Circolare n. 9 del 19/03/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra in modo organico il nuovo istituto del reclamo e della mediazione ex art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, applicabile alle controversie fino a 20.000 euro relative ad atti dell’Agenzia delle entrate notificati dal 1° aprile 2012. Vengono chiariti ambito di applicazione, atti coinvolti ed esclusi, valore della lite, contenuto e notifica dell’istanza, effetti sostanziali e processuali, sospensione della riscossione, istruttoria interna, accordo di mediazione, perfezionamento, diniego e successiva instaurazione del giudizio. La circolare disciplina inoltre la riduzione delle sanzioni, la rateazione, le spese di lite e propone un fac-simile di istanza/ricorso.
Mediazione tributaria: chiarimenti e istruzioni operative
Mediazione tributaria – chiarimenti e istruzioni operative
La circolare n. 9/E del 19 marzo 2012 fornisce istruzioni applicative sul nuovo istituto del reclamo e della mediazione tributaria introdotto dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992. L’istituto opera come fase amministrativa pregiudiziale e obbligatoria per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro relative ad atti dell’Agenzia delle entrate notificati dal 1° aprile 2012.
Ambito di applicazione
La mediazione tributaria è distinta dalla mediazione civile e commerciale e si applica esclusivamente alle controversie tributarie rientranti nel perimetro dell’art. 17-bis. La circolare evidenzia che i presupposti sono tre:
- tipologia di atto impugnato;
- legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate;
- valore della controversia non superiore a 20.000 euro.
Sono quindi mediabili, in linea generale, le controversie aventi ad oggetto:
- avvisi di accertamento;
- avvisi di liquidazione;
- provvedimenti di irrogazione sanzioni;
- ruoli;
- rifiuti espressi o taciti di rimborso;
- dinieghi o revoche di agevolazioni e rigetti di domande di definizione agevolata;
- ogni altro atto dell’Agenzia autonomamente impugnabile.
La circolare precisa inoltre che è mediabile anche il rifiuto tacito di rimborso. È invece esclusa la mediazione per gli atti non riconducibili all’attività dell’Agenzia delle entrate, come cartelle di pagamento dell’agente della riscossione, avvisi di mora/intimazione, iscrizioni di ipoteca, fermi amministrativi e atti catastali, salvo che il contribuente contesti anche un atto presupposto dell’Agenzia.
Sono inoltre escluse dalla mediazione tutte le controversie sul recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi o incompatibili con il diritto unionale, indipendentemente dalla tipologia dell’atto impugnato e anche per le relative sanzioni e interessi.
Valore della controversia
Il valore va determinato secondo l’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992:
- per i tributi, è l’importo del tributo al netto di interessi e sanzioni;
- per le sole sanzioni, è la somma delle sanzioni contestate.
La circolare fornisce criteri specifici per alcune ipotesi particolari:
- in caso di atti riferiti a più tributi, si considera il totale dei tributi oggetto di contestazione;
- in caso di ricorso cumulativo, il valore va determinato per ciascun atto impugnato;
- per i rifiuti espressi o taciti di rimborso, il valore è dato dall’importo chiesto a rimborso al netto degli accessori, con riferimento al singolo periodo d’imposta;
- le controversie di valore indeterminabile restano escluse dalla mediazione, salvo che l’atto riguardi anche un tributo o maggior tributo quantificabile.
La circolare disciplina anche la rettifica delle perdite, distinguendo tra:
- riduzione o azzeramento della perdita dichiarata, in cui il valore si calcola sulla base dell’imposta virtuale;
- rettifica con emersione di reddito imponibile, in cui il valore corrisponde alla somma dell’imposta virtuale e dell’imposta sul reddito accertato;
- casi di utilizzo di perdite da parte di persone fisiche, con regole specifiche per perdite riportabili e non riportabili.
Soggetti legittimati, litisconsorzio e coobbligati
L’istanza può essere presentata dal contribuente che abbia capacità di stare in giudizio, dal suo procuratore, dal rappresentante legale o dal difensore nelle controversie di valore pari o superiore a 2.582,28 euro.
Nei casi di società di persone e soci, la circolare afferma che i rapporti sono autonomi nella fase di mediazione, pur sussistendo in giudizio il litisconsorzio necessario. La società può mediare autonomamente rispetto ai soci e viceversa; se lo stesso Ufficio è competente per entrambi, la trattazione deve essere coordinata. Se il rapporto della società è già definito, la definizione si riflette sui soci. In tal caso, le sanzioni sul reddito rideterminato sono irrogate per intero e non si applica la riduzione al 40%.
