Sentenza n. 853/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 22 maggio 2024 n. 600.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 22 maggio 2024 n. 600, relativa all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, per complessivi 3.000 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti di accredito al saldo. Il Ministero si è costituito, ma non ha formulato contestazioni nel merito. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'inerzia dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Genova entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme relative alle annualità riconosciute. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, incaricandolo di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi 30 giorni. Su richiesta della parte, ha inoltre applicato una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari a 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all'esecuzione del giudicato o, in mancanza, all'insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di un titolo esecutivo nei confronti dell'amministrazione può essere utilmente promosso dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla disposizione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
€ 10,00 (dieci) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato
Su richiesta della parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può imporre una penalità di mora per ogni giorno di ritardo, determinandone la decorrenza e il termine finale.
Massime di principio
- In caso di mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di ordinare all'amministrazione l'adempimento entro un termine giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l'esecuzione del giudicato e nominare contestualmente un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione in caso di ulteriore inottemperanza.
- Su richiesta della parte, il giudice dell'ottemperanza può applicare una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrata ai giorni di ritardo e destinata a decorrere dalla scadenza del termine assegnato per l'adempimento fino all'esecuzione o all'insediamento del commissario ad acta.
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