Regolamento (UE) 2019/1947
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1947 della Commissione del 22 novembre 2019 relativo all’autorizzazione della gomma cassia come additivo per mangimi destinati a gatti e cani (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’uso della gomma cassia come additivo per mangimi destinati a cani e gatti, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli agenti gelificanti. L’autorizzazione è subordinata al rispetto di specifiche compositive, di condizioni d’impiego e di misure di protezione per gli utilizzatori, in ragione dei rischi individuati dall’EFSA. Sono inoltre previste scadenze transitorie per l’immissione sul mercato e l’uso delle scorte già prodotte ed etichettate prima del 16 dicembre 2019.
Autorizzazione della gomma cassia come additivo tecnologico per l’alimentazione di cani e gatti, con condizioni d’uso, specifiche tecniche e misure transitorie.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai produttori e utilizzatori dell’additivo "gomma cassia", delle premiscele e dei mangimi composti e materie prime per mangimi che lo contengono, limitatamente all’alimentazione animale di cani e gatti. L’autorizzazione riguarda l’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; sono previste esclusioni indirette per i prodotti che non rispettano le specifiche dell’additivo o le condizioni d’impiego stabilite nell’allegato. Sono inoltre previste disposizioni transitorie per le scorte prodotte ed ეტichettate prima delle date indicate.
Autorizzazione della gomma cassia come additivo per mangimi destinati a cani e gatti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1947 della Commissione dà attuazione al regolamento (CE) n. 1831/2003 in materia di additivi per l’alimentazione animale, autorizzando la gomma cassia come additivo tecnologico del gruppo funzionale degli agenti gelificanti. La misura segue la rivalutazione dell’additivo già autorizzato in base alla direttiva 70/524/CEE e tiene conto dei pareri EFSA, che ne hanno riconosciuto l’efficacia e ne hanno evidenziato al contempo alcuni profili di rischio per animali e utilizzatori.
Contesto e base giuridica
La Commissione richiama l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e il riesame degli additivi già autorizzati ai sensi della precedente direttiva 70/524/CEE. La gomma cassia risultava già autorizzata a tempo indeterminato per gatti e cani e successivamente inserita nel registro degli additivi come prodotto esistente ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003. Sono state presentate quattro domande di rivalutazione, poi ridotte a una sola dopo il ritiro delle altre tre.
Valutazione scientifica e motivazione dell’autorizzazione
Secondo i pareri EFSA del 29 ottobre 2014, del 25 gennaio 2017 e del 27 novembre 2018, solo la gomma cassia semiraffinata purificata conforme alle specifiche dell’additivo alimentare e con antrachinoni inferiori a 0,5 mg/kg non incide negativamente sulla salute degli animali fino al tenore massimo di 13 200 mg/kg di mangime completo con umidità del 12 %. L’EFSA ha inoltre rilevato che l’additivo può sensibilizzare pelle e vie respiratorie ed essere irritante per pelle e occhi; per questo la Commissione impone misure di protezione per gli utilizzatori. È stato anche rilevato che, nella forma commercializzata, non si può escludere la mutagenicità. Sul piano funzionale, l’additivo è considerato efficace come agente gelificante se usato in combinazione con carragenina nei mangimi con umidità superiore al 20 %.
Oggetto dell’autorizzazione e condizioni tecniche
L’articolo 1 autorizza l’additivo indicato nell’allegato, inserendolo nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo degli agenti gelificanti. L’allegato individua il prodotto come "gomma cassia" con numero di identificazione 1f499 e ne specifica la composizione: preparazione di endosperma purificato di Cassia tora e Cassia obtusifolia, con meno dello 0,05 % di Cassia occidentalis, in forma di polvere. La sostanza attiva è descritta come costituita principalmente da unità di 1,4-β-D-mannopiranosio con unità di α-D-galattopiranosio legate 1,6; il rapporto mannosio/galattosio è di circa 5:1 e i galattomannani devono essere superiori al 75 %.
Condizioni d’impiego e tutela degli utilizzatori
L’additivo può essere impiegato solo nei mangimi completi con umidità superiore al 20 % e soltanto in combinazione con carragenina, che deve rappresentare almeno il 25 % della quantità di gomma cassia utilizzata. In considerazione dei rischi di sensibilizzazione e irritazione, gli operatori del settore devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire l’esposizione degli utilizzatori. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per apparato respiratorio, occhi e pelle.
Metodo di analisi e controlli
Per la determinazione della gomma cassia nell’additivo per mangimi, l’allegato rinvia alla monografia FAO JECFA n. 10, richiamata nella direttiva 2010/67/UE. Il regolamento precisa inoltre che il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha verificato la relazione sui metodi di analisi. Non sono previste prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Misure transitorie e ritiro progressivo delle scorte
Poiché il prodotto autorizzato deve corrispondere a specifiche più rigorose, il regolamento prevede un regime transitorio per consentire l’esaurimento graduale delle scorte già presenti sul mercato. La gomma cassia prodotta ed etichettata prima del 16 dicembre 2019 può essere immessa sul mercato e utilizzata fino al 16 marzo 2020. Le premiscele contenenti tale additivo, prodotte ed etichettate prima del 16 marzo 2020, possono essere commercializzate e utilizzate fino al 16 giugno 2020. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo o le premiscele di cui sopra, prodotti ed etichettati prima del 16 giugno 2020, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 16 novembre 2020.
Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Nell’allegato è indicata come fine del periodo di autorizzazione la data del 16 dicembre 2029.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza l’additivo indicato nell’allegato, classificato nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "agenti gelificanti", alle condizioni fissate nell’allegato stesso.
Specifiche dell’additivo e destinatari
L’allegato identifica l’additivo con il numero 1f499 e lo descrive come gomma cassia, preparazione di endosperma purificato di Cassia tora e Cassia obtusifolia, con meno dello 0,05 % di Cassia occidentalis, antrachinoni totali inferiori a 0,5 mg/kg e forma in polvere. L’additivo è autorizzato per cani e gatti, con tenore massimo di 13 200 mg/kg di mangime completo con umidità al 12 %.
Condizioni d’uso e misure di protezione
L’additivo può essere utilizzato solo nei mangimi completi con tenore di umidità superiore al 20 % e in combinazione con carragenina, che deve rappresentare almeno il 25 % della quantità di gomma cassia utilizzata. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale per respirazione, occhi e pelle.
Metodo di analisi e specifiche tecniche
Per la determinazione della gomma cassia nell’additivo per mangimi si richiama il metodo FAO JECFA monograph n. 10, richiamato nella direttiva 2010/67/UE. La sostanza attiva è descritta come galattomannani per oltre il 75 %, con rapporto mannosio/galattosio di circa 5:1.
Misure transitorie per le scorte esistenti
L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’uso dell’additivo prodotto ed etichettato prima del 16 dicembre 2019 fino al 16 marzo 2020; delle premiscele contenenti tale additivo, prodotte ed etichettate prima del 16 marzo 2020, fino al 16 giugno 2020; dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi contenenti l’additivo o le premiscele di cui sopra, prodotti ed etichettati prima del 16 giugno 2020, fino al 16 novembre 2020.
Entrata in vigore e decorrenza dell’autorizzazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nell’allegato è fissato il termine di fine autorizzazione al 16 dicembre 2029.
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