Cassazione Civile, Ordinanza n. 22230/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto a tempo determinato stipulato tra un lavoratore e la società datrice per il periodo 17.7-30.9.2005. Il lavoratore aveva chiesto in giudizio la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto e il risarcimento del danno; in esito a un precedente ciclo processuale, gli erano state riconosciute somme risarcitorie poi percepite. In sede di rinvio, la Corte d'Appello di Roma ha rigettato nuovamente le domande del lavoratore e lo ha condannato alla restituzione di quanto percepito in forza delle sentenze poi caducate. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme processuali e dell'onere probatorio, lamentando l'ammissione di una produzione documentale tardiva e un vizio motivazionale; con il secondo ha dedotto la violazione delle norme sulla ripetizione dell'indebito, sostenendo che l'obbligo restitutorio dovesse limitarsi alle somme effettivamente percepite al netto di contributi e imposte. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, lamentando la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di tardività della riassunzione del giudizio di rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale della società, ritenendo fondato il motivo relativo all'omessa pronuncia sulla tardività della riassunzione. Ha accertato che il giudizio di rinvio era stato riassunto oltre il termine annuale allora applicabile, sicché la mancata tempestiva riassunzione comportava l'estinzione dell'intero processo ai sensi dell'art. 393 c.p.c. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata, dichiarato estinto l'intero giudizio e, decidendo senza rinvio sul punto, ha riconosciuto il diritto della società alla restituzione della somma di € 23.529,66 effettivamente erogata al lavoratore in esecuzione delle decisioni poi caducate, oltre interessi dal pagamento al saldo. I motivi del ricorso principale sono stati assorbiti. Ha inoltre compensato le spese di tutti i gradi precedenti, mentre ha condannato il lavoratore alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è richiamato come norma sulla deducibilità dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale.
art. 116 c.p.c.
è invocato per censurare la valutazione delle prove e la produzione documentale tardiva.
art. 414 c.p.c.
è richiamato nel motivo principale insieme alle norme processuali del rito del lavoro.
art. 416 c.p.c.
è richiamato nel motivo principale in relazione alla produzione documentale e al principio di non contestazione.
art. 421 c.p.c.
è richiamato nel motivo principale come parametro dei poteri istruttori del giudice del lavoro.
art. 437 c.p.c.
è richiamato nel motivo principale con riferimento ai limiti e ai poteri di acquisizione delle prove in appello nel rito del lavoro.
art. 2697 c.c.
è richiamato quale norma sul riparto dell'onere della prova.
art. 2033 c.c.
è richiamato dal ricorrente principale per sostenere che la restituzione debba riguardare solo quanto effettivamente percepito.
art. 19 legge n.218/1950
è indicato dal ricorrente principale tra le norme poste a fondamento della tesi sulla quantificazione della ripetizione.
art. 25 legge n. 218/1952
è indicato dal ricorrente principale tra le norme richiamate per sostenere la limitazione della restituzione al netto delle trattenute.
art. 38 d.p.r. n. 602/1973
è richiamato dal ricorrente principale in tema di trattenute fiscali e restituzione delle somme percepite.
art. 112 c.p.c.
è richiamato dalla società ricorrente incidentale per denunciare l'omessa pronuncia sull'eccezione di tardività della riassunzione.
art. 383 c.p.c.
è richiamato come norma che disciplina la riassunzione davanti al giudice di rinvio.
art. 393 c.p.c.
la Corte afferma che la mancata tempestiva riassunzione del giudizio di rinvio determina l'estinzione dell'intero processo e la caducazione degli atti e delle sentenze emesse, salvo il principio di diritto.
art. 384, comma 2, c.p.c.
la Corte utilizza questa disposizione per decidere senza rinvio sulla restituzione della somma già erogata, una volta dichiarato l'estinto il processo.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, la riassunzione deve essere effettuata nel termine di decadenza applicabile; se essa è tardiva, l'intero processo si estingue ai sensi dell'art. 393 c.p.c., con caducazione di tutte le sentenze e attività processuali compiute, salvo la sola efficacia del principio di diritto enunciato dalla Cassazione.
- L'eccezione di tardività della riassunzione, se ritualmente proposta e non esaminata dal giudice di merito, integra un vizio di omessa pronuncia denunciabile in cassazione.
- Quando l'estinzione del processo travolge le sentenze che avevano attribuito somme a una parte, tali somme restano prive di titolo e devono essere restituite alla controparte se la loro effettiva erogazione risulta dagli atti.
- In presenza di estinzione del processo e di richiesta espressa della parte, la Corte di cassazione può pronunciarsi senza rinvio sulla statuizione restitutoria, ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- La restituzione conseguente alla caducazione delle sentenze riguarda quanto effettivamente corrisposto; la Corte, nel caso concreto, ha valorizzato l'importo effettivamente erogato risultante dai documenti in atti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22138/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22140/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22141/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22144/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22145/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22148/2024 del 06/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →