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Circolare

Circolare n. 6 del 1/03/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce i primi chiarimenti sull’imposta erariale introdotta dall’art. 16 del DL n. 201/2011 sugli aeromobili privati immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nonché sugli aeromobili non immatricolati che sostano in Italia oltre 48 ore. Vengono individuati i soggetti obbligati, le esclusioni, i criteri di determinazione del tributo in base al peso e alla tipologia di aeromobile, le modalità di pagamento tramite F24 o bonifico, il regime transitorio per i certificati già in corso di validità e le sanzioni applicabili in caso di omesso o insufficiente versamento.

Imposta erariale sugli aeromobili privati: primi chiarimenti applicativi

Imposta erariale sugli aeromobili privati: primi chiarimenti

La circolare fornisce le prime istruzioni applicative sull’imposta erariale introdotta dall’art. 16, commi da 11 a 15-bis, del DL n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011. Il documento chiarisce chi sia tenuto al versamento, quali aeromobili rientrino o siano esclusi dall’obbligo, come si determini il tributo, con quali modalità vada effettuato il pagamento e quali siano le sanzioni in caso di irregolarità.

Ambito oggettivo dell’imposta

L’imposta riguarda gli aeromobili privati di cui all’art. 744 del Codice della navigazione, cioè quelli diversi dagli aeromobili di Stato. La circolare precisa che il presupposto applicativo richiede, in linea generale, la congiunta sussistenza di due elementi: l’immatricolazione dell’aeromobile nel registro aeronautico nazionale e la richiesta di rilascio o rinnovo del certificato di revisione dell’aeronavigabilità.

La stessa circolare estende poi l’applicazione del tributo, per effetto del comma 14-bis introdotto in sede di conversione, anche agli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale quando la loro sosta nel territorio italiano si protragga oltre quarantotto ore. Per tale fattispecie, la decorrenza operativa è indicata a partire dal 28 dicembre 2011.

Soggetti tenuti al versamento

Sono obbligati al pagamento i soggetti risultanti dai pubblici registri come:

  • proprietari;
  • usufruttuari;
  • acquirenti con patto di riservato dominio;
  • utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.

La circolare richiama inoltre la definizione di aeromobili di Stato contenuta nell’art. 744 del Codice della navigazione, specificando che questi non sono soggetti all’imposta. In tale categoria rientrano gli aeromobili militari e quelli di proprietà dello Stato impiegati in servizi istituzionali delle Forze di Polizia, della Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Dipartimento della protezione civile o in altri servizi di Stato.

Esclusioni previste dalla norma

Il documento elenca ulteriori ipotesi di non debenza previste dal comma 14 dell’art. 16 del DL n. 201/2011. L’imposta non è dovuta per:

  • aeromobili di Stato, diversi da quelli già esclusi in via generale, e quelli ad essi equiparati;
  • aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, secondo il codice della navigazione;
  • aeromobili di proprietà o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri TRTO (Type Rating Training Organisation);
  • aeromobili di proprietà o in esercenza dell’Aero Club d’Italia, degli Aero Club locali e dell’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia;
  • aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita;
  • aeromobili esclusivamente destinati all’elisoccorso o all’aviosoccorso.

Modalità di determinazione dell’imposta

La circolare chiarisce che il tributo è calcolato in modo progressivo in relazione al peso massimo al decollo dell’aeromobile. Per i velivoli si applicano le seguenti aliquote annuali per chilogrammo:

  • fino a 1.000 kg: euro 1,50 al kg;
  • fino a 2.000 kg: euro 2,45 al kg;
  • fino a 4.000 kg: euro 4,25 al kg;
  • fino a 6.000 kg: euro 5,75 al kg;
  • fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg;
  • fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg;
  • oltre 10.000 kg: euro 7,55 al kg.

Per gli elicotteri l’imposta è pari al doppio di quella dovuta per un velivolo di pari peso. Per alianti, motoalianti, autogiri e aerostati è invece prevista una misura fissa annuale di euro 450.

La circolare evidenzia che, per il calcolo, occorre moltiplicare l’aliquota corrispondente per i chilogrammi di peso rilevanti; viene riportato un esempio: per un velivolo di 1.500 kg, applicando euro 2,45 al kg, l’imposta annua risulta pari a euro 3.675.

Periodi inferiori all’anno

Se il certificato di revisione dell’aeronavigabilità ha validità inferiore a dodici mesi, l’imposta è dovuta in misura proporzionale, cioè per ogni mese di validità nella misura di un dodicesimo dell’importo annuo determinato secondo le aliquote sopra indicate.

Modalità di pagamento

Il versamento deve essere eseguito contestualmente alla richiesta di rilascio o rinnovo del certificato di revisione dell’aeronavigabilità e deve riguardare l’intero periodo di validità del certificato. La circolare sottolinea che il versamento costituisce requisito necessario per il rilascio o il rinnovo del certificato.

Il pagamento deve avvenire in un’unica soluzione, senza possibilità di rateazione. La modalità ordinaria è il modello F24 "versamenti con elementi identificativi", con utilizzo degli specifici codici tributo definiti dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 11 del 3 febbraio 2012.

Per i soggetti impossibilitati a utilizzare l’F24, è ammesso il versamento tramite bonifico in euro a favore del Bilancio dello Stato, Capo 8, capitolo 1223, con indicazione di:

  • codice BIC BITAITRRENT;
  • causale contenente generalità del soggetto obbligato, identificativo dell’aeromobile (marche di nazionalità e di immatricolazione), codice tributo e periodo di riferimento;
  • IBAN IT35 Z010 0003 2453 4800 8122 300.

Disciplina transitoria

Per gli aeromobili con certificato di revisione dell’aeronavigabilità in corso di validità alla data del 6 dicembre 2011, l’imposta deve essere versata entro il 5 marzo 2012. In questo caso il calcolo avviene moltiplicando un dodicesimo degli importi annui previsti per ciascun mese, a partire da quello in corso al 6 dicembre fino al mese di scadenza del certificato.

Entro il medesimo termine del 5 marzo 2012 deve essere pagata anche l’imposta annua relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del certificato di revisione dell’aeronavigabilità sia avvenuto nel periodo tra l’entrata in vigore del decreto-legge e il 31 gennaio 2012.

Sanzioni e ravvedimento operoso

In caso di omesso o insufficiente pagamento trovano applicazione le disposizioni del d.lgs. n. 471/1997 e del d.lgs. n. 472/1997. La sanzione per il ritardato o omesso versamento è quella del 30% prevista dall’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 471/1997.

La circolare segnala inoltre che, in caso di tardivo versamento, il contribuente può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997, ove ne ricorrano le condizioni.

Punti principali

Ambito di applicazione e soggetti obbligati

L’imposta riguarda gli aeromobili privati di cui all’art. 744 del Codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale. Sono tenuti al pagamento i soggetti risultanti dai pubblici registri come proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori in leasing. Il tributo si applica anche agli aeromobili non immatricolati che sostano nel territorio italiano per più di 48 ore, a partire dal 28 dicembre 2011.

Esclusioni oggettive e soggettive

Non sono assoggettati all’imposta gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati, nonché gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea e del lavoro aereo, delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole FTO e dei centri TRTO, dell’Aero Club d’Italia, degli Aero Club locali e dell’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia. Sono esclusi anche gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita, nonché quelli destinati esclusivamente a elisoccorso o aviosoccorso.

Determinazione dell’imposta

L’imposta è commisurata al peso massimo al decollo con aliquote progressive per chilogrammo: da euro 1,50/kg fino a 1.000 kg, 2,45/kg fino a 2.000 kg, 4,25/kg fino a 4.000 kg, 5,75/kg fino a 6.000 kg, 6,65/kg fino a 8.000 kg, 7,10/kg fino a 10.000 kg e 7,55/kg oltre 10.000 kg. Per gli elicotteri l’importo è doppio rispetto al velivolo di pari peso. Alianti, motoalianti, autogiri e aerostati scontano un importo fisso annuale di euro 450.

Pagamento, termini e periodo transitorio

L’imposta deve essere versata all’atto della richiesta di rilascio o rinnovo del certificato di revisione dell’aeronavigabilità e costituisce requisito per il rilascio o il rinnovo stesso. Il pagamento avviene in un’unica soluzione, senza rateizzazione, tramite modello F24 "versamenti con elementi identificativi" con i codici tributo stabiliti dalla risoluzione n. 11 del 3 febbraio 2012; in alternativa, per chi non può usare l’F24, è previsto un bonifico in euro al Bilancio dello Stato con specifiche indicazioni. Per i certificati in corso di validità al 6 dicembre 2011, l’imposta va versata entro il 5 marzo 2012; entro lo stesso termine va pagata anche l’imposta annua per i certificati rilasciati o rinnovati tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012.

Sanzioni e ravvedimento

In caso di omesso o insufficiente pagamento si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 471/1997 e del d.lgs. n. 472/1997. La sanzione per ritardato o omesso versamento è pari al 30% ai sensi dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 471/1997. In caso di tardivo pagamento è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, se ne ricorrono le condizioni.

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