La mediazione è ammessa anche per liti tra coobbligati solidali; l’Ufficio può coordinare i procedimenti e la mediazione conclusa con uno o più coobbligati estingue l’obbligazione tributaria anche per gli altri.
Contenuto dell’istanza e documentazione
L’istanza è strutturata come un ricorso potenziale e deve contenere:
- indicazione della Direzione competente;
- dati del contribuente e del legale rappresentante, residenza/sede, codice fiscale e PEC;
- indicazione dell’atto impugnato e dell’oggetto dell’istanza;
- motivi di fatto e di diritto;
- eventuale proposta motivata di mediazione;
- domicilio eletto per le comunicazioni.
Va indicato anche il valore della lite. È ammessa un’unica istanza per più atti, ma si aprono procedimenti distinti per ciascun atto.
Alla domanda devono essere allegati:
- copia dell’atto impugnato;
- copia dei documenti che il contribuente intenderebbe produrre in giudizio.
La mancata allegazione di documenti già in possesso dell’Ufficio non comporta rigetto, mentre l’assenza di documenti decisivi non disponibili all’Ufficio può rendere l’istanza incompleta.
Regime fiscale degli atti: bollo e contributo unificato
L’istanza e gli atti del procedimento di mediazione sono esenti da imposta di bollo. Il contributo unificato non è dovuto al momento della presentazione dell’istanza all’Ufficio, ma solo se, fallita la mediazione, il contribuente deposita il ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale.
Notificazione e ufficio competente
La notifica dell’istanza segue le regole del processo tributario e può avvenire:
- a mezzo ufficiale giudiziario;
- mediante consegna diretta all’Ufficio;
- a mezzo posta raccomandata senza busta.
La data rilevante per i termini è quella di spedizione postale, non di ricezione, quando la notifica avvenga per posta.
L’istanza va presentata alla Direzione provinciale o regionale che ha emanato l’atto. Per gli atti del Centro operativo di Pescara, la competenza varia a seconda della natura dell’attività svolta: per gli atti di controllo e accertamento ex art. 28 del DL n. 78/2010 va coinvolta la Direzione competente sul tributo; per le altre attività resta competente il Centro operativo stesso.
Termini di presentazione
L’istanza deve essere notificata, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato. Per il rifiuto tacito di rimborso, può essere proposta dopo 90 giorni dalla domanda di rimborso e fino alla prescrizione del diritto.
Se è stata presentata un’istanza di accertamento con adesione, il termine per la mediazione resta sospeso per 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di adesione. Alla presentazione dell’istanza di mediazione non si applica la sospensione feriale dei termini processuali; tale sospensione opera invece per i termini processuali successivi, una volta che l’istanza abbia prodotto gli effetti del ricorso.
Effetti dell’istanza
La notifica dell’istanza interrompe il termine di decadenza per impugnare e realizza la chiamata in giudizio dell’Amministrazione. Se entro 90 giorni non interviene accoglimento o mediazione, l’istanza produce gli effetti del ricorso e decorrono i termini per la costituzione in giudizio.
La circolare distingue chiaramente:
- effetti sostanziali, legati all’interruzione della decadenza;
- effetti processuali, legati alla produzione degli effetti del ricorso dopo 90 giorni o prima in caso di diniego o accoglimento parziale.
Sospensione della riscossione
La presentazione dell’istanza non sospende automaticamente l’esecuzione dell’atto. Tuttavia, l’Ufficio può disporre la sospensione degli effetti dell’atto, in tutto o in parte, qualora le eccezioni non appaiano infondate.
La sospensione giudiziale ex art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992 è invece esperibile solo dopo l’avvio del giudizio. In caso di esito negativo della mediazione, l’eventuale sospensione amministrativa viene revocata e si procede alla riscossione.
Trattazione dell’istanza e criteri di valutazione
L’Ufficio, tramite strutture legali autonome, verifica dapprima l’ammissibilità e la completezza dell’istanza. La mancanza di elementi essenziali, come la sottoscrizione o l’individuazione dell’oggetto, può comportare l’assoluta inammissibilità; la tardività dell’istanza è parimenti ostativa. In altri casi l’istanza può essere trattata anche come richiesta di autotutela.
La valutazione di merito si fonda sui tre criteri normativi:
- incertezza delle questioni controverse;
- grado di sostenibilità della pretesa;
- principio di economicità dell’azione amministrativa.
