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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-175/18

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 gennaio 2020. — PTC Therapeutics International Ltd contro Agenzia europea per i medicinali. — Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali – Articolo 4, paragrafo 3 – Tutela del processo decisionale – Documenti presentati all’Agenzia europea per i medicinali nell’ambito di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso umano – Decisione di concedere ad un terzo l’accesso ai documenti – Presunzione generale di riservatezza – Assenza di obbligo per un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione di applicare una presunzione generale di riservatezza. — Causa C-175/18 P

Giurisprudenza europea62018CJ0175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione di PTC Therapeutics contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione dell’EMA di concedere a un terzo l’accesso, con omissis, a una relazione di sperimentazione clinica relativa a Translarna. Viene ribadito che la presunzione generale di riservatezza non è obbligatoria e che, in mancanza di dimostrazione specifica del pregiudizio agli interessi commerciali, l’accesso parziale è legittimo. La Corte esclude anche l’applicabilità dell’eccezione sul processo decisionale, poiché la procedura di AIC era già conclusa.

Accesso ai documenti EMA: la Corte esclude l’obbligo di applicare una presunzione generale di riservatezza alle relazioni di sperimentazione clinica e conferma la divulgazione parziale del documento.

La questione giuridica

Se una relazione di sperimentazione clinica depositata nell’ambito di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso umano debba beneficiare di una presunzione generale di riservatezza ai fini del regolamento n. 1049/2001; se la relazione o sue parti rientrino nell’eccezione per tutela degli interessi commerciali di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino; se possa applicarsi l’eccezione relativa al processo decisionale di cui all’articolo 4, paragrafo 3; e se l’EMA dovesse effettuare un bilanciamento tra interesse alla trasparenza e riservatezza.

Principio di diritto

La Corte afferma che l’EMA non è tenuta a fondare il diniego o l’accoglimento parziale di una domanda di accesso a una relazione di sperimentazione clinica su una presunzione generale di riservatezza: essa può sempre procedere a un esame concreto e individuale del documento. Inoltre, l’eccezione per gli interessi commerciali dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001 richiede che il richiedente indichi in modo preciso e plausibile quali parti divulgate arrecherebbero un pregiudizio concreto ed effettivo, non essendo sufficiente un rischio generico di uso improprio; poiché l’EMA aveva già concluso l’esame della domanda di AIC, non si applica neppure l’eccezione del processo decisionale ex articolo 4, paragrafo 3. Di conseguenza, l’impugnazione è respinta e resta ferma la divulgazione parziale del documento.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Regolamento (CE) n. 726/2004
  • Articolo 14, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 726/2004
  • Regolamento (CE) n. 141/2000
  • Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 141/2000
  • Articolo 39, paragrafo 3, dell’Accordo TRIPS
  • Articolo 15, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 1, secondo comma, TUE
  • Articolo 10, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 298, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articoli 138, 140, 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 278 TFUE

Accesso ai documenti EMA e relazioni di sperimentazione clinica

La pronuncia riguarda un’impugnazione contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione dell’EMA di concedere a un terzo l’accesso, con omissis, a una relazione di sperimentazione clinica inserita nel fascicolo di domanda di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Translarna. La Corte esamina il rapporto tra trasparenza, tutela degli interessi commerciali e processo decisionale dell’agenzia nel quadro del regolamento n. 1049/2001.

Fatti e procedimento

PTC Therapeutics International Ltd aveva presentato nel 2012 una domanda di AIC per Translarna, poi accolta dall’EMA con AIC condizionata nel luglio 2014. Nel 2015 l’EMA informava la società della richiesta di accesso, da parte di un’altra impresa, a una relazione sulla sperimentazione clinica contenuta nel fascicolo. Dopo il diniego della richiesta di riservatezza totale formulata dalla ricorrente, l’EMA concedeva l’accesso integrale salvo alcune espunzioni. Il Tribunale respingeva il ricorso di annullamento; la ricorrente proponeva quindi impugnazione dinanzi alla Corte.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento n. 1049/2001 e, in particolare, l’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, sugli interessi commerciali, e l’articolo 4, paragrafo 3, sul processo decisionale;
  • il regolamento n. 726/2004, soprattutto l’articolo 14, paragrafo 11, sulla protezione dei dati e la protezione della commercializzazione;
  • il regolamento n. 141/2000, articolo 8, paragrafo 1, sugli orfani;
  • l’articolo 39, paragrafo 3, dell’Accordo TRIPS;
  • i principi di trasparenza di cui all’articolo 15, paragrafo 1, TFUE, all’articolo 42 della Carta e agli articoli 1, secondo comma, TUE, 10, paragrafo 3, TUE, e 298, paragrafo 1, TFUE.

Primo motivo: presunzione generale di riservatezza

La Corte respinge l’idea che la relazione dovesse essere coperta da una presunzione generale di riservatezza. Ricorda che tale presunzione è solo una facoltà per l’istituzione o l’agenzia: non vi è un obbligo di applicarla, e l’ente può sempre scegliere un esame concreto e individuale del documento. Nel caso di specie, l’EMA aveva effettivamente svolto tale esame, espungendo i passaggi ritenuti sensibili.

La Corte osserva inoltre che la parte della motivazione del Tribunale che escludeva, in generale, una presunzione applicabile ai documenti EMA era comunque sovrabbondante, perché non incideva sull’esito della controversia.

Secondo motivo: interessi commerciali e articolo 4, paragrafo 2

Quanto alla tutela degli interessi commerciali, la Corte afferma che non ogni informazione relativa a un’impresa è riservata. La ricorrente non ha dimostrato in modo preciso che i passaggi divulgati della relazione contenessero dati commercialmente sensibili la cui diffusione avrebbe arrecato un pregiudizio concreto ed effettivo, ragionevolmente prevedibile.

La Corte sottolinea che:

  • l’EMA non può escludere in astratto che singoli passaggi di una relazione clinica siano riservati;
  • tuttavia, spetta a chi invoca la riservatezza indicare in modo specifico natura, oggetto e portata dei dati rilevanti;
  • un generico rischio di uso improprio o di vantaggio concorrenziale, anche al di fuori dell’Unione, non basta.

La Corte precisa anche che il Tribunale ha usato impropriamente, in un passaggio della sentenza, il termine relativo a un pregiudizio “grave”, ma ciò non incide sulla soluzione finale, perché il giudice di primo grado non ha comunque fondato la decisione su una soglia di gravità.

Quanto all’Accordo TRIPS, la Corte ricorda che esso non è invocabile direttamente, ma deve orientare l’interpretazione del diritto dell’Unione nei limiti del possibile. Tuttavia, l’articolo 39, paragrafo 3, non definisce la nozione di interessi commerciali ai sensi del regolamento n. 1049/2001 e non impone di per sé il diniego dell’accesso alla relazione.

Terzo motivo: processo decisionale

La Corte esclude l’applicabilità dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001, perché la procedura di AIC condizionata per Translarna era già conclusa quando fu presentata la domanda di accesso. La ricorrente non può trasformare l’eventuale rilevanza del documento in future e diverse procedure di rinnovo o in domande di AIC di generici in un procedimento ancora pendente ai fini di tale disposizione.

Quarto e quinto motivo: bilanciamento degli interessi

La Corte conferma che il bilanciamento tra interesse protetto e interesse pubblico alla divulgazione opera solo quando il documento è effettivamente coperto da una delle eccezioni dell’articolo 4. Poiché l’EMA non aveva ritenuto la relazione integralmente o parzialmente coperta da tali eccezioni oltre gli omissis praticati, non era tenuta a svolgere un bilanciamento ulteriore o a motivare sul punto dell’interesse pubblico prevalente.

Dispositivo e rilievo pratico

L’impugnazione è respinta. La PTC Therapeutics è condannata alle spese, mentre Eucope sopporta le proprie spese.

Dal punto di vista pratico, la sentenza rafforza la linea di trasparenza dell’EMA sui documenti clinici: la tutela del segreto commerciale richiede una dimostrazione specifica e non può essere invocata in blocco per l’intero fascicolo. Per gli operatori del settore farmaceutico, la pronuncia evidenzia l’importanza di individuare puntualmente i dati realmente riservati e di collaborare nella fase amministrativa di opposizione all’accesso.

Come è indicizzato

Materieaccesso ai documentitrasparenza amministrativamedicinali e autorizzazione all’immissione in commerciotutela dei segreti commercialiprocesso decisionale delle agenzie ue

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