Corte di giustizia, Sentenza C-814/18
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 22 gennaio 2020. — Ursa Major Services BV contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven. — Rinvio pregiudiziale – Politica comune della pesca – Regolamento (CE) n. 1198/2006 – Articolo 55, paragrafo 1 – Contributo finanziario del Fondo europeo per la pesca (FEP) – Ammissibilità delle spese – Presupposto – Spesa effettivamente pagata dai beneficiari – Nozione. — Causa C-814/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta l’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 1198/2006 in materia di Fondo europeo per la pesca. Precisa che la norma è direttamente applicabile nei confronti del beneficiario e vincola l’autorità nazionale competente. Inoltre, afferma che il pagamento da parte del beneficiario di un importo fatturato da un terzo può costituire spesa ammissibile anche se quel terzo ha fornito un contributo finanziario al progetto, purché il contributo non sia in realtà un ribasso del prezzo e sia documentalmente provato. La terza questione su legittimo affidamento e certezza del diritto resta assorbita.
Interpretazione dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1198/2006: applicabilità diretta all’autorità nazionale e nozione di spesa "effettivamente pagata" ai fini del cofinanziamento FEP, anche in presenza di contributi finanziari di terzi
La questione giuridica
Se l’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1198/2006 sia direttamente applicabile nel rapporto tra autorità di gestione e beneficiario della sovvenzione; se importi pagati da un beneficiario a un terzo che contestualmente fornisce un contributo finanziario al progetto possano qualificarsi come spese "effettivamente pagate"; e, solo in via subordinata, se possano rilevare legittimo affidamento e certezza del diritto in caso di mutamento di prassi amministrativa.
Principio di diritto
L’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 1198/2006 si applica direttamente al rapporto tra autorità di gestione e beneficiario della sovvenzione FEP ed esige che la spesa sia stata effettivamente pagata dal beneficiario; tuttavia, un importo fatturato e pagato dal beneficiario resta una spesa effettivamente pagata anche se il terzo fornitore ha contestualmente contribuito finanziariamente al progetto, mediante compensazione o fattura separata, purché spesa e contributo siano comprovati da fatture quietanzate o documenti contabili equivalenti. Il terzo contributo non riduce di per sé l’ammissibilità, salvo che si tratti in realtà di uno sconto sul prezzo del bene o servizio.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 288 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1198/2006
- Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1198/2006
- Articolo 3, lettera l), del regolamento (CE) n. 1198/2006
- Articolo 52 del regolamento (CE) n. 1198/2006
- Articolo 54 del regolamento (CE) n. 1198/2006
- Articolo 55, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1198/2006
- Articolo 59, lettera b), del regolamento (CE) n. 1198/2006
- Articolo 70, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1198/2006
- Articolo 78, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1198/2006
- Regolamento (UE) n. 508/2014
- Articolo 128, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014
- Articolo 129, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014
Interpretazione dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 1198/2006
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) in una controversia tra Ursa Major Services BV e il Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. La questione centrale attiene ai requisiti di ammissibilità delle spese per una sovvenzione cofinanziata dal Fondo europeo per la pesca (FEP), con particolare riferimento alla nozione di spesa "effettivamente pagata".
Contesto fattuale e procedimento principale
UMS coordinava un progetto nel settore della pesca per promuovere investimenti sostenibili legati a un nuovo materiale da pesca. Con decisione del 17 agosto 2012, il Ministro aveva concesso una sovvenzione fino a EUR 118.056, pari al 60% delle spese ammissibili, finanziata per metà dalla provincia della Frisia e per metà dal FEP.
Successivamente, alcuni partecipanti inizialmente previsti si ritirarono dal progetto. La UMS coinvolse allora altri soggetti, tra cui la Seepma e la VCU, che fornirono servizi o beni e, al contempo, contributi finanziari al progetto. Nel caso della Seepma, il contributo fu portato in compensazione con i corrispettivi dovuti per i servizi resi; nel caso della VCU, vennero emesse fatture separate per la fornitura del bene e per il contributo finanziario.
Il Ministro rifiutò di modificare la decisione di concessione, ritenendo che i contributi dei terzi non potessero integrare spese ammissibili perché non sostenuti dal beneficiario. La UMS impugnò la decisione dinanzi al giudice del rinvio.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 1198/2006 sul FEP;
- l’articolo 55, paragrafo 1, che subordina l’ammissibilità delle spese al loro effettivo pagamento da parte dei beneficiari entro il periodo previsto;
- l’articolo 55, paragrafo 4, che rimette agli Stati membri la fissazione delle regole nazionali di ammissibilità salvo eccezioni del regolamento;
- l’articolo 59, lettera b), relativo ai compiti dell’autorità di gestione;
- l’articolo 70, paragrafo 1, lettera a), sulla gestione e il controllo dei programmi operativi;
- l’articolo 78, paragrafo 1, relativo alla documentazione della spesa mediante fatture quietanzate o documenti equivalenti;
- il regolamento (UE) n. 508/2014, in particolare gli articoli 128, paragrafo 1, e 129, paragrafo 2, per la disciplina transitoria.
Prima questione: applicabilità della norma all’autorità nazionale
La Corte osserva che, ai sensi dell’articolo 288 TFUE, il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri. Le disposizioni di un regolamento, quando sono incondizionate e sufficientemente precise, vincolano non solo i giudici ma anche le autorità amministrative nazionali.
Nel sistema del FEP, l’articolo 55, paragrafo 4, lascia agli Stati membri la definizione delle regole di ammissibilità, ma il paragrafo 1 introduce un limite preciso: sono ammissibili solo le spese effettivamente pagate dai beneficiari nel periodo indicato. Tale disposizione è quindi idonea a produrre effetto diretto e può essere invocata dall’autorità nazionale nei confronti del beneficiario.
Seconda questione: spese pagate al terzo e contributo finanziario di terzi
La Corte chiarisce che il testo dell’articolo 55, paragrafo 1, non basta da solo a risolvere la questione. Tuttavia, interpretando la norma alla luce del contesto e delle finalità del regolamento, afferma che la presenza di un contributo finanziario di terzi non esclude, di per sé, che l’importo fatturato e pagato dal beneficiario costituisca una spesa effettivamente pagata.
La Corte sottolinea che:
- il regolamento non vieta al beneficiario di ricevere contributi da terzi per finanziare le spese del progetto, salvo il divieto di cumulo con altri strumenti dell’Unione previsto dall’articolo 54;
- l’articolo 52 limita solo l’intensità massima dell’aiuto pubblico, ma non impone un determinato schema di finanziamento;
- le modalità di finanziamento scelte dal beneficiario non incidono sull’ammissibilità della spesa, purché la spesa sia realmente sostenuta e pagata.
La Corte aggiunge che il considerando 16 valorizza il ricorso a fonti di finanziamento private e a risorse finanziarie diversificate; un’interpretazione opposta sarebbe contraria a tale obiettivo.
Ne deriva che un importo fatturato al beneficiario e da questi pagato resta una "spesa effettivamente pagata" anche se il terzo fornitore ha contestualmente fornito un contributo finanziario al progetto, sia tramite compensazione sia mediante fattura distinta. Resta però necessario verificare documentalmente, ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, che vi siano fatture quietanzate o documenti contabili equivalenti e che il contributo non sia, in realtà, un semplice sconto di prezzo.
Terza questione: legittimo affidamento e certezza del diritto
Poiché la Corte ha risposto in senso favorevole alla seconda questione, non esamina la terza, relativa alla possibilità di invocare il legittimo affidamento o la certezza del diritto a fronte del mutamento di prassi amministrativa.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 1198/2006 si applica al rapporto tra autorità di gestione e beneficiario della sovvenzione FEP;
- un importo fatturato e pagato dal beneficiario può costituire spesa effettivamente pagata anche se il terzo ha fornito un contributo finanziario al progetto, a condizione che la spesa e il contributo siano debitamente comprovati e che il contributo non sia un ribasso del prezzo.
Principio affermato
La sentenza conferma la diretta applicabilità, nei confronti del beneficiario, delle condizioni di ammissibilità fissate dal regolamento FEP e interpreta in modo non restrittivo la nozione di spesa effettivamente pagata: ciò che conta è il pagamento reale dell’importo dovuto per beni o servizi del progetto, non il fatto che un terzo abbia contemporaneamente contribuito al suo finanziamento, salvo che tale contributo mascheri una riduzione del corrispettivo.
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