La circolare invita gli Uffici a valutare il prevedibile esito del contenzioso, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità e di merito, per evitare liti destinate verosimilmente alla soccombenza.
Accordo di mediazione e sanzioni
Se l’istanza contiene già una proposta motivata di mediazione, l’Ufficio può invitarne rapidamente la sottoscrizione. In mancanza di proposta, l’Ufficio può formulare una propria proposta o convocare il contribuente al contraddittorio.
La mediazione, di regola, deve condurre alla definizione integrale della controversia; la mediazione parziale è ammessa solo eccezionalmente. In caso di mediazione, le sanzioni sono ridotte al 40% delle somme irrogabili, con un minimo pari al 40% dei minimi edittali.
La circolare precisa che, nel procedimento di mediazione, non trova applicazione l’art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997: la riduzione a un terzo delle sanzioni spetta solo in caso di acquiescenza nei termini di legge, non in sede di mediazione.
È esclusa, per ragioni di coerenza sistematica, la conclusione di un accordo di mediazione che confermi integralmente la pretesa quando ciò consentirebbe una riduzione sanzionatoria più favorevole rispetto a quella già ottenibile con altri istituti. Al di fuori di tali casi, l’Ufficio può anche proporre al contribuente di accettare integralmente l’atto al solo fine di beneficiare della riduzione delle sanzioni.
Sottoscrizione dell’accordo e rappresentanza
L’accordo di mediazione deve essere sottoscritto dal Direttore provinciale o regionale, o da un suo delegato appartenente all’Ufficio legale. Il contribuente può firmare personalmente oppure tramite procuratore speciale; il potere di concludere la mediazione può essere inserito nella procura alle liti o in un atto separato.
Perfezionamento della mediazione e pagamenti
La mediazione si perfeziona con il pagamento dell’intero importo dovuto o della prima rata entro 20 giorni dalla conclusione dell’accordo. Il pagamento può avvenire con F24 anche in compensazione, e le somme già versate in esecuzione dell’atto impugnato vanno scomputate da quanto dovuto.
È ammessa la rateazione fino a 8 rate trimestrali; se le somme superano 50.000 euro la norma prevede fino a 12 rate, ma la circolare osserva che, nel regime della mediazione tributaria, il valore delle controversie non consente in concreto di superare le 8 rate. Il mancato pagamento anche di una sola rata successiva alla prima comporta decadenza dal beneficio e iscrizione a ruolo del residuo con sanzione pari al 60% delle somme ancora dovute.
Per errori lievi o minimi ritardi, l’Ufficio può valutare la conservazione del pagamento in coerenza con la finalità deflativa e i principi di economicità e conservazione dell’atto.
Diniego, notifica degli atti del procedimento e tutela successiva
Se non sussistono i presupposti per l’accoglimento o per la mediazione, l’Ufficio notifica il diniego entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza. Il diniego deve contenere una motivazione completa, anche perché, in caso di giudizio, fungerà da atto di controdeduzioni.
Gli atti del procedimento di mediazione possono essere notificati con le forme ordinarie o, preferibilmente, via PEC, in quanto il procedimento si colloca in una fase amministrativa anteriore al processo tributario. La circolare richiama la disciplina del CAD, pur precisando che la PEC non è ancora utilizzabile per notificare gli atti del processo tributario in senso stretto.
Instaurazione del giudizio e spese
Se la mediazione non si conclude positivamente, il contribuente può costituirsi in giudizio entro 30 giorni dalla scadenza dei 90 giorni o dalla notifica del diniego/accoglimento parziale, secondo i casi. L’Ufficio si costituisce a sua volta entro 60 giorni. Il ricorso depositato in Commissione deve essere conforme a quello notificato con l’istanza, pena inammissibilità.
La circolare disciplina anche i casi di impugnazione di cartelle e di ricorsi cumulativi, confermando che il termine processuale decorre sempre in relazione alla chiusura della fase di mediazione, senza sdoppiamenti per le diverse parti della controversia.
Inoltre, nelle controversie soggette alla mediazione è esclusa la conciliazione giudiziale. La parte soccombente è condannata a rimborsare, oltre alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle spese di giudizio a titolo di spese del procedimento di mediazione; la compensazione è possibile solo per giusti motivi, da indicare espressamente nella motivazione, riconducibili alle ragioni che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.
Allegato operativo
In allegato la circolare fornisce un fac-simile di "ricorso con istanza" ai sensi dell’art. 17-bis, con schema di procura speciale, istanza di mediazione, indicazione del valore della lite, richiesta di contraddittorio e elenco dei documenti allegati. Il modello conferma la natura sostanzialmente unitaria tra istanza e ricorso, utile a semplificare l’adempimento del contribuente e a consentire all’Ufficio una valutazione completa e tempestiva della pretesa.
