Cassazione Penale, Sentenza n. 27118/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza del 18/07/2023 che condannava Iacopetta a 100 euro di ammenda per violazione dell'art. 697 c.p.; il ricorrente denunciava travisamento della prova e violazione di legge (art. 697 c.p., art. 38 TULPS, art. 546 c.p.p.), sostenendo di essere in buona fede perché la denuncia di trasferimento delle armi era stata materialmente compilata da un carabiniere e non riportava le 23 cartucce poi rinvenute, che in precedenti denunce erano invece indicate.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al presunto travisamento della prova, la Corte ha ritenuto che il documento (la denuncia) fosse stato correttamente descritto nel suo "significante" e che il motivo mirasse a una diversa valutazione del significato probatorio (vietata in sede di legittimità). Sul profilo della violazione di legge e dell'elemento soggettivo, la Corte ha osservato che la contravvenzione di cui all'art. 697 c.p. può avere anche profilo colposo: la sottoscrizione da parte dell'imputato di una denuncia inesatta costituisce condotta negligente e non prova la buona fede, che avrebbe dovuto essere documentalmente provata dall'imputato. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 697 cod. pen.
La contravvenzione per detenzione abusiva di armi o munizioni è compatibile con la responsabilità anche a titolo di colpa; l'omessa indicazione di munizioni in una denuncia sottoscritta dall'interessato può integrare negligenza idonea a configurare il reato; la buona fede ha rilievo solo se provata come convincimento della liceità fondato su elemento positivo estraneo all'agente e dimostrando di avere fatto tutto il possibile per osservare la norma
art. 38 TULPS
Norma richiamata nel ricorso ma il giudice di legittimità non ha ritenuto utile una rinnovata valutazione di merito; eventuali questioni inerenti la disciplina amministrativa sono rimaste assorbite dalla valutazione penale e dalla richiesta di revisione probatoria
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come presunta violazione procedurale, ma la Corte ha ritenuto che il motivo impugnatorio mirasse comunque a una diversa valutazione del materiale probatorio, materia non rimessa alla verifica in sede di legittimità
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, ultimo comma, c.p.p.
Stabilisce i motivi di impugnazione ammessi in Cassazione; la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso perché i motivi dedotti erano in sostanza richieste di rinnovata valutazione del merito o di diversa interpretazione del valore probatorio, non consentite in questa sede
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese e, ove ricorrano i presupposti, il versamento di somme alla cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede di revisione del merito: non può essere usata per ottenere una diversa valutazione del significato probatorio degli elementi emersi in dibattimento.
- Il vizio di "travisamento della prova" è ammissibile solo se dimostra un'infedeltà della motivazione rispetto al patrimonio probatorio in termini di omissione, invenzione o scorretta rappresentazione del "significante"; lamentare la diversa interpretazione del valore probatorio rientra generalmente nell'esame di merito ed è inammissibile.
- Per le contravvenzioni in materia di armi/munizioni (art. 697 c.p.) la responsabilità può essere anche colposa: la firma di una denuncia inesatta può integrare negligenza rilevante penalmente se non è provata documentalmente la buona fede.
- La buona fede esimente richiede prova di un elemento esterno e positivo che abbia indotto l'agente a ritenere lecito il comportamento, nonché la prova di aver fatto tutto quanto possibile per conformarsi alla norma.
- Quando si contesta in appello o in Cassazione l'errata omissione di dati in atti ufficiali compilati da terzi, è fondamentale dimostrare specificamente (con documenti o testimonianze) di aver comunicato al compilatore l'esistenza del dato omesso o di aver compiuto ogni attività idonea per correggere l'errore; altrimenti la sottoscrizione documentale può essere valutata come atto negligente.
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