Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-32/19

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 gennaio 2020. — AT contro Pensionsversicherungsanstalt. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 17, paragrafo 1, lettera a) – Diritto di soggiorno permanente – Acquisizione prima del decorso di un periodo ininterrotto di cinque anni di soggiorno – Lavoratore che, al momento in cui cessa la propria attività, ha raggiunto l’età per far valere i suoi diritti a una pensione di vecchiaia. — Causa C-32/19

Giurisprudenza europea62019CJ0032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la deroga prevista per i lavoratori che cessano l'attività nell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/38 non elimina le condizioni relative all'anzianità di attività e di soggiorno. Anche il lavoratore che ha già raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia deve aver lavorato negli ultimi dodici mesi e aver soggiornato continuativamente per oltre tre anni nello Stato ospitante. La seconda questione è rimasta assorbita.

Interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/38: un lavoratore che cessa l'attività avendo già raggiunto l'età pensionabile deve comunque aver lavorato negli ultimi 12 mesi e aver soggiornato continuativamente per oltre 3 anni per ottenere il soggiorno permanente prima dei 5 anni.

La questione giuridica

Se l'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/38 debba essere interpretato nel senso che le condizioni di aver svolto attività almeno negli ultimi dodici mesi e di aver soggiornato in via continuativa per oltre tre anni si applicano anche al lavoratore subordinato o autonomo che, al momento della cessazione dell'attività, ha già raggiunto l'età prevista dalla legge nazionale per la pensione di vecchiaia; in subordine, se possa spettare il soggiorno permanente anche a chi abbia svolto un'attività di durata prevedibilmente breve prima della pensione e poi necessiti di assistenza sociale.

Principio di diritto

L'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/38 va interpretato nel senso che il lavoratore che, al momento in cui cessa l'attività, ha raggiunto l'età pensionabile prevista dallo Stato ospitante ottiene il soggiorno permanente prima dei cinque anni solo se soddisfa anche le condizioni cumulative di aver svolto un'attività nello Stato ospitante almeno negli ultimi dodici mesi e di avervi soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. La deroga è di interpretazione restrittiva e serve a comprovare l'integrazione nel Paese ospitante; il solo raggiungimento dell'età pensionabile non basta.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 16 della direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 6 della direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 7 della direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 14 della direttiva 2004/38/CE
  • Regolamento (CEE) n. 1251/70
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1251/70
  • Direttiva 75/34/CEE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 75/34/CEE

Diritto di soggiorno permanente del lavoratore che cessa l'attività al raggiungimento dell'età pensionabile

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell'Oberster Gerichtshof (Austria) sull'interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/38/CE. La controversia principale opponeva AT al Pensionsversicherungsanstalt in merito al rifiuto di riconoscere un'integrazione compensativa alla pensione di vecchiaia, negata perché il soggiorno in Austria sarebbe stato illegittimo ai fini del diritto di soggiorno permanente.

Fatti e procedimento principale

AT, cittadino rumeno, soggiornava in Austria dal 21 agosto 2013 e aveva raggiunto l'età normale di pensionamento il 28 gennaio 2015. Aveva lavorato inizialmente fino al 31 agosto 2015 e successivamente di nuovo dal 1o aprile 2016 al 1o febbraio 2017, in un impiego part-time in una tabaccheria. Il 14 febbraio 2017 ha chiesto l'integrazione compensativa prevista dal diritto austriaco, sostenendo di beneficiare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/38.

Normativa rilevante

La Corte richiama il sistema graduale della direttiva 2004/38: soggiorno fino a tre mesi (articolo 6), soggiorno superiore a tre mesi subordinato alle condizioni dell'articolo 7, mantenimento del diritto di soggiorno ai sensi dell'articolo 14 e acquisto del soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 16 dopo cinque anni di soggiorno legale e continuativo.

La disposizione decisiva è l'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), che deroga all'articolo 16 e riconosce il soggiorno permanente prima dei cinque anni al lavoratore subordinato o autonomo che, al momento della cessazione dell'attività, abbia raggiunto l'età prevista dalla normativa dello Stato membro ospitante per la pensione di vecchiaia, oppure che abbia cessato l'attività per pensionamento anticipato, purché abbia svolto attività nello Stato ospitante almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato continuativamente per oltre tre anni.

La Corte collega tale disciplina ai precedenti diritti acquisiti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1251/70 e dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 75/34/CEE, richiamati dal considerando 19 della direttiva 2004/38.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se le condizioni di attività negli ultimi dodici mesi e di soggiorno continuativo per oltre tre anni si applichino anche al lavoratore che cessi l'attività avendo già raggiunto l'età pensionabile;
  • in subordine, se un lavoratore che abbia svolto un'attività prevedibilmente breve prima della pensione e poi debba ricorrere all'assistenza sociale possa comunque beneficiare del soggiorno permanente.

Ragionamento della Corte

La Corte esamina innanzitutto il tenore letterale dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), rilevando che la disposizione riguarda due ipotesi di cessazione dell'attività: raggiungimento dell'età pensionabile e pensionamento anticipato. Nulla nel testo indica che le condizioni finali della disposizione si applichino solo al pensionamento anticipato.

Sul piano sistematico, la Corte sottolinea che l'articolo 17 si inserisce nel sistema graduale della direttiva 2004/38 e costituisce una deroga rispetto alla regola generale dell'articolo 16. La deroga consente un accesso anticipato al soggiorno permanente, ma in quanto eccezione deve essere interpretata restrittivamente. Inoltre, il richiamo ai diritti acquisiti del regolamento n. 1251/70 e della direttiva 75/34 conferma che il legislatore non ha inteso eliminare le condizioni già esistenti per i lavoratori che cessano l'attività al raggiungimento dell'età pensionabile.

La Corte richiama anche la logica dell'intera direttiva: il soggiorno fino a tre mesi non richiede condizioni sostanziali, il soggiorno oltre tre mesi è subordinato a requisiti finalizzati, tra l'altro, a evitare un onere eccessivo per l'assistenza sociale, mentre il soggiorno permanente è fondato sull'integrazione nello Stato ospitante. Proprio perché il soggiorno permanente anticipato rappresenta una forma più favorevole rispetto alla regola dei cinque anni, la sua concessione resta subordinata alla prova di un effettivo radicamento nel territorio ospitante, attestato dal periodo minimo di attività e di soggiorno.

Decisione/dispositivo

La Corte risponde che l'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che, per ottenere un diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante prima del decorso di cinque anni, le condizioni di aver svolto attività almeno negli ultimi dodici mesi e di aver soggiornato in via continuativa per oltre tre anni si applicano anche al lavoratore che, al momento della cessazione dell'attività, ha già raggiunto l'età prevista dalla legge nazionale per la pensione di vecchiaia.

La seconda questione non è stata esaminata, perché assorbita dalla risposta alla prima.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione delle personecittadinanza dell'unionediritto di soggiorno permanentelavoratori dell'unioneprevidenza sociale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.