Punti principali
Ambito di applicazione del reclamo-mediazione
L’istituto si applica alle controversie di valore non superiore a 20.000 euro relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, notificati dal 1° aprile 2012. Sono inclusi, tra gli atti impugnabili, avvisi di accertamento e liquidazione, provvedimenti sanzionatori, ruoli, rifiuti espressi o taciti di rimborso, dinieghi o revoche di agevolazioni e altri atti autonomamente impugnabili. Restano esclusi gli atti non riconducibili all’Agenzia (ad esempio cartelle, ipoteche, fermi, atti catastali), salvo il caso in cui si contestino anche vizi di atti presupposti dell’Agenzia, e le controversie sul recupero di aiuti di Stato illegittimi. La mediazione è alternativa alla conciliazione giudiziale e assorbe la relativa funzione.
Valore della controversia e casistiche particolari
Il valore va determinato secondo l’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992, cioè sull’importo del tributo al netto di interessi e sanzioni; per le sole sanzioni conta la somma delle sanzioni. In caso di impugnazione cumulativa il valore si determina per ciascun atto. Sono fornite regole specifiche per il rifiuto tacito di rimborso, per la rettifica delle perdite dichiarate e per le controversie di valore indeterminabile, che sono escluse dalla mediazione salvo che con l’atto si contesti anche un tributo determinato. La circolare chiarisce inoltre che la procedura rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali quando la base imponibile deriva da imposte sui redditi.
Istanza di mediazione: contenuto, allegati e notifica
L’istanza deve coincidere sostanzialmente con il ricorso futuro: deve indicare l’Ufficio competente, il contribuente e i dati identificativi, l’atto impugnato, l’oggetto, i motivi e il valore della lite; può contenere anche una proposta motivata di mediazione con rideterminazione della pretesa. Va notificata alla Direzione che ha emanato l’atto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto stesso, con le forme del processo tributario (ufficiale giudiziario, consegna diretta o posta raccomandata), e deve essere corredata dalla copia dell’atto e dei documenti che il contribuente intenderebbe produrre in giudizio. L’imposta di bollo non è dovuta; il contributo unificato sorge solo se, conclusa negativamente la fase amministrativa, il ricorso viene depositato in Commissione tributaria.
Effetti dell’istanza e sospensione della riscossione
La notifica dell’istanza interrompe il termine di decadenza per impugnare e produce effetti sostanziali assimilati alla chiamata in giudizio. Sotto il profilo processuale, decorsi 90 giorni senza accoglimento o mediazione, l’istanza produce gli effetti del ricorso e da tale momento decorrono i termini per la costituzione in giudizio. La presentazione dell’istanza non sospende automaticamente la riscossione, ma l’Ufficio può sospendere gli effetti dell’atto, in tutto o in parte, quando le eccezioni non appaiono infondate. In caso di esito negativo, la sospensione viene revocata e si procede alla riscossione.
Trattazione dell’istanza, accordo, sanzioni e perfezionamento
L’Ufficio valuta dapprima ammissibilità e completezza dell’istanza, quindi la fondatezza delle doglianze e la possibilità di una soluzione deflattiva alla luce di incertezza della questione, grado di sostenibilità della pretesa ed economicità dell’azione amministrativa. In caso di accordo, la mediazione può essere conclusa con sottoscrizione dell’accordo o con adesione a una proposta già formulata; il pagamento avviene entro 20 giorni e può essere rateizzato fino a 8 rate trimestrali. Le sanzioni sono ridotte al 40% delle somme irrogabili. Il mancato pagamento di una rata comporta iscrizione a ruolo del residuo e sanzione pari al 60% delle somme ancora dovute. Il perfezionamento definisce definitivamente il rapporto tributario e rende l’atto non più contestabile, salvo vizi propri dell’eventuale cartella emessa per il recupero.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Circolare · 20 mar 2012Circolare n. 10 del 20/03/2012
- Circolare · 16 mar 2012Circolare n. 8 del 16/03/2012
- Circolare · 15 mar 2012Circolare n. 7 del 15/03/2012
- Circolare · 28 mar 2012Circolare n. 11 del 28/03/2012
- Circolare · 1 mar 2012Circolare n. 6 del 1/03/2012
- Circolare · 29 feb 2012Circolare n. 5 del 29/02/2012
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →