Corte di giustizia, Sentenza C-578/18
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 gennaio 2020. — Causa promossa da Energiavirasto. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus. — Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 3 – Tutela dei consumatori – Articolo 37 – Compiti e competenze dell’autorità di regolamentazione – Risoluzione extragiudiziale delle controversie – Nozione di “parte” – Diritto di proporre ricorso avverso la decisione dell’autorità di regolamentazione – Reclamo presentato da un cliente civile contro un’impresa di gestione di un sistema di distribuzione di energia elettrica. — Causa C-578/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la direttiva 2009/72/CE non obbliga gli Stati membri a concentrare presso l’autorità nazionale di regolamentazione anche la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra consumatori e imprese elettriche. Il cliente civile che presenti un reclamo può quindi non avere la qualità di parte nel procedimento davanti all’autorità, se l’ordinamento nazionale attribuisce quella funzione a un diverso organismo indipendente. Resta però necessario che il sistema nazionale assicuri ai consumatori un rimedio efficace, rapido e poco oneroso.
Rinvio pregiudiziale sull’articolo 37 della direttiva 2009/72/CE: se un cliente civile che presenta un reclamo all’autorità di regolamentazione contro un gestore di sistema debba essere considerato "parte" e possa impugnare la decisione dell’autorità
La questione giuridica
Se l’articolo 37 della direttiva 2009/72/CE imponga agli Stati membri di attribuire all’autorità nazionale di regolamentazione la competenza a risolvere le controversie tra clienti civili e gestori di sistemi di distribuzione/trasmissione e, di conseguenza, di riconoscere al cliente civile che ha presentato un reclamo la qualifica di "parte" legittimata a impugnare la decisione resa dall’autorità; in subordine, se esista un diverso fondamento nel diritto dell’Unione che imponga tale status processuale o se la questione sia demandata al diritto nazionale.
Principio di diritto
L’articolo 37 della direttiva 2009/72/CE non impone agli Stati membri di attribuire all’autorità di regolamentazione la competenza a dirimere le controversie tra clienti civili e gestori di sistemi, né obbliga a riconoscere al cliente civile che abbia presentato un reclamo la qualifica di "parte" e il conseguente diritto di impugnare la decisione resa dall’autorità sul reclamo. Gli Stati membri restano liberi di affidare tale funzione a un organismo indipendente diverso dall’autorità di regolamentazione, purché siano garantite procedure rapide, efficaci, trasparenti, semplici e poco onerose; se invece la competenza è attribuita all’autorità di regolamentazione, allora il cliente civile deve poter essere considerato parte e disporre di un ricorso effettivo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2009/72/CE
- Articolo 1 direttiva 2009/72/CE
- Articolo 2 direttiva 2009/72/CE
- Articolo 3 direttiva 2009/72/CE
- Articolo 36 direttiva 2009/72/CE
- Articolo 37 direttiva 2009/72/CE
- Allegato I direttiva 2009/72/CE
- Raccomandazione 98/257/CE
Rinvio pregiudiziale sull’articolo 37 della direttiva 2009/72/CE
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia) in materia di mercato interno dell’energia elettrica e tutela dei consumatori. Il tema centrale è se un cliente civile che abbia presentato un reclamo all’autorità di regolamentazione contro un gestore del sistema di distribuzione debba essere considerato "parte" del procedimento e possa impugnare la decisione dell’autorità che non adotta misure nei confronti dell’impresa.
Fatti e procedimento principale
A, cliente civile, aveva contestato alla Energiavirasto la conformità della modalità di fatturazione di Caruna Oy alla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2009/72/CE. L’autorità aveva concluso che non vi era violazione e non aveva adottato misure; successivamente aveva anche respinto come irricevibile l’opposizione di A e la sua richiesta di essere riconosciuto come parte nel procedimento.
Il Tribunale amministrativo di Helsinki aveva accolto le domande di A, ma l’autorità aveva proposto impugnazione dinanzi alla Corte amministrativa suprema. Quest’ultima ha quindi chiesto alla Corte di giustizia se l’articolo 37 della direttiva imponga di attribuire al consumatore lo status di parte e il diritto di ricorso giurisdizionale.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto:
- l’articolo 1 della direttiva 2009/72/CE, che fissa norme comuni per la generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica e contiene disposizioni sulla protezione dei consumatori;
- l’articolo 3, paragrafo 7, che impone un elevato livello di protezione dei consumatori, con particolare riguardo ai meccanismi di risoluzione delle controversie;
- l’articolo 3, paragrafo 13, che richiede un meccanismo indipendente per il trattamento efficiente dei reclami e la risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- l’articolo 36, lettera g), che indica tra gli obiettivi dell’autorità di regolamentazione il contributo alla tutela dei consumatori;
- l’articolo 37, paragrafi 1, 11, 12, 15, 16 e 17, sui compiti dell’autorità di regolamentazione, sui reclami, sui ricorsi e sulla motivazione delle decisioni;
- l’allegato I, punto 1, lettera f), che esige procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l’esame dei reclami.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:
- se l’articolo 37 della direttiva 2009/72/CE debba essere interpretato nel senso che l’autorità di regolamentazione deve essere competente a risolvere le controversie tra clienti civili e gestori di sistemi;
- se, di conseguenza, il cliente civile che presenta il reclamo debba essere considerato "parte" della decisione resa dall’autorità;
- se tale cliente abbia diritto a proporre ricorso avverso la decisione dell’autorità;
- in subordine, se il diritto dell’Unione preveda un diverso fondamento per attribuire tale status processuale.
Ragionamento della Corte
La Corte procede con interpretazione letterale, sistematica e teleologica.
Dal tenore dell’articolo 37 emerge che l’autorità di regolamentazione dispone di compiti di vigilanza e controllo sui reclami dei clienti civili e di compiti specifici di risoluzione di controversie in talune ipotesi espressamente previste. Tuttavia, nessuna disposizione dell’articolo 37 menziona espressamente le controversie tra clienti civili e gestori di sistemi come competenza obbligatoria dell’autorità di regolamentazione.
La Corte sottolinea che:
- l’articolo 37, paragrafo 1, lettera b), riguarda l’adempimento degli obblighi da parte dei gestori di sistema, ma non attribuisce una competenza decisoria in materia di controversie;
- altre disposizioni dell’articolo 37 che disciplinano la risoluzione di controversie si riferiscono a fattispecie diverse e specifiche, come quelle tra gestore di sistema indipendente e proprietario del sistema di trasmissione, o tra impresa verticalmente integrata e gestore del sistema di trasmissione;
- i paragrafi 15, 16 e 17 confermano il diritto al ricorso contro decisioni dell’autorità di regolamentazione solo quando quest’ultima sia effettivamente investita della funzione decisoria.
Sul piano sistematico e teleologico, la Corte rileva che la direttiva 2009/72/CE mira sì a rafforzare la tutela dei consumatori, ma lascia agli Stati membri un margine di scelta quanto all’organo incaricato della risoluzione extragiudiziale delle controversie. Il considerando 51 e l’articolo 36, lettera g), mostrano che l’autorità di regolamentazione deve contribuire alla protezione dei consumatori, eventualmente insieme ad altre autorità competenti, non necessariamente in via esclusiva. Inoltre, l’articolo 3, paragrafo 13, indica espressamente la possibilità di ricorrere a un "Mediatore dell’energia o un organismo dei consumatori", il che conferma la libertà degli Stati membri nella scelta dell’organismo deputato a tali funzioni.
Soluzione adottata
La Corte afferma che gli Stati membri possono attribuire la competenza in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti civili e imprese elettriche a un’autorità diversa dall’autorità di regolamentazione, purché essa sia indipendente e assicuri procedure rapide, efficaci, trasparenti, semplici e poco onerose. Ne consegue che l’articolo 37 della direttiva 2009/72/CE non impone di considerare il cliente civile che ha presentato il reclamo come "parte" ai sensi di tale disposizione né di riconoscergli automaticamente un diritto di ricorso contro la decisione dell’autorità di regolamentazione.
La Corte aggiunge che, se uno Stato membro sceglie comunque di affidare tale competenza all’autorità di regolamentazione, allora il sistema deve garantire il riconoscimento della qualità di parte e del ricorso giurisdizionale effettivo. Nel caso finlandese descritto dal giudice del rinvio, la possibilità di attribuire i reclami dei consumatori a un diverso organismo nazionale indipendente non è incompatibile con la direttiva.
Dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 37 della direttiva 2009/72/CE deve essere interpretato nel senso che non impone agli Stati membri di conferire all’autorità di regolamentazione la competenza a dirimere le controversie tra i clienti civili e i gestori di sistemi e, di conseguenza, di riconoscere al cliente civile che abbia presentato un reclamo contro un gestore di sistemi la qualifica di "parte" e il diritto di proporre ricorso avverso la decisione adottata dall’autorità in seguito a tale reclamo.
Principi ricavabili per la pratica
Per gli operatori del settore energia e per i professionisti che assistono consumatori o imprese, la sentenza chiarisce che:
- la tutela dei consumatori nel mercato elettrico deve essere effettiva, ma non necessariamente concentrata presso l’autorità di regolazione;
- il diritto UE lascia agli Stati membri la scelta dell’organismo di ADR competente in materia di reclami dei clienti civili;
- il diritto di ricorso del consumatore dipende dalla struttura del sistema nazionale e dalla funzione concretamente attribuita all’autorità che decide sul reclamo;
- resta fermo l’obbligo di assicurare procedure indipendenti, rapide e poco onerose per la soluzione extragiudiziale delle controversie.
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