: titoli pubblici, white list, Mezzogiorno e piani di risparmio
Sono esclusi dall’aliquota del 20% gli interessi e altri proventi dei titoli di cui all’art. 31 del D.P.R. 601/1973 e dei titoli equiparati, che continuano a scontare il 12,50%; restano inoltre agevolati i titoli obbligazionari emessi da Stati inclusi nella white list, anch’essi al 12,50% indipendentemente dalla durata, i titoli di risparmio per l’economia meridionale al 5% e, in linea di principio, i piani di risparmio a lungo termine, per i quali tuttavia manca una disciplina primaria completa. La circolare precisa altresì che alcune esenzioni o regimi speciali restano invariati, tra cui quelli per determinati non residenti, per i dividendi madre-figlia e per gli interessi infragruppo nei limiti della normativa europea.
Decorrenza della nuova aliquota e disciplina transitoria
La regola generale fa riferimento all’esigibilità dei proventi di capitale e al realizzo dei redditi diversi: il 20% si applica agli interessi divenuti esigibili e alle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012. Per obbligazioni e titoli similari, conti correnti, fondi, gestioni e assicurazioni sono previste regole speciali di decorrenza e di transitorio, con salvaguardia dei redditi maturati fino al 31 dicembre 2011 e applicazione delle vecchie aliquote per la parte maturata anteriormente a tale data. La circolare richiama anche la disciplina sul "conto unico" e le disposizioni del decreto "mille proroghe" e del D.L. 1/2012 che coordinano l’entrata in vigore del nuovo regime.
Obbligazioni, titoli similari, conti correnti e depositi
Per le obbligazioni e titoli similari italiani emessi da soggetti diversi dai grandi emittenti privati, la ritenuta ordinaria passa al 20% senza differenze per durata o rendimento; per i grandi emittenti e per i titoli emessi da soggetti non residenti, il sistema dell’imposta sostitutiva ex D.Lgs. 239/1996 continua ad applicarsi, ma al 20% e con regole transitorie sui titoli emessi prima del 1° gennaio 2012. I conti correnti e depositi bancari e postali sono soggetti a ritenuta del 20% sui proventi maturati dal 1° gennaio 2012, mentre i certificati di deposito seguono il medesimo trattamento. Viene inoltre confermato che i titoli atipici restano soggetti a ritenuta, ora nella misura del 20%.
Fondi comuni, OICR e partecipanti
La circolare distingue tra regime degli OICR di diritto italiano e regime dei partecipanti. Per gli OICR italiani diversi dai fondi immobiliari e per i fondi lussemburghesi storici, l’esenzione IRES resta ferma se il fondo o il gestore è sottoposto a vigilanza prudenziale; nei confronti di tali organismi vengono però coordinate le ritenute che non si applicano più e quelle che rimangono dovute. Per i partecipanti a OICR italiani, fondi storici e OICVM esteri, la ritenuta sui redditi di capitale e l’imposta sostitutiva sui redditi diversi passano al 20%, con una base imponibile ridotta per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri. La quota di proventi riferibile ai titoli pubblici è determinata con un criterio forfetario patrimoniale stabilito dal decreto attuativo del 13 dicembre 2011.
Gestioni individuali di portafoglio e quote riferibili a titoli pubblici
Per il risparmio gestito l’imposta sostitutiva del 20% si applica ai risultati maturati dal 1° gennaio 2012. Ai fini della determinazione del risultato di gestione, i redditi e i proventi riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri sono computati solo per il 62,50% del loro ammontare, così da mantenere una tassazione effettiva del 12,50% sulla componente agevolata. La circolare disciplina anche il trattamento delle minusvalenze pregresse e di quelle maturate in sede di transizione, da dedurre nei limiti del 62,50% e nel rispetto del limite quadriennale.
Assicurazioni vita, capitalizzazione e rendite previdenziali
Per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, il prelievo resta al 20% ma la base imponibile è ridotta in funzione della quota di proventi riferibili a titoli pubblici italiani ed esteri, secondo il decreto del 13 dicembre 2011. La circolare illustra il criterio di calcolo per polizze rivalutabili, unit-linked, multiramo, index-linked, polizze con specifica provvista di attivi, rendite vitalizie in corso di costituzione e prestazioni pensionistiche periodiche, prevedendo l’uso della media semplice delle percentuali annuali. È inoltre trattato il regime transitorio per i contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, per i quali la parte di reddito maturata fino a tale data resta tassata al 12,50%, con regole specifiche per riscatti parziali, rendite in erogazione e polizze con cedole.
Affrancamento delle plusvalenze latenti
Per evitare che l’aumento dell’aliquota colpisca valori maturati fino al 31 dicembre 2011, è riconosciuta la possibilità di affrancare il costo o il valore di acquisto delle attività finanziarie possedute a quella data mediante imposta sostitutiva del 12,50%. L’opzione può essere esercitata in dichiarazione o, per i rapporti amministrati, con comunicazione all’intermediario entro il 31 marzo 2012; non è consentito l’affrancamento parziale. La circolare dettaglia il metodo di determinazione del valore affrancabile per titoli quotati e non quotati, crediti, valute estere, metalli preziosi, strumenti finanziari e quote di OICR, nonché il trattamento delle minusvalenze pregresse e di quelle derivanti dall’affrancamento.
Modifiche coordinate a ritenute, utili e altri regimi speciali
La circolare esamina numerosi interventi di coordinamento: ritenute sui proventi di report, pronti contro termine e mutuo di titoli garantito; disciplina degli utili distribuiti a soci residenti e non residenti, fondi pensione europei, SIIQ e SIINQ; interessi corrisposti a soci di cooperative; eliminazione del prelievo sui depositi a garanzia; aggiornamenti in materia di reddito d’impresa e di monitoraggio fiscale. In diversi casi viene precisato che si passa al 20% dal 1° gennaio 2012, mentre per i redditi maturati prima di tale data restano operative le vecchie aliquote o i regimi precedenti. La circolare segnala anche le abrogazioni e gli spostamenti di disposizioni nel TUIR e nel D.P.R. 600/1973 resi necessari dal nuovo sistema di tassazione uniforme.
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