Cassazione Penale, Sentenza n. 14513/2023 del 05/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva l'inosservanza di norme processuali a pena di nullità per la mancata considerazione, da parte della Corte di appello, di una memoria difensiva trasmessa a mezzo PEC nei termini per la trattazione cartolare dell'appello (10.12.2021) con allegata la sentenza del GdP di Manduria; la difesa aveva chiesto anche l'acquisizione del predetto provvedimento ai sensi dell'art. 603 c.p.p. La Corte d'appello aveva invece affermato che la difesa non aveva prodotto conclusioni scritte e non aveva valutato tali atti nel processo d'appello
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha accertato che la memoria difensiva inviata via PEC e la sentenza allegata erano effettivamente presenti nel fascicolo e non erano state considerate dalla Corte di appello. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello, ritenendo sussistere una nullità per lesione del diritto di intervento dell'imputato quando le conclusioni difensive trasmesse via PEC hanno contenuto argomentativo autonomo rilevante
Norme richiamate
art. 642, comma 2, cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato per cui Trombacca era stato condannato in primo grado; richiamata nel percorso processuale ma non oggetto diretto della nullità impugnata
art. 23-bis DL 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con l. 18 dicembre 2020, n. 176
Regola la possibilità di trasmissione di memorie e conclusioni a mezzo PEC nei procedimenti penali in regime emergenziale; la Corte ha ritenuto che le conclusioni trasmesse ai sensi di questa norma costituiscano esercizio attivo del diritto di difesa e debbano essere materialmente considerate dal giudice
art. 23, comma 8, DL 137/2020
Richiamato in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; usato per inquadrare la documentazione trasmessa al giudice di legittimità
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La Corte ha applicato questo articolo per qualificare come nullità generale a regime intermedio la mancata considerazione da parte del giudice d'appello delle conclusioni difensive trasmesse via PEC, quando queste contengono un autonomo contenuto argomentativo che incide sul diritto di intervento dell'imputato
art. 602 cod. proc. pen.
Nel ricorso si richiamava una presunta violazione di tale norma da parte della Corte d'appello (segnalando che la sentenza aveva affermato l'assenza di conclusioni difensive); la Cassazione ha però affrontato la questione alla stregua del vizio di nullità ex art. 178
art. 603 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla richiesta della difesa di acquisire la sentenza civile del GdP di Manduria; norma che disciplina l'acquisizione di atti provenienti da altri procedimenti e la loro utilizzazione nel processo penale
Massime di principio
- La trasmissione di memorie e conclusioni difensive via PEC ai sensi dell'art. 23-bis deve essere effettivamente considerata dal giudice: l'omessa valutazione può integrare una nullità se le memorie hanno contenuto argomentativo autonomo e rilevante
- Non tutte le omissioni di valutazione di memorie difensive costituiscono nullità: se i documenti sono meramente ripetitivi o privi di autonomo contenuto argomentativo, il vizio può risultare non invalidante e tradursi solo in carenza motivazionale
- In procedimenti con trattazione cartolare il giudice d'appello è comunque tenuto a verificare il fascicolo e a dare conto delle memorie pervenute tramite PEC; la difesa deve conservare e poter comprovare l'avvenuto deposito (ricevute PEC, annotazioni nel fascicolo)
- Quando la difesa chiede l'acquisizione di atti da altri procedimenti (art. 603 c.p.p.), il giudice d'appello deve valutare tali atti se pertinenti alla contestazione: la mancata considerazione di documentazione probatoria rilevante può determinare l'annullamento e il rinvio
- Per evitare il rischio di nullità, il difensore dovrebbe redigere memorie con chiaro contenuto argomentativo autonomo, trasmettere e documentare il deposito via PEC e, se necessario, sollecitare in udienza o con istanza formale l'acquisizione e la menzione in dispositivo della loro valutazione
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