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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02542/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRES e IRAP con cui l'Ufficio recuperava a tassazione una quota parte di perdita del 2009 dedotta nel reddito per il 2011, assumendo che la società avesse dovuto considerare una sopravvenienza attiva di euro 133.000 derivante da una vicenda societaria precedente e dalla fusione per incorporazione. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo in sostanza che non vi fosse un effettivo incremento patrimoniale imponibile. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 112 c.p.c., 84 e 88 del d.P.R. n. 917 del 1986, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che sulla sopravvenienza attiva di euro 133.000 si era formato un giudicato esterno, rappresentato da una precedente sentenza della CTP di Savona passata in giudicato, e che tale giudicato, pur relativo a un diverso avviso e a un diverso anno d'imposta, era decisivo perché accertava l'esistenza della sopravvenienza attiva poi rilevante nella determinazione del reddito 2011. La contribuente ha resistito con controricorso e memoria, contestando l'efficacia del giudicato esterno e deducendo che si trattasse di rapporti e annualità diverse. La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Ufficio, affermando che il giudicato esterno era rilevante e che la sentenza impugnata lo aveva disatteso nel negare la sopravvenienza attiva di euro 133.000; ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla CTR della Liguria in diversa composizione anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che il giudicato esterno formatosi sulla sentenza della CTP di Savona, relativa all'accertamento dell'esistenza di una sopravvenienza attiva di euro 133.000 per il 2009, dovesse essere considerato nel giudizio sull'annualità 2011 perché quell'accertamento costituiva il presupposto della riduzione delle perdite dedotte dalla società. La Corte ha precisato che la contestazione del giudicato esterno in appello non integra nuova eccezione in senso stretto e non è preclusa dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno, una volta formatosi, vincola il giudice successivo sull'accertamento già compiuto e può essere rilevato anche d'ufficio nel processo tributario

  • art. 112 c.p.c.

    il motivo è stato proposto anche come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione alla pretesa mancata considerazione del giudicato esterno

  • art. 84 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato in relazione alla disciplina fiscale delle sopravvenienze attive e della determinazione del reddito imponibile

  • art. 88 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato in relazione alla rilevanza fiscale della sopravvenienza attiva

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la censura è stata proposta come violazione di legge

  • art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    la Corte ha affermato che il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non la contestazione dell'efficacia del giudicato esterno, che è questione di diritto e rilevabile d'ufficio

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la deduzione o contestazione dell'efficacia del giudicato esterno attiene al profilo normativo della decisione e non costituisce nuova eccezione in senso stretto; perciò può essere sollevata anche in appello e rilevata d'ufficio dal giudice.
  • Il giudicato esterno, quando accerta un fatto o un presupposto giuridicamente rilevante per un diverso giudizio tra le stesse parti o comunque per la definizione del rapporto controverso, deve essere considerato dal giudice successivo come elemento vincolante nella ricostruzione della fattispecie.
  • In materia fiscale, un accertamento definitivo sull'esistenza di una sopravvenienza attiva può incidere sulla determinazione del reddito imponibile di annualità successive se quella sopravvenienza è il presupposto della rettifica contestata.
  • Nel giudizio di legittimità, è fondato il motivo che censuri la decisione di merito per avere ignorato un giudicato esterno decisivo e specificamente allegato, quando tale giudicato sia stato prodotto e sia idoneo a definire uno dei presupposti della pretesa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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