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Circolare

Circolare n. 7 del 15/03/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce gli effetti delle modifiche introdotte dal D.L. n. 216/2011 all’istituto della chiusura delle liti fiscali minori previsto dall’art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011. In particolare, amplia l’ambito delle controversie definibili, proroga al 2 aprile 2012 il versamento e disciplina gli effetti sulla sospensione dei giudizi e dei termini processuali. Fornisce inoltre precisazioni su sentenze definitive, perfezionamento della definizione, liti tardivamente instaurate, ruoli per tassazione separata, avvisi di liquidazione ex art. 12 D.L. n. 70/1988 e determinazione dell’aliquota in caso di rinvio della Cassazione.

Chiarimenti sulla chiusura delle liti fiscali minori e sulle modifiche ai termini di definizione

Chiusura delle liti fiscali minori: modifiche normative e chiarimenti applicativi

La circolare esamina le modifiche apportate all’art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011 dall’art. 29, comma 16-bis, del D.L. n. 216/2011, che hanno ridefinito l’ambito di applicazione della chiusura delle liti fiscali minori. Il documento chiarisce inoltre gli effetti della novella su sospensioni, termini, perfezionamento della definizione e casi particolari emersi in sede applicativa.

Ambito di applicazione della definizione

La principale modifica riguarda l’estensione delle liti definibili: possono accedere alla definizione le controversie fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate e che risultano pendenti al 31 dicembre 2011, anche se introdotte con ricorsi notificati tra il 2 maggio e il 31 dicembre 2011. Restano naturalmente definibili anche le controversie che già rientravano nel perimetro originario della norma, per le quali viene riaperto il termine per il pagamento.

La circolare precisa però che la novella non amplia la definizione alle controversie coperte da giudicato né a quelle già concluse con decisione definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione. In tal modo il beneficio rimane circoscritto alle sole liti effettivamente pendenti.

Sospensione dei giudizi e dei termini processuali

L’estensione del perimetro delle liti definibili comporta anche l’applicazione della sospensione dei giudizi fino al 30 giugno 2012 per le nuove controversie incluse nella definizione. La sospensione riguarda gli atti e le attività compiuti dopo il 28 febbraio 2012, data di entrata in vigore della legge n. 14 del 2012, mentre restano validi gli atti già compiuti prima di tale data.

La sospensione si estende anche ai termini per proporre ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e riassunzioni, compresi quelli per la costituzione in giudizio, sempre che non fossero già scaduti al 28 febbraio 2012. La circolare evidenzia che la sospensione dei termini presuppone la potenziale definibilità della lite: di conseguenza, solo l’estensione normativa alle liti pendenti al 31 dicembre 2011 consente di far operare anche la sospensione.

Termini per il versamento e modalità di presentazione

Il termine per il pagamento delle somme dovute è prorogato al 2 aprile 2012. Tale proroga si applica sia alle liti entrate nella definizione per effetto della modifica normativa sia a quelle già pendenti al 1° maggio 2011, purché alla data di entrata in vigore della novella non sia intervenuta una decisione definitiva.

Entro il medesimo termine devono essere versate anche eventuali integrazioni di importo rese necessarie da successivi provvedimenti intervenuti tra il pagamento e la presentazione della domanda. Il pagamento deve avvenire in un’unica soluzione, senza possibilità di rateazione, mediante modello F24 Versamenti con elementi identificativi e con codice tributo 8082. Per i tributi riferiti ad anni anteriori al 1972, nel campo "anno di riferimento" va indicato il 1972.

La domanda di definizione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, con il modello approvato il 13 settembre 2011 e tramite i canali Entratel o Fisconline. Restano valide le precedenti istruzioni operative fornite con la circolare n. 48/E del 2011.

Perfezionamento della definizione e adempimenti successivi

La definizione si perfeziona solo con due condizioni cumulative: il versamento integrale della somma dovuta e la presentazione della domanda entro il 2 aprile 2012. L’omesso pagamento entro tale termine determina l’inefficacia della sanatoria.

La circolare ribadisce che restano invariati gli altri adempimenti previsti dall’art. 39, comma 12: gli uffici competenti devono trasmettere alle commissioni tributarie, ai tribunali, alle corti d’appello e alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, l’elenco delle liti per le quali è stata presentata domanda; tali liti restano sospese fino al 30 settembre 2012. Entro il 30 settembre 2012 deve essere depositata la comunicazione dell’ufficio attestante la regolarità della domanda e il pagamento integrale, e nella stessa data deve essere comunicato e notificato l’eventuale diniego.

Se la trattazione della causa era già fissata tra il 28 febbraio 2012 e il 15 luglio 2012, il contribuente può chiedere la sospensione rappresentando la volontà di avvalersi della definizione o di essersene già avvalso. Tuttavia, la sospensione non può più essere chiesta se non è stato effettuato il pagamento dovuto entro il 2 aprile 2012 o, nei casi senza importo da versare, se non è stata presentata la domanda entro la stessa data. In mancanza di definizione, la sospensione cessa il 30 giugno 2012 e i termini processuali riprendono dal 1° luglio 2012.

Sentenze definitive e giudicato

La circolare affronta il tema delle controversie già decise e chiarisce che sono definibili anche le liti con sentenza emessa, purché alla data della domanda non siano scaduti i termini di impugnazione, eventualmente anche per effetto di sospensione. Il controllo va compiuto caso per caso, verificando se alla data rilevante non siano decorsi i termini per impugnare sentenze di commissioni tributarie, tribunali o corti d’appello.

Per le cause pendenti in Cassazione, la definizione è ammessa solo se alla data della domanda non sia già stata depositata la sentenza o l’ordinanza decisoria. Il deposito in Cassazione segna infatti la fase terminale del processo e consolida il giudicato, salvo l’ipotesi di rinvio. La circolare esclude che possano essere ricomprese nella definizione le sentenze già passate in giudicato, in quanto ciò violerebbe il principio di intangibilità del giudicato.

Liti tardivamente instaurate e interesse ad agire

Con riferimento ai ricorsi proposti oltre i termini di decadenza, la circolare richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione, che ammette la nozione di lite pendente solo quando il contenzioso sia reale e caratterizzato da un margine di incertezza, tale da mantenere l’interesse sia del contribuente sia dell’Amministrazione alla sua definizione.

La circolare interpreta quindi in senso restrittivo il precedente orientamento di prassi secondo cui potevano essere definite anche liti instaurate con ricorsi inammissibili per tardività o vizi formali, precisando che resta comunque necessario un effettivo interesse ad agire, diverso dalla mera aspettativa di ottenere il trattamento agevolato. Non sono quindi definibili le domande riferite a controversie tardivamente instaurate quando, sulla base di elementi oggettivi della vicenda amministrativa e giudiziaria, risulti che il contribuente abbia precostituito la pendenza solo per beneficiare della definizione.

Ruoli per redditi soggetti a tassazione separata

La circolare esclude, in via generale, la definibilità delle controversie relative ai ruoli emessi per redditi soggetti a tassazione separata. Tali ruoli derivano infatti da un’attività di liquidazione effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e non costituiscono, di regola, atti impositivi definibili.

Si tratta di un’ipotesi in cui l’Amministrazione determina l’imposta sulla base dei dati dichiarati dal contribuente o dal sostituto d’imposta, senza rettificare la dichiarazione. La lite può tuttavia rientrare nella definizione se il ricorso non si limita a contestare il ruolo come mera riscossione, ma impugna la rettifica dei dati dichiarati operata in sede di controllo automatizzato, assumendo così rilievo la natura impositiva dell’atto.

Avvisi di liquidazione ex art. 12 del D.L. n. 70/1988

Un ulteriore chiarimento riguarda gli avvisi di liquidazione emessi per immobili non censiti ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 70/1988. La circolare richiama il principio secondo cui, in generale, avvisi di liquidazione e ruoli non sono definibili, salvo che assumano natura di atto impositivo perché esprimono per la prima volta una maggiore pretesa fiscale rispetto a quella applicata in via provvisoria.

Nel caso specifico degli avvisi di liquidazione relativi alla rendita catastale, la controversia è definibile ai sensi dell’art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011 solo se viene contestualmente o separatamente impugnato anche l’atto presupposto di attribuzione della rendita catastale. La lite sulla maggiore imposta e quella sulla rendita sono infatti distinte e scindibili: la prima può essere definita, mentre la seconda prosegue autonomamente davanti all’ufficio competente dell’Agenzia del territorio.

Se l’atto di attribuzione della rendita non è stato notificato e il ricorso contro l’avviso di liquidazione contiene anche censure sulla rendita, la legittimazione passiva spetta sia all’Agenzia delle entrate sia all’Agenzia del territorio, trattandosi di rapporti giuridici distinti. In ogni caso, la definizione può riguardare solo la controversia sulla maggiore imposta, non quella sul classamento.

Aliquota applicabile in caso di cassazione con rinvio

La circolare affronta infine la questione dell’aliquota da applicare quando la lite sia pendente a seguito di cassazione con rinvio. Viene confermato che, in tale ipotesi, l’aliquota da utilizzare per la definizione è il 30% del valore della lite.

Secondo il documento, la cassazione con rinvio fa venir meno le precedenti sentenze e non consente di applicare le aliquote del 10% o del 50%, che presuppongono rispettivamente una pronuncia favorevole al contribuente o una soccombenza su una decisione non definitiva resa sul merito o sull’ammissibilità. La pronuncia rescindente elimina infatti il presupposto necessario per individuare la soccombenza in base alla sentenza annullata. La circolare conclude richiamando il criterio letterale e sistematico della disciplina, secondo cui, in assenza di una pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito o sull’ammissibilità, si applica l’aliquota del 30%.

Punti principali

Ampliamento delle liti definibili

La definizione agevolata viene estesa alle liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti al 31 dicembre 2011, anche se introdotte con ricorsi notificati nel periodo 2 maggio-31 dicembre 2011. Restano definibili anche le liti già rientranti nella disciplina originaria, per le quali si riapre il termine di versamento. Non sono invece incluse le controversie già coperte da giudicato o comunque definitive alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Sospensione delle liti e dei termini

Per le nuove liti definibili opera la sospensione dei giudizi fino al 30 giugno 2012. La sospensione riguarda gli atti e le attività successive al 28 febbraio 2012, mentre restano validi gli atti compiuti prima di tale data. La sospensione dei termini processuali si estende anche ai ricorsi notificati dal 2 maggio al 31 dicembre 2011, purché i termini non fossero già scaduti al 28 febbraio 2012.

Proroga del versamento e modalità di pagamento

Il termine per il versamento delle somme dovute è fissato al 2 aprile 2012. Il pagamento va eseguito in unica soluzione, con modello F24 Versamenti con elementi identificativi e codice tributo 8082. Non è ammesso il pagamento rateale. La domanda di definizione deve essere presentata telematicamente, con il modello approvato il 13 settembre 2011, tramite Entratel o Fisconline.

Sentenze definitive e limiti di definibilità

Possono essere definite le controversie con sentenza già emessa solo se, alla data della domanda, non sono scaduti i termini di impugnazione. Le cause pendenti in Cassazione sono definibili solo se, al momento della domanda, non sia già stata depositata la sentenza o ordinanza decisoria, salvo rinvio. La circolare esclude la definibilità delle controversie ormai passate in giudicato.

Perfezionamento ed efficacia della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento integrale della somma dovuta e con la presentazione della domanda entro il 2 aprile 2012. L’omesso versamento rende inefficace la sanatoria. Restano fermi gli ulteriori adempimenti: trasmissione degli elenchi delle liti entro il 15 luglio 2012, sospensione fino al 30 settembre 2012, deposito della comunicazione di regolarità e notifica dell’eventuale diniego entro il 30 settembre 2012.

Lite instaurata tardivamente

La circolare precisa che non basta la mera tardività formale del ricorso per escludere in astratto la definibilità, ma è necessario che la lite sia reale e sorretta da un effettivo interesse ad agire. Sono quindi escluse le impugnazioni strumentali volte solo a creare artificialmente una lite pendente per accedere al condono.

Ruoli relativi a redditi soggetti a tassazione separata

I ruoli emessi per la tassazione separata dei redditi non sono, di regola, definibili, perché derivano da attività di liquidazione e non da un atto impositivo in senso proprio. La lite può invece essere definibile se, impugnando il ruolo, il contribuente contesta la rettifica dei dati dichiarati effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

Avvisi di liquidazione ex art. 12 D.L. n. 70/1988

L’avviso di liquidazione per immobili non censiti è definibile solo se viene contestualmente o separatamente impugnato anche il provvedimento di attribuzione della rendita catastale, poiché i due profili sono distinti e scindibili. La parte relativa alla maggiore imposta rientra nella definizione; la controversia sulla rendita catastale prosegue davanti all’Agenzia competente per il catasto.

Aliquota applicabile in caso di rinvio della Cassazione

In caso di cassazione con rinvio, la circolare conferma l’applicazione dell’aliquota del 30% per la definizione della lite, in quanto la pronuncia rescindente fa venir meno le precedenti sentenze e non consente di applicare le aliquote del 10% o del 50% basate sulla soccombenza risultante da una decisione definitiva sul merito.

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