Tribunale, Ordinanza T-751/18
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 22 gennaio 2020. — Daimler AG contro Commissione europea. — Ricorso di annullamento – Ritiro di risparmi certificati di CO2 – Regime delle innovazioni ecocompatibili – Regolamento (CE) n. 443/2009 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 – Atto non impugnabile – Misura preparatoria – Irricevibilità. — Causa T-751/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di Daimler contro la lettera con cui la Commissione comunicava il ritiro della considerazione di certi risparmi di CO2 certificati per innovazioni ecocompatibili. Ha ritenuto che tale lettera non producesse effetti giuridici vincolanti autonomi, ma fosse una misura preparatoria inserita nel procedimento che si conclude con la decisione finale sul calcolo delle emissioni specifiche medie. L’eventuale illegittimità della lettera potrà essere fatta valere contro la decisione finale, in particolare la decisione di esecuzione 2019/583.
Ricorso di annullamento avverso una lettera della Commissione sul ritiro dei risparmi di CO2 da innovazioni ecocompatibili: il Tribunale decide se l’atto sia impugnabile o una mera misura preparatoria.
La questione giuridica
Se la lettera Ares(2018) 5413709 del 22 ottobre 2018, con cui la Commissione comunica che i risparmi di CO2 certificati relativi a determinate innovazioni ecocompatibili non possono essere presi in considerazione nel calcolo delle emissioni specifiche medie di Daimler per il 2017, costituisca un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE oppure una mera misura preparatoria priva di effetti giuridici vincolanti; e, in via conseguente, se il ricorso sia ricevibile.
Principio di diritto
Nel sistema del regolamento n. 443/2009 e del regolamento di esecuzione n. 725/2011, la comunicazione con cui la Commissione, a seguito di una verifica ad hoc, informa un costruttore che determinati risparmi certificati di CO2 non saranno presi in considerazione nel calcolo delle emissioni specifiche medie non costituisce un atto impugnabile ex articolo 263 TFUE quando essa si inserisce nella procedura di calcolo e non fissa in modo definitivo la posizione dell’istituzione: si tratta di una misura preparatoria, impugnabile eventualmente solo insieme alla decisione finale che determina in modo vincolante le emissioni medie (nel caso di specie, la decisione di esecuzione 2019/583).
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (CE) n. 443/2009
- Articolo 4 del regolamento (CE) n. 443/2009
- Articolo 8 del regolamento (CE) n. 443/2009
- Articolo 9 del regolamento (CE) n. 443/2009
- Articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011
- Articoli 4, 10, 11 e 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011
- Direttiva 2007/46/CE
- Regolamento (CE) n. 1049/2001
- Decisione di esecuzione (UE) 2015/158
- Decisione di esecuzione (UE) 2013/341/UE
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/583
- Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
Ricorso di annullamento avverso il ritiro dei risparmi di CO2 da innovazioni ecocompatibili
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Daimler AG contro una lettera della Commissione relativa al regime delle innovazioni ecocompatibili in materia di emissioni di CO2 delle autovetture. Il Tribunale ha esaminato, in via preliminare, la ricevibilità del ricorso e la natura giuridica dell’atto impugnato.
Fatti e contesto normativo
Il contenzioso si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 443/2009, che impone ai costruttori di autovetture il rispetto di obiettivi di emissione specifica media di CO2 e prevede, all’articolo 12, un regime di incentivo per le innovazioni ecocompatibili. Tale regime è attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, che disciplina la procedura di approvazione delle tecnologie innovative, la certificazione dei risparmi di CO2 e una successiva revisione ad hoc da parte della Commissione.
La ricorrente, Daimler AG, utilizza su alcuni veicoli alternatori ad alta efficienza Bosch HED EL 7-150 e 175 plus. Dopo la decisione di esecuzione (UE) 2015/158, con cui la Commissione aveva approvato due alternatori Bosch come tecnologie innovative, Daimler aveva ottenuto dal KBA la certificazione dei relativi risparmi di CO2. Nel 2017 la Commissione ha svolto una revisione ad hoc ai sensi dell’articolo 12 del regolamento di esecuzione n. 725/2011 e ha ritenuto che i risparmi certificati fossero superiori a quelli dimostrabili secondo il metodo di prova applicabile.
L’atto impugnato e i passaggi procedurali
Con la lettera Ares(2018) 5413709 del 22 ottobre 2018, la Commissione ha comunicato a Daimler che i risparmi certificati relativi alle innovazioni ecocompatibili controverse non potevano essere presi in considerazione nel calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 per l’anno 2017. La Commissione ha anche chiesto alla ricorrente di verificare l’elenco dei veicoli interessati e segnalare eventuali errori o omissioni.
Successivamente, Daimler ha contestato le conclusioni della Commissione e quest’ultima ha risposto nel febbraio 2019. Infine, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2019/583, che confermava o modificava il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 per l’anno 2017; nel considerando 13 di tale decisione si affermava espressamente che dei risparmi certificati relativi alle innovazioni ecocompatibili controverse non doveva tenersi conto.
Questione di ricevibilità: atto impugnabile o misura preparatoria
La Commissione ha eccepito l’irricevibilità del ricorso sostenendo che la lettera impugnata non producesse effetti giuridici vincolanti, poiché solo la decisione di esecuzione 2019/583 determinerebbe in modo definitivo la posizione giuridica dei destinatari. Daimler, al contrario, ha sostenuto che la lettera conteneva già una decisione di principio, giuridicamente vincolante, sulla non considerazione dei risparmi certificati di CO2.
Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, sono impugnabili soltanto gli atti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sulla situazione giuridica del ricorrente. Quando un atto si inserisce in una procedura articolata in più fasi, sono normalmente impugnabili solo gli atti che fissano in via definitiva la posizione dell’istituzione, mentre gli atti provvisori o preparatori non lo sono, se i loro vizi possono essere dedotti in un ricorso contro la decisione finale.
Ragionamento della Corte: la lettera è parte del procedimento di calcolo
Il Tribunale ha ricostruito il collegamento sistematico tra il regolamento n. 443/2009 e il regolamento di esecuzione n. 725/2011. Ha osservato che l’approvazione e la certificazione delle innovazioni ecocompatibili hanno la sola funzione di incidere sul calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 dei costruttori e non hanno autonomia fuori da tale contesto.
Quanto all’articolo 12 del regolamento di esecuzione n. 725/2011, il Tribunale ha sottolineato che la verifica ad hoc prevista da tale disposizione confluisce nel meccanismo di calcolo di cui all’articolo 8 del regolamento n. 443/2009. La decisione di non prendere in considerazione i risparmi certificati non costituisce, in tale sistema, un atto autonomo e definitivo, ma una fase del calcolo delle emissioni medie, che si completa con la decisione finale della Commissione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5.
La lettera impugnata, pur esprimendo una valutazione della Commissione sulle certificazioni controverse, non fissava quindi in modo definitivo la posizione dell’istituzione. Essa si limitava a prefigurare la conseguenza da inserire nel successivo calcolo ufficiale delle emissioni medie per il 2017, poi concretizzato nella decisione di esecuzione 2019/583.
Esclusione di effetti giuridici autonomi
Il Tribunale ha respinto gli argomenti di Daimler secondo cui la lettera avrebbe già prodotto effetti pregiudizievoli autonomi sulla documentazione di omologazione, sui certificati di conformità o sulla capacità commerciale dei veicoli. Ha rilevato che tali effetti non erano previsti espressamente dalla normativa e non discendevano automaticamente dalla sola comunicazione della Commissione. Inoltre, la possibilità per il costruttore di richiedere una nuova certificazione o una modifica della decisione di approvazione dimostrava che la situazione non era ancora definitivamente chiusa al momento della lettera.
Il Tribunale ha anche osservato che il dialogo tra Commissione e ricorrente era proseguito dopo la lettera del 22 ottobre 2018, e che la Commissione aveva poi esplicitato che stava finalizzando la decisione di esecuzione 2019/583, nella quale avrebbe motivato compiutamente la non considerazione dei risparmi certificati.
Decisione e spese
Il Tribunale ha concluso che la lettera impugnata era una mera misura preparatoria nell’ambito del procedimento volto al calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 e non costituiva un atto impugnabile. In mancanza di un atto lesivo ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il ricorso è stato dichiarato irricevibile.
Quanto alle spese, il Tribunale ha applicato l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura e ha condannato Daimler AG a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione.
Principio affermato
Una comunicazione della Commissione che, nell’ambito del regime delle innovazioni ecocompatibili di cui al regolamento n. 443/2009 e al regolamento di esecuzione n. 725/2011, annuncia la non considerazione di determinati risparmi certificati di CO2 nel calcolo delle emissioni medie di un costruttore non è impugnabile se non chiude definitivamente il procedimento e se la decisione finale, che fissa il calcolo delle emissioni specifiche medie, è ancora successiva e può essere contestata insieme agli eventuali vizi della fase preparatoria